Art. 84 Servizi resi in convenzione 1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 17 della legge del 10 agosto 2000, n. 246, dalla legge del 21 novembre 2000, n. 353, e dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' da altre disposizioni vigenti, il Corpo nazionale esegue attivita' connesse a programmi straordinari per l'incremento dei servizi di soccorso tecnico urgente derivanti dalla stipula di convenzioni con le regioni e gli enti locali o altri enti istituzionali, o associazioni che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli altri enti locali e istituzioni. 2. I servizi, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi, in orario di lavoro ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale. 3. I servizi di cui al comma 1, allorche' organizzati con personale libero dal servizio, sono programmati secondo principi di equita' e rotazione, concordati in sede di procedimento negoziale, tenendo conto delle specifiche professionalita', privilegiando la volontarieta' e nel rispetto dei tempi di recupero psicofisico del personale.
Note all'art. 84: Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246 (Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): «Art. 17 (Convenzioni). - 1. Gli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale, e il Dipartimento della pubblica sicurezza stipulano con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base, rispettivamente, del centro di responsabilita' «Protezione civile e servizi antincendi» e del centro di responsabilita' «Pubblica sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 2. Gli introiti derivanti dalle attivita' formative e addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati al capitolo concernente il Fondo per la produttivita' collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». La legge 21 novembre 2000, n. 353 reca: "Legge-quadro in materia di incendi boschivi". Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007): «Art. 1. - (Omissis). 439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».