Art. 88 

 

				 
                   Servizi di prevenzione incendi 
               degli Uffici centrali del Dipartimento 

 
  1. Il personale degli uffici centrali del Dipartimento partecipa ai
servizi di prevenzione incendi propri delle strutture centrali di cui
all'articolo 14  del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,
curando,   in   particolare,   l'attivita'    necessaria    per    la
predisposizione della normazione tecnica di cui all'articolo  15  del
decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.  139.  Nell'esercizio  delle
attivita' di competenza, il personale della direzione centrale per la
prevenzione e della sicurezza tecnica, tenuto conto dei ruoli,  delle
qualifiche e della specifica formazione posseduta: 
    a) espleta le prove di laboratorio secondo quanto previsto  dalla
normativa  vigente  e  nel  rispetto  degli  standard   di   qualita'
verificando la funzionalita' delle apparecchiature; 
    b) provvede alla  manutenzione  ordinaria  delle  apparecchiature
segnalando  al  responsabile   del   laboratorio   stesso   eventuali
inefficienze o mancanza di materiali  di  consumo  necessari  per  lo
svolgimento delle prove; 
    c) mantiene in efficienza il laboratorio e  utilizza  durante  le
prove idonei mezzi di protezione individuale, onde evitare situazioni
a rischio di infortuni; 
    d) controlla che ai laboratori non accedano persone e non vengano
effettuate foto o riprese video all'interno del  laboratorio  se  non
autorizzate dal dirigente dell'area; 
    e) riceve e  protocolla  le  richieste  di  prova,  di  rilascio,
estensione  e  rinnovo   di   omologazioni,   di   provvedimenti   di
abilitazione, di  iscrizione  e  autorizzazione  comunque  denominati
attestanti la sussistenza dei requisiti  necessari  o  l'idoneita'  a
svolgere l'attivita' di certificazione, e prova; 
    f)  riceve  e  fornisce  informazioni  al   pubblico   osservando
l'obbligo del segreto industriale e le  disposizioni  previste  dalla
legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
    g) effettua i controlli sui  prodotti  ai  fini  della  sicurezza
antincendio, secondo le disposizioni  di  cui  all'articolo  107  del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
  2. Al fine di accertare il possesso  dei  requisiti  richiesti  per
l'esercizio delle attivita' indicate  al  comma  1,  lettera  e),  il
personale: 
    a) esamina preventivamente il fascicolo inerente la richiesta; 
    b) informa l'utente,  della  data  e  dell'orario  in  cui  sara'
eseguita la visita; 
    c) in  sede  di  sopralluogo,  verifica  la  funzionalita'  delle
apparecchiature, la preparazione del  personale,  le  metodologie  di
lavoro, le procedure  di  prova  e  la  sicurezza  antincendio  degli
ambienti, secondo quanto previsto dalle normative  vigenti  anche  in
materia di rispetto dei requisiti di qualita'; 
    d) in presenza di una fattispecie di reato predispone gli atti di
polizia giudiziaria; 
    e) a conclusione dei sopralluoghi redige un apposito verbale  con
l'indicazione delle attivita'  effettuate,  predispone  gli  atti  di
competenza, motivando in ordine ad eventuali dinieghi, prescrizioni o
indicazioni. 
 
