Art. 83 Servizi tecnici richiesti da enti o istituzioni 1. L'utilizzo, in via eccezionale, del personale del Corpo nazionale, per supporto all'autorita' giudiziaria ovvero a seguito di richieste di collaborazione per motivi istituzionali con altri enti ed amministrazioni, sempre per svolgere servizi di carattere tecnico compatibili con le competenze istituzionali, continua ad essere disciplinato dalle speciali disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nell'osservanza delle direttive del Dipartimento.
Note all'art. 83: Si riporta il testo dell'articolo 11 della citata legge n. 469 del 1961: «Art. 11. - I Comandi provinciali hanno sede nei capoluoghi di provincia e comprendono i reparti dei vigili del fuoco del capoluogo e quelli dei distaccamenti e posti di vigilanza della provincia. Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali degli ispettorati di zona sono determinati con decreto del Ministro per l'interno. Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei distaccamenti e dei posti di vigilanza sono determinati con decreto del Ministro per l'interno, in relazione alle esigenze delle zone interessate, tenuto conto dello sviluppo industriale, della distanza da altre sedi dei servizi antincendi, della natura dei luoghi e degli interventi effettuati nell'ultimo quinquennio. Ai Comandi provinciali possono essere affidati dai prefetti, in via eccezionale, particolari servizi di carattere tecnico, per i quali il personale abbia attitudini in dipendenza dei compiti di istituto.».