Art. 86 

 

				 
     Servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali 
            e dalle Direzioni regionali ed interregionali 

 
  1. Il personale in servizio presso le  strutture  territoriali  del
Corpo  nazionale,   individuato   secondo   le   modalita'   indicate
dall'articolo 85,  comma  1,  partecipa  ai  servizi  di  prevenzione
incendi, secondo le modalita' indicate dal dirigente responsabile, in
particolare  nelle  attivita'  necessarie   per   il   rilascio   del
certificato di prevenzione incendi, nonche'  nelle  attivita'  per  i
compiti di vigilanza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139. A tal fine il personale: 
    a)  riceve  e  fornisce  informazioni  al  pubblico,  nei  locali
individuati  dal  dirigente  responsabile,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 101; 
    b)  verifica  la  regolarita'  e  la  completezza   dell'istanza,
avviando l'istruttoria di rito, nel rispetto delle  modalita'  e  dei
termini previsti dalla legge del 7 agosto 1990, n. 241, e  successive
modificazioni, e dalle disposizioni speciali di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 12 gennaio  1998,  n.  37,  e  successive
modificazioni; 
    c) predispone  gli  atti  per  il  rilascio  del  certificato  di
prevenzione incendi con  le  modalita'  ed  i  tempi  previsti  dalle
disposizioni vigenti. 
  2. In particolare, per assicurare  l'efficace  realizzazione  delle
competenze di cui al comma 1, il personale: 
    a) procede all'effettuazione dell'esame tecnico dei progetti  per
la verifica della rispondenza alle norme vigenti, ovvero  ai  criteri
tecnici di prevenzione  incendi,  fornendo  pareri,  accompagnati  da
eventuali prescrizioni ed indicazioni, finalizzate  a  garantire  gli
obiettivi fissati al Capo IV, in particolare di quelli  di  cui  agli
articoli 13, comma 1, 16, 19 e 20, del decreto  legislativo  8  marzo
2006, n. 139; 
    b) esegue sopralluoghi, al fine di accertare la corretta adozione
delle  misure  di  prevenzione  incendi,  comprese  quelle   previste
nell'ambito delle norme di sicurezza sui luoghi  di  lavoro,  curando
gli  adempimenti  di  polizia  giudiziaria,  in   presenza   di   una
fattispecie di reato; 
    c) partecipa alle attivita' dei  comitati  tecnici  regionali  di
prevenzione incendi, anche per quanto  attiene  agli  stabilimenti  a
rischio di incidente rilevante, a norma del decreto  legislativo  del
17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni; 
    d) effettua le attivita' di polizia amministrativa e  giudiziaria
mediante sopralluoghi e  visite  ispettive,  anche  a  campione  o  a
seguito di segnalazioni di pericolo, al fine di accertare la corretta
adozione delle misure di prevenzione incendi, nonche'  per  accertare
la conformita' alle norme tecniche di riferimento  dei  prodotti  che
hanno ricaduta sulla sicurezza antincendio; 
    e) effettua le visite ed esercitazioni presso siti e stabilimenti
per la redazione di piani  di  intervento  di  competenza  del  Corpo
nazionale,  anche  coordinati  con  altri  enti  o   amministrazioni,
segnalando agli enti competenti  problematiche  o  esigenze  atte  ad
assicurare il miglioramento del servizio di soccorso; 
    f) partecipa a seguito di designazione del  dirigente  ad  organi
collegiali  per  il  rilascio  di  autorizzazioni,   pareri   o   per
l'effettuazione di controlli, nell'ambito della prevenzione incendi; 
    g) espleta sulla base di quanto stabilito dalle norme vigenti  le
attivita' di informazione, consulenza ed assistenza, anche in materia
di  prevenzione  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  nonche'   di
formazione in materia di prevenzione incendi, anche  in  applicazione
dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
    h) svolge attivita' di formazione curando la  preparazione  delle
lezioni,  dei  supporti  didattici  e  delle  dispense,  nonche'   la
preparazione e l'esecuzione di  prove  di  addestramento  pratico  ed
operativo, secondo le modalita' indicate dall'articolo 89; 
    i) assicura la partecipazione ai servizi di vigilanza antincendio
presso i locali di pubblico spettacolo ed altre attivita' in  cui  e'
necessario il presidio di  personale  e  mezzi  del  Corpo  nazionale
assumendo preventiva conoscenza delle peculiarita' dei locali o degli
ambienti presso i quali deve prestare servizio,  nonche'  secondo  le
modalita' definite nell'articolo 91; 
    l)  partecipa  a  programmi  di  studio  e  ricerca  definiti   o
autorizzati  dal  Dipartimento,  anche  derivanti  da  convenzioni  o
accordi di programma; 
    m) effettua i controlli sui  prodotti  ai  fini  della  sicurezza
antincendio, secondo le disposizioni  di  cui  all'articolo  107  del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
 
          Note all'art. 86: 
              Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241,  si
          veda nelle note all'articolo 41. 
