Art. 88 Servizi di prevenzione incendi degli Uffici centrali del Dipartimento 1. Il personale degli uffici centrali del Dipartimento partecipa ai servizi di prevenzione incendi propri delle strutture centrali di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, curando, in particolare, l'attivita' necessaria per la predisposizione della normazione tecnica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nell'esercizio delle attivita' di competenza, il personale della direzione centrale per la prevenzione e della sicurezza tecnica, tenuto conto dei ruoli, delle qualifiche e della specifica formazione posseduta: a) espleta le prove di laboratorio secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto degli standard di qualita' verificando la funzionalita' delle apparecchiature; b) provvede alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature segnalando al responsabile del laboratorio stesso eventuali inefficienze o mancanza di materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle prove; c) mantiene in efficienza il laboratorio e utilizza durante le prove idonei mezzi di protezione individuale, onde evitare situazioni a rischio di infortuni; d) controlla che ai laboratori non accedano persone e non vengano effettuate foto o riprese video all'interno del laboratorio se non autorizzate dal dirigente dell'area; e) riceve e protocolla le richieste di prova, di rilascio, estensione e rinnovo di omologazioni, di provvedimenti di abilitazione, di iscrizione e autorizzazione comunque denominati attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneita' a svolgere l'attivita' di certificazione, e prova; f) riceve e fornisce informazioni al pubblico osservando l'obbligo del segreto industriale e le disposizioni previste dalla legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; g) effettua i controlli sui prodotti ai fini della sicurezza antincendio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 2. Al fine di accertare il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attivita' indicate al comma 1, lettera e), il personale: a) esamina preventivamente il fascicolo inerente la richiesta; b) informa l'utente, della data e dell'orario in cui sara' eseguita la visita; c) in sede di sopralluogo, verifica la funzionalita' delle apparecchiature, la preparazione del personale, le metodologie di lavoro, le procedure di prova e la sicurezza antincendio degli ambienti, secondo quanto previsto dalle normative vigenti anche in materia di rispetto dei requisiti di qualita'; d) in presenza di una fattispecie di reato predispone gli atti di polizia giudiziaria; e) a conclusione dei sopralluoghi redige un apposito verbale con l'indicazione delle attivita' effettuate, predispone gli atti di competenza, motivando in ordine ad eventuali dinieghi, prescrizioni o indicazioni.
Note all'art. 88: Si riportano gli articoli 14 e 15 del citato decreto n. 139 del 2006: «Art. 14 (Competenza e attivita'). - 1. La prevenzione incendi e' affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attivita' attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale. 2. Le attivita' di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare: a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi; b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformita' alla normativa di prevenzione incendi di attivita' e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili; c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneita' a svolgere attivita' di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi; d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualita' di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova; e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attivita' di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attivita' di recepimento in ambito nazionale; f) la partecipazione alle attivita' di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato; g) le attivita' di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneita'; h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza; i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico; l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi di cui alla lettera a). 3. Il Corpo nazionale, oltre alle attivita' di cui al comma 2, programma, coordina e sviluppa le attivita' di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attivita' di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attivita' concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie. 4. Le attivita' di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attivita' produttive e per l'edilizia. 5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1940, n. 690. 6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione e' disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicita', efficacia ed efficienza. Art. 15 (Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi). - 1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano: a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilita' dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante; b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili. 2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. 3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attivita', costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita' e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresi' le esigenze funzionali e costruttive delle attivita' interessate.». Per i riferimenti alla citata legge n. 241 del 1990, si veda nella nota all'articolo 41. Per il testo dell'articolo 107 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, si veda nelle note all'articolo 86.