Art. 84 

 

				 
                     Servizi resi in convenzione 

 
  1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 17 della legge  del
10 agosto 2000, n. 246, dalla legge del 21 novembre 2000, n.  353,  e
dell'articolo 1, comma 439, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
nonche' da altre disposizioni  vigenti,  il  Corpo  nazionale  esegue
attivita' connesse a  programmi  straordinari  per  l'incremento  dei
servizi di  soccorso  tecnico  urgente  derivanti  dalla  stipula  di
convenzioni  con  le  regioni  e  gli  enti  locali  o   altri   enti
istituzionali,  o  associazioni  che   prevedano   la   contribuzione
logistica, strumentale o finanziaria delle  stesse  regioni  e  degli
altri enti locali e istituzioni. 
  2. I servizi, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi,  in
orario di lavoro ordinario, straordinario o al di  fuori  dell'orario
ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal  procedimento
negoziale. 
  3. I servizi di cui al comma 1, allorche' organizzati con personale
libero dal servizio, sono programmati secondo principi di  equita'  e
rotazione, concordati in  sede  di  procedimento  negoziale,  tenendo
conto   delle   specifiche   professionalita',    privilegiando    la
volontarieta' e nel rispetto dei tempi di  recupero  psicofisico  del
personale. 
 
          Note all'art. 84: 
              Si riporta il testo dell'articolo  17  della  legge  10
          agosto 2000, n. 246 (Potenziamento del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco): 
              «Art. 17 (Convenzioni). - 1. Gli introiti derivanti  da
          convenzioni che il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,
          tramite la competente direzione generale, e il Dipartimento
          della pubblica sicurezza stipulano con regioni, enti locali
          e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito
          dei compiti istituzionali del Corpo  nazionale  dei  vigili
          del fuoco e della  Polizia  di  Stato  vengono  versati  su
          appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per
          la  immediata   riassegnazione   alle   pertinenti   unita'
          previsionali  di  base,  rispettivamente,  del  centro   di
          responsabilita' «Protezione civile e servizi antincendi»  e
          del centro di responsabilita'  «Pubblica  sicurezza»  dello
          stato di previsione del Ministero dell'interno. 
              2. Gli introiti derivanti dalle attivita'  formative  e
          addestrative svolte dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, ai sensi delle convenzioni di  cui  al  comma  1,  e
          relativi alle spese per il personale,  vengono  riassegnati
          al capitolo  concernente  il  Fondo  per  la  produttivita'
          collettiva  e  il  miglioramento  dei  servizi  del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco.». 
              La legge 21 novembre 2000, n. 353  reca:  "Legge-quadro
          in materia di incendi boschivi". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  439,  della
          legge 27 dicembre  2006,  n.  296  (Legge  finanziaria  per
          l'anno 2007): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              439. Per la realizzazione di programmi straordinari  di
          incremento dei servizi  di  polizia,  di  soccorso  tecnico
          urgente e per  la  sicurezza  dei  cittadini,  il  Ministro
          dell'interno  e,  per  sua  delega,  i  prefetti,   possono
          stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali  che
          prevedano  la  contribuzione   logistica,   strumentale   o
          finanziaria delle stesse regioni e degli enti  locali.  Per
          le  contribuzioni  del  presente  comma  non   si   applica
          l'articolo 1, comma 46, della legge 23  dicembre  2005,  n.
          266.».