              La legge 12 gennaio 1998,  n.  37,  reca:  "Regolamento
          recante   disciplina   dei   procedimenti   relativi   alla
          prevenzione incendi, a norma  dell'articolo  20,  comma  8,
          della L. 15 marzo 1997, n. 59". 
              Si riportano i testi degli articoli 13, comma 1, 16, 19
          e 20, del citato decreto legislativo n. 139 del 2006: 
              «Art. 13 (Definizione ed ambito di esplicazione). -  1.
          La  prevenzione  incendi  e'  la  funzione  di   preminente
          interesse pubblico diretta a  conseguire,  secondo  criteri
          applicativi  uniformi   sul   territorio   nazionale,   gli
          obiettivi di sicurezza della  vita  umana,  di  incolumita'
          delle  persone  e  di  tutela  dei  beni  e   dell'ambiente
          attraverso la promozione, lo studio, la  predisposizione  e
          la  sperimentazione  di   norme,   misure,   provvedimenti,
          accorgimenti  e  modi   di   azione   intesi   ad   evitare
          l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque
          connessi o a limitarne le conseguenze.» 
              «Art. 16 (Certificato di prevenzione incendi). - 1.  Il
          certificato di  prevenzione  incendi  attesta  il  rispetto
          delle prescrizioni previste dalla normativa di  prevenzione
          incendi  e  la  sussistenza  dei  requisiti  di   sicurezza
          antincendio nei locali, attivita',  depositi,  impianti  ed
          industrie  pericolose,  individuati,  in   relazione   alla
          detenzione  ed  all'impiego   di   prodotti   infiammabili,
          incendiabili  o  esplodenti  che  comportano  in  caso   di
          incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e  dei
          beni ed in relazione alle esigenze tecniche  di  sicurezza,
          con decreto del Presidente della Repubblica, da  emanare  a
          norma dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,
          sentito il Comitato  centrale  tecnico-scientifico  per  la
          prevenzione incendi. 
              2. Il certificato di prevenzione incendi e'  rilasciato
          dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su
          istanza   dei   soggetti   responsabili   delle   attivita'
          interessate. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni
          in materia di prevenzione incendi  a  carico  dei  soggetti
          responsabili delle  attivita'  ed  a  carico  dei  soggetti
          responsabili dei progetti e  della  documentazione  tecnica
          richiesta. 
              3.  In  relazione  ad   insediamenti   industriali   ed
          attivita' di tipo complesso,  il  Comando  provinciale  dei
          vigili del fuoco puo' acquisire,  ai  fini  del  parere  di
          conformita'  sui  progetti,  le  valutazioni  del  Comitato
          tecnico regionale per la  prevenzione  incendi,  avvalersi,
          per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal
          Comitato stesso, nonche' richiedere il parere del  Comitato
          centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21. 
              4.  Il  Comando  provinciale  dei  vigili   del   fuoco
          acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita' di cui
          al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni  attestanti
          la  conformita'   delle   attivita'   alla   normativa   di
          prevenzione  incendi,  rilasciate  da  enti,  laboratori  o
          professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati
          ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi  del  Ministero
          dell'interno.   Il   rilascio   delle   autorizzazioni    e
          l'iscrizione  nei  predetti  elenchi  sono  subordinati  al
          possesso dei requisiti stabiliti con decreto  del  Ministro
          dell'interno. 
              5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la  mancanza
          dei requisiti previsti dalle norme tecniche di  prevenzione
          incendi, il Comando provinciale non  provvede  al  rilascio
          del certificato, dandone comunicazione all'interessato,  al
          sindaco, al prefetto e alle altre autorita'  competenti  ai
          fini dei provvedimenti da adottare nei  rispettivi  ambiti.
          Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti
          definitivi. 
