Art. 90 

 

				 
        Promozione e diffusione della cultura della sicurezza 

 
  1. Le strutture del  Corpo  nazionale,  sulla  base  di  specifiche
direttive ed autorizzazioni rilasciate dal  Dipartimento,  promuovono
iniziative, anche di carattere sociale,  per  accrescere  la  cultura
della   sicurezza,   organizzando   o   partecipando    con    propri
rappresentanti a  convegni,  seminari,  incontri  formativi,  nonche'
effettuando attivita' addestrative ed esercitazioni.