Art. 83 

 

				 
           Servizi tecnici richiesti da enti o istituzioni 

 
  1.  L'utilizzo,  in  via  eccezionale,  del  personale  del   Corpo
nazionale, per supporto all'autorita' giudiziaria ovvero a seguito di
richieste di collaborazione per motivi istituzionali con  altri  enti
ed amministrazioni, sempre per svolgere servizi di carattere  tecnico
compatibili con  le  competenze  istituzionali,  continua  ad  essere
disciplinato dalle speciali disposizioni di cui all'articolo 11 della
legge 13 maggio 1961, n. 469,  nell'osservanza  delle  direttive  del
Dipartimento. 
 
          Note all'art. 83: 
              Si riporta il testo dell'articolo 11 della citata legge
          n. 469 del 1961: 
              «Art. 11.  -  I  Comandi  provinciali  hanno  sede  nei
          capoluoghi di provincia e comprendono i reparti dei  vigili
          del fuoco del capoluogo e quelli dei distaccamenti e  posti
          di vigilanza della provincia. 
              Il numero, le sedi  e  le  circoscrizioni  territoriali
          degli ispettorati di zona sono determinati con decreto  del
          Ministro per l'interno. 
              Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei
          distaccamenti e dei posti di vigilanza sono determinati con
          decreto del  Ministro  per  l'interno,  in  relazione  alle
          esigenze  delle  zone  interessate,  tenuto   conto   dello
          sviluppo industriale, della  distanza  da  altre  sedi  dei
          servizi  antincendi,  della  natura  dei  luoghi  e   degli
          interventi effettuati nell'ultimo quinquennio. 
              Ai Comandi  provinciali  possono  essere  affidati  dai
          prefetti,  in  via  eccezionale,  particolari  servizi   di
          carattere  tecnico,  per  i  quali   il   personale   abbia
          attitudini in dipendenza dei compiti di istituto.».