              6.  Indipendentemente  dal  periodo  di  validita'  del
          certificato  di  prevenzione  incendi  stabilito   con   il
          regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di  richiedere  un
          nuovo certificato  ricorre  quando  vi  sono  modifiche  di
          lavorazione o di strutture, nei casi di nuova  destinazione
          dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle
          sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi
          e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni
          di sicurezza precedentemente accertate. 
              7. Con decreto del Presidente della Repubblica  emanato
          a norma dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta del Ministro  dell'interno,  sono
          dettate le disposizioni attuative relative al  procedimento
          per il rilascio del  certificato  di  prevenzione  incendi.
          Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del
          certificato medesimo; il procedimento per il  rilascio  del
          provvedimento di deroga all'osservanza della  normativa  di
          prevenzione incendi, in relazione agli  insediamenti,  agli
          impianti e alle attivita' in  essi  svolte  che  presentino
          caratteristiche  tali   da   non   consentire   l'integrale
          osservanza della normativa medesima; gli obblighi a  carico
          dei soggetti responsabili delle attivita'. 
              8.  Resta   fermo   quanto   previsto   al   punto   28
          dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.» 
              «Art. 19 (Vigilanza). - 1. Il Corpo nazionale esercita,
          con i poteri di polizia amministrativa  e  giudiziaria,  la
          vigilanza sull'applicazione della normativa di  prevenzione
          incendi in relazione alle attivita', costruzioni, impianti,
          apparecchiature  e  prodotti  ad  essa   assoggettati.   La
          vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche
          e controlli disposti  di  iniziativa  dello  stesso  Corpo,
          anche  con  metodo  a  campione  o  in  base  a   programmi
          settoriali per categorie di attivita'  o  prodotti,  ovvero
          nelle  ipotesi  di  situazioni   di   potenziale   pericolo
          segnalate    o    comunque     rilevate.     Nell'esercizio
          dell'attivita'  di  vigilanza,  il  Corpo  nazionale   puo'
          avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori  e
          organismi aventi specifica competenza. 
              2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle
          verifiche e dei controlli  e'  consentito:  l'accesso  alle
          attivita',  costruzioni  ed  impianti  interessati,   anche
          durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di  fabbricazione,
          immagazzinamento  e  uso  di  apparecchiature  e  prodotti;
          l'acquisizione   delle   informazioni   e   dei   documenti
          necessari; il prelievo  di  campioni  per  l'esecuzione  di
          esami  e  prove   e   ogni   altra   attivita'   necessaria
          all'esercizio della vigilanza. 
              3. Qualora nell'esercizio dell'attivita'  di  vigilanza
          siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza  della
          normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento  di
          prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti  responsabili
          delle attivita', il Corpo nazionale  adotta,  attraverso  i
          propri organi, i provvedimenti di urgenza per la  messa  in
          sicurezza delle opere e da' comunicazione dell'esito  degli
          accertamenti  effettuati  ai   soggetti   interessati,   al
          sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti,  ai
          fini degli atti e  delle  determinazioni  da  assumere  nei
          rispettivi ambiti di competenza.» 
              «Art.    20    (Sanzioni    penali    e     sospensione
          dell'attivita'). - 1. Chiunque, in qualita' di titolare  di
          una delle attivita' soggette al rilascio del certificato di
          prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o  il
          rinnovo del certificato medesimo e'  punito  con  l'arresto
          sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a  2.582  euro,
          quando si tratta di attivita' che comportano la  detenzione
          e  l'impiego  di  prodotti  infiammabili,  incendiabili   o
          esplodenti, da cui  derivano  in  caso  di  incendio  gravi
          pericoli per  l'incolumita'  della  vita  e  dei  beni,  da
          individuare con il decreto del Presidente della Repubblica.
          previsto dall'articolo 16, comma 1. 
              2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni  rese
          ai fini del rilascio  o  del  rinnovo  del  certificato  di
          prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al  vero
          e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la
          multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si  applica  a
          chi falsifica o altera le  certificazioni  e  dichiarazioni
          medesime. 
              3. Ferme restando le  sanzioni  penali  previste  dalle
          disposizioni  vigenti,  il  prefetto   puo'   disporre   la
          sospensione dell'attivita' nelle ipotesi in cui i  soggetti
          responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero  il
          rinnovo del certificato di prevenzione incendi;  i  servizi
          di  vigilanza  nei  locali  di   pubblico   spettacolo   ed
          intrattenimento  e  nelle   strutture   caratterizzate   da
          notevole  presenza  di  pubblico  per  i  quali  i  servizi
          medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta  fino
          all'adempimento dell'obbligo.». 
