Art. 87 

 

				 
                Verifica e controllo dell'attuazione 
                 delle norme di prevenzione incendi 

 
  1. Fermo restando quanto stabilito dalle  disposizioni  vigenti  in
materia, ed, in particolare di quelle previste per  il  rilascio  del
certificato di prevenzione incendi, il personale del Corpo  nazionale
effettua procedimenti di verifica e controllo  dell'attuazione  delle
norme di prevenzione incendi, in particolare: 
    a)  fornisce  informazioni  all'utenza  sulle   norme   e   sulle
disposizioni vigenti da cui discendono obblighi di adeguamento  o  di
realizzazione di opere e sistemi antincendio; 
    b)   esamina   le   richieste   assicurando   la   partecipazione
dell'utenza,  la  trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  e   la
formale correttezza  dei  rapporti,  secondo  quanto  previsto  dalle
disposizioni vigenti; 
    c) esamina per la  definizione  dei  pareri  di  conformita'  sui
progetti,  la  documentazione  trasmessa,   richiedendo   all'utente,
qualora  necessario,  documentazione  integrativa  finalizzata   alla
corretta definizione del parere entro i termini del procedimento; 
    d) esprime, all'esito dell'attivita' di esame delle  istanze,  il
formale parere  di  competenza,  motivando  in  ordine  ad  eventuali
dinieghi, prescrizioni o indicazioni. 
  2. In occasione dei sopralluoghi per il rilascio del certificato di
prevenzione incendi, anche se eseguiti collegialmente, il personale: 
    a) esamina  preventivamente  il  fascicolo  inerente  l'attivita'
soggetta al controllo; 
    b) informa  l'utente  della  data  e  dell'orario  in  cui  sara'
eseguita la visita in modo da consentirne  la  partecipazione,  anche
unitamente ad un tecnico di fiducia; 
    c)  verifica  la  congruenza  dello  stato  dei  luoghi  con  gli
elaborati di progetto approvati, l'assenza di situazioni di  anomalia
attinenti  alle   misure   di   sicurezza   antincendio   all'interno
dell'attivita', la corretta funzionalita'  di  impianti,  sistemi  ed
attrezzature antincendio, mediante verifica  a  campione,  l'avvenuta
adozione delle misure in materia di sicurezza antincendio nei  luoghi
di lavoro ed esamina  l'eventuale  ulteriore  documentazione  tecnica
consegnata; 
    d) in presenza di una fattispecie di reato predispone gli atti di
polizia  giudiziaria,  in  accordo  con  la  struttura   di   polizia
giudiziaria del comando; 
    e) a conclusione dei sopralluoghi redige un apposito verbale  con
l'indicazione delle attivita'  effettuate,  predispone  gli  atti  di
competenza, proponendo il rilascio  del  certificato  di  prevenzione
incendi in caso di esito positivo del sopralluogo,  ovvero  motivando
in ordine ad eventuali dinieghi, prescrizioni o indicazioni.  Qualora
non sussistano le condizioni  per  il  rilascio  del  certificato  di
prevenzione incendi, ne predispone la  comunicazione  alle  autorita'
competenti  e  la  contestuale  comunicazione  al  soggetto  che   ha
richiesto il rilascio del certificato di prevenzione  incendi,  della
cessazione dell'efficacia della  dichiarazione  di  inizio  attivita'
eventualmente presentata ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, fermo
restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 19  e
20, del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,  e  delle  altre
disposizioni vigenti. 
  3. Il personale presenzia e, ove necessario, effettua le operazioni
di prelievo  dei  campioni  di  materiale  da  certificare  ai  sensi
dell'articolo 10 del decreto  del  Ministro  dell'interno  26  giugno
1984, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
234 del 25 agosto 1984, sottoscrivendo il verbale redatto in sede  di
sopralluogo e siglando il plico contenente il materiale prelevato  da
inviare al laboratorio certificatore per le prove previste. 
 
          Note all'art. 87: 
              Per il testo degli articoli 19 e 20 del citato  decreto
          legislativo  n.  139  del  2006,   si   veda   nella   nota
          all'articolo 86.