          Note all'art. 88: 
              Si riportano gli articoli 14 e 15 del citato decreto n.
          139 del 2006: 
              «Art. 14 (Competenza e attivita'). - 1. La  prevenzione
          incendi e' affidata alla competenza esclusiva del Ministero
          dell'interno, che esercita le relative attivita' attraverso
          il Dipartimento e il Corpo nazionale. 
              2. Le attivita' di prevenzione incendi di cui al  comma
          1 sono in particolare: 
                a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi; 
                b)  il  rilascio  del  certificato   di   prevenzione
          incendi, di atti di autorizzazione, di  benestare  tecnico,
          di  collaudo  e  di  certificazione,  comunque  denominati,
          attestanti la conformita'  alla  normativa  di  prevenzione
          incendi di attivita'  e  costruzioni  civili,  industriali,
          artigianali  e  commerciali  e   di   impianti,   prodotti,
          apparecchiature e simili; 
                c) il rilascio a professionisti, enti,  laboratori  e
          organismi   di   atti   di   abilitazione,   iscrizione   e
          autorizzazione   comunque   denominati,    attestanti    la
          sussistenza  dei  requisiti  necessari  o   l'idoneita'   a
          svolgere attivita' di  certificazione,  ispezione  e  prova
          nell'ambito  di  procedimenti  inerenti  alla   prevenzione
          incendi; 
                d) lo studio, la ricerca,  la  sperimentazione  e  le
          prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature,
          finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso
          di  incendio,   anche   in   qualita'   di   organismo   di
          certificazione, ispezione e di laboratorio di prova; 
                e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la
          prevenzione incendi, all'attivita' di produzione  normativa
          nell'ambito  dell'Unione  europea  e  delle  organizzazioni
          internazionali e alla relativa attivita' di recepimento  in
          ambito nazionale; 
                f) la  partecipazione  alle  attivita'  di  organismi
          collegiali, istituiti presso le pubbliche  amministrazioni,
          l'Unione  europea  o  le   organizzazioni   internazionali,
          deputati, in base a disposizioni di legge o  regolamentari,
          a trattare questioni connesse con la  prevenzione  incendi,
          fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione
          amministrativa di organi dello Stato; 
                g) le attivita' di formazione, di addestramento e  le
          relative attestazioni di idoneita'; 
                h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza; 
                i) i servizi di vigilanza antincendio nei  locali  di
          pubblico spettacolo ed intrattenimento  e  nelle  strutture
          caratterizzate da notevole presenza di pubblico; 
                l) la  vigilanza  sull'applicazione  delle  norme  di
          prevenzione incendi di cui alla lettera a). 
              3. Il Corpo nazionale, oltre alle attivita' di  cui  al
          comma 2, programma, coordina e  sviluppa  le  attivita'  di
          prevenzione  incendi  nei  suoi  aspetti  interdisciplinari
          attraverso  la  promozione  e  lo  svolgimento  di   studi,
          ricerche, sperimentazioni e attivita' di normazione,  anche
          in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e
          aziende, anche di rilievo  internazionale.  Tali  attivita'
          concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da  porsi
          a base dei fondamenti attuativi della prevenzione  incendi,
          relativamente   alla   sicurezza   di   opere,    prodotti,
          macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di  lavoro,
          in armonia con le disposizioni comunitarie. 
              4. Le attivita' di prevenzione incendi sono  esercitate
          in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le
          attivita' produttive e per l'edilizia. 
              5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo
          8 della legge 13 maggio 1940, n. 690. 
              6.  Al  fine  del  conseguimento  degli  obiettivi  del
          servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione
          e' disciplinata secondo uniformi livelli di  sicurezza  sul
          territorio nazionale e principi di economicita',  efficacia
          ed efficienza. 
              Art. 15 (Norme tecniche e  procedurali  di  prevenzione
          incendi). - 1. Le norme  tecniche  di  prevenzione  incendi
          sono adottate con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con i Ministri interessati,  sentito  il  Comitato
          centrale tecnico-scientifico per  la  prevenzione  incendi.
          Esse  sono  fondate  su   presupposti   tecnico-scientifici
          generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da
          prevenire e specificano: 
                a) le misure,  i  provvedimenti  e  gli  accorgimenti
          operativi intesi a ridurre le  probabilita'  dell'insorgere
          degli incendi attraverso  dispositivi,  sistemi,  impianti,
          procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad
          influire  sulle  sorgenti  di  ignizione,   sul   materiale
          combustibile e sull'agente ossidante; 
                b) le misure,  i  provvedimenti  e  gli  accorgimenti
          operativi intesi a limitare  le  conseguenze  dell'incendio
          attraverso   sistemi,   dispositivi    e    caratteristiche
          costruttive, sistemi per le  vie  di  esodo  di  emergenza,
          dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e
          simili. 
              2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai
          beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto  dei
          Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali. 
              3. Fino all'adozione delle norme di  cui  al  comma  1,
          alle attivita', costruzioni,  impianti,  apparecchiature  e
          prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si
          applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita'
          e dai principi di  base  della  materia,  tenendo  presenti
          altresi'  le  esigenze  funzionali  e   costruttive   delle
          attivita' interessate.». 
              Per i riferimenti alla citata legge n. 241 del 1990, si
          veda nella nota all'articolo 41. 
              Per il  testo  dell'articolo  107  del  citato  decreto
          legislativo  n.  206  del  2005,   si   veda   nelle   note
          all'articolo 86.