              Per l'argomento del citato decreto legislativo  n.  334
          del 1999, si veda nelle note all'articolo 85. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  46  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  dell'articolo
          1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): 
              «Art.  46  (Obblighi  dei  lavoratori).   -   1.   Ogni
          lavoratore deve  prendersi  cura  della  propria  salute  e
          sicurezza e di quella  delle  altre  persone  presenti  sul
          luogo di lavoro, su cui  ricadono  gli  effetti  delle  sue
          azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
          istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
              2. I lavoratori devono in particolare: 
                a) contribuire,  insieme  al  datore  di  lavoro,  ai
          dirigenti e ai  preposti,  all'adempimento  degli  obblighi
          previsti a tutela della salute e sicurezza  sui  luoghi  di
          lavoro; 
                b)  osservare  le  disposizioni   e   le   istruzioni
          impartite  dal  datore  di  lavoro,  dai  dirigenti  e  dai
          preposti,  ai   fini   della   protezione   collettiva   ed
          individuale; 
                c)  utilizzare  correttamente  le   attrezzature   di
          lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi,  i  mezzi  di
          trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza; 
                d) utilizzare in modo appropriato  i  dispositivi  di
          protezione messi a loro disposizione; 
                e) segnalare immediatamente al datore di  lavoro,  al
          dirigente o al preposto  le  deficienze  dei  mezzi  e  dei
          dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonche'  qualsiasi
          eventuale  condizione  di  pericolo  di   cui   vengano   a
          conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di  urgenza,
          nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' e fatto
          salvo l'obbligo di cui alla  lettera  f)  per  eliminare  o
          ridurre le  situazioni  di  pericolo  grave  e  incombente,
          dandone notizia al rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza; 
                f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione  i
          dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
                g) non compiere di propria  iniziativa  operazioni  o
          manovre che non sono di loro competenza ovvero che  possono
          compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
                h)  partecipare  ai  programmi  di  formazione  e  di
          addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
                i) sottoporsi  ai  controlli  sanitari  previsti  dal
          presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico
          competente. 
              3. I lavoratori di aziende che  svolgono  attivita'  in
          regime di appalto o  subappalto,  devono  esporre  apposita
          tessera  di  riconoscimento,   corredata   di   fotografia,
          contenente le generalita' del  lavoratore  e  l'indicazione
          del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in  capo  ai
          lavoratori autonomi che esercitano direttamente la  propria
          attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti
          a provvedervi per proprio conto.». 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  107  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
          norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229): 
              «Art. 107 (Controlli). - 1. Le amministrazioni  di  cui
          all'articolo 106,  comma  1,  controllano  che  i  prodotti
          immessi  sul  mercato  siano  sicuri.  Il  Ministero  dello
          sviluppo  economico  comunica  alla   Commissione   europea
          l'elenco  delle  amministrazioni  di  cui  al  periodo  che
          precede, nonche' degli uffici e degli organi di cui esse si
          avvalgono,  aggiornato  annualmente  su  indicazione  delle
          amministrazioni stesse. 
              2. Le amministrazioni di cui all'articolo  106  possono
          adottare tra l'altro le misure seguenti: 
                a) per qualsiasi prodotto: 
                  1) disporre, anche dopo che un  prodotto  e'  stato
          immesso  sul  mercato  come   prodotto   sicuro,   adeguate
          verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino  allo
          stadio dell'utilizzo o del  consumo,  anche  procedendo  ad
          ispezioni  presso  gli  stabilimenti  di  produzione  e  di
          confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e  presso
          i magazzini di vendita; 
                  2) esigere tutte le informazioni  necessarie  dalle
          parti interessate; 
                  3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli  a
          prove  ed  analisi  volte  ad   accertare   la   sicurezza,
          redigendone processo verbale di cui deve essere  rilasciata
          copia agli interessati; 
                b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi
          in determinate condizioni: 
                  1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua
          italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che  esso  puo'
          presentare,   redatte   in   modo   chiaro   e   facilmente
          comprensibile; 
                  2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni
          preventive, in modo da renderlo sicuro; 
                c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi
          per determinati soggetti: 
                  1)  disporre  che  tali  soggetti  siano  avvertiti
          tempestivamente ed in una forma adeguata di  tale  rischio,
          anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici; 
                d) per qualsiasi prodotto che puo' essere pericoloso: 
                  1)  vietare,   per   il   tempo   necessario   allo
          svolgimento  dei  controlli,  delle   verifiche   o   degli
          accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo,  di
          proporne la fornitura o di esporlo; 
                  2)   disporre,   entro   un   termine   perentorio,
          l'adeguamento del prodotto o di un lotto di  prodotti  gia'
          commercializzati agli obblighi di  sicurezza  previsti  dal
          presente titolo, qualora non vi sia  un  rischio  imminente
          per la salute e l'incolumita' pubblica; 
                e) per qualsiasi prodotto pericoloso: 
                  1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare  le
          misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto; 
                f) per qualsiasi prodotto pericoloso gia' immesso sul
          mercato rispetto al  quale  l'azione  gia'  intrapresa  dai
          produttori  e  dai  distributori  sia   insoddisfacente   o
          insufficiente: 
                  1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e
          immediato e l'informazione dei consumatori circa  i  rischi
          da esso presentati. I costi relativi sono  posti  a  carico
          del produttore e, ove cio' non sia  in  tutto  o  in  parte
          possibile, a carico del distributore; 
                  2)  ordinare  o  coordinare   o,   se   del   caso,
          organizzare con i  produttori  e  i  distributori,  il  suo
          richiamo anche dai consumatori  e  la  sua  distruzione  in
          condizioni opportune. I costi relativi sono posti a  carico
          dei produttori e dei distributori. 
              3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave
          le amministrazioni di cui all'articolo 106 intraprendono le
          azioni necessarie per applicare, con la  dovuta  celerita',
          opportune misure analoghe a quelle  previste  al  comma  2,
          lettere da b) a f), tenendo  conto  delle  linee-guida  che
          riguardano la gestione del RAPEX di cui all'allegato II. 
              4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure
          analoghe a quelle di cui al comma 2  ed  in  particolare  a
          quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo  conto  del
          principio  di  precauzione,  agiscono  nel   rispetto   del
          Trattato istitutivo della Comunita' europea, in particolare
          degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo  proporzionato
          alla gravita' del rischio. 
              5. Le  amministrazioni  competenti,  nell'ambito  delle
          misure adottate sulla base del principio di precauzione  e,
          senza maggiori oneri per la finanza pubblica,  incoraggiano
          e favoriscono l'azione  volontaria  dei  produttori  e  dei
          distributori  di  adeguamento  agli  obblighi  imposti  dal
          presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di
          codici di buona condotta ed accordi  con  le  categorie  di
          settore. 
              6. Per le finalita' di cui al presente titolo  e  senza
          oneri   aggiuntivi   per   la    finanza    pubblica,    le
          amministrazioni  di  cui  all'articolo  106,  comma  1,  si
          avvalgono della collaborazione dell'Agenzia delle dogane  e
          della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema
          di scambio rapido delle informazioni  gestite  dal  sistema
          RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme
          e le facolta' ad esse attribuite dall'ordinamento. 
              7. Le  misure  di  cui  al  presente  articolo  possono
          riguardare, rispettivamente: 
                a) il produttore; 
                b)   il   distributore,   e,   in   particolare,   il
          responsabile della prima immissione in commercio; 
                c) qualsiasi altro detentore  del  prodotto,  qualora
          cio' sia necessario al  fine  di  collaborare  alle  azioni
          intraprese per evitare  i  rischi  derivanti  dal  prodotto
          stesso. 
              8. Per armonizzare l'attivita' di  controllo  derivante
          dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i
          quali gli obblighi di  sicurezza  sono  disciplinati  dalla
          normativa antincendio, il Ministero dell'interno si avvale,
          per gli aspetti di coordinamento, del proprio  Dipartimento
          dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa
          civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
          tecnica del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  nonche'
          degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito  delle
          dotazioni organiche  esistenti  e,  comunque,  senza  oneri
          aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 
              9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti
          comunitari  derivanti  dalle  norme  sulla  sicurezza   dei
          prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei  propri
          uffici  di  sanita'  marittima,  aerea   e   di   frontiera
          nell'ambito  delle   dotazioni   organiche   esistenti   e,
          comunque, senza oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio
          dello Stato. 
              10. Fatti salvi gli obblighi previsti  dalla  normativa
          vigente, i soggetti di cui al comma 1  sono  tenuti  a  non
          divulgare le informazioni acquisite che, per  loro  natura,
          sono coperte dal segreto professionale, a meno che la  loro
          divulgazione sia necessaria  alla  tutela  della  salute  o
          della pubblica o privata incolumita'.».