Art. 91 

 

				 
                  Servizi di vigilanza antincendio 

 
  1. I servizi di vigilanza, in relazione alla  natura  obbligatoria,
sono resi in orario di lavoro ordinario, straordinario o al di  fuori
dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto  stabilito  dal
procedimento negoziale. 
  2. I servizi di  vigilanza,  allorche'  organizzati  con  personale
libero dal servizio, sono programmati secondo criteri  di  equita'  e
rotazione concordati in sede di procedimento negoziale, tenendo conto
delle specifiche professionalita' e privilegiando la volontarieta'. 
  3. Il personale si presenta alla sede di servizio prevista  all'ora
prestabilita in uniforme e raggiunge il luogo  dell'attivita'  con  i
mezzi di istituto e le attrezzature  necessarie.  