Art. 87 Verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi 1. Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, ed, in particolare di quelle previste per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, il personale del Corpo nazionale effettua procedimenti di verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi, in particolare: a) fornisce informazioni all'utenza sulle norme e sulle disposizioni vigenti da cui discendono obblighi di adeguamento o di realizzazione di opere e sistemi antincendio; b) esamina le richieste assicurando la partecipazione dell'utenza, la trasparenza dell'attivita' amministrativa e la formale correttezza dei rapporti, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti; c) esamina per la definizione dei pareri di conformita' sui progetti, la documentazione trasmessa, richiedendo all'utente, qualora necessario, documentazione integrativa finalizzata alla corretta definizione del parere entro i termini del procedimento; d) esprime, all'esito dell'attivita' di esame delle istanze, il formale parere di competenza, motivando in ordine ad eventuali dinieghi, prescrizioni o indicazioni. 2. In occasione dei sopralluoghi per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, anche se eseguiti collegialmente, il personale: a) esamina preventivamente il fascicolo inerente l'attivita' soggetta al controllo; b) informa l'utente della data e dell'orario in cui sara' eseguita la visita in modo da consentirne la partecipazione, anche unitamente ad un tecnico di fiducia; c) verifica la congruenza dello stato dei luoghi con gli elaborati di progetto approvati, l'assenza di situazioni di anomalia attinenti alle misure di sicurezza antincendio all'interno dell'attivita', la corretta funzionalita' di impianti, sistemi ed attrezzature antincendio, mediante verifica a campione, l'avvenuta adozione delle misure in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ed esamina l'eventuale ulteriore documentazione tecnica consegnata; d) in presenza di una fattispecie di reato predispone gli atti di polizia giudiziaria, in accordo con la struttura di polizia giudiziaria del comando; e) a conclusione dei sopralluoghi redige un apposito verbale con l'indicazione delle attivita' effettuate, predispone gli atti di competenza, proponendo il rilascio del certificato di prevenzione incendi in caso di esito positivo del sopralluogo, ovvero motivando in ordine ad eventuali dinieghi, prescrizioni o indicazioni. Qualora non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ne predispone la comunicazione alle autorita' competenti e la contestuale comunicazione al soggetto che ha richiesto il rilascio del certificato di prevenzione incendi, della cessazione dell'efficacia della dichiarazione di inizio attivita' eventualmente presentata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e delle altre disposizioni vigenti. 3. Il personale presenzia e, ove necessario, effettua le operazioni di prelievo dei campioni di materiale da certificare ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, sottoscrivendo il verbale redatto in sede di sopralluogo e siglando il plico contenente il materiale prelevato da inviare al laboratorio certificatore per le prove previste.
Note all'art. 87: Per il testo degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, si veda nella nota all'articolo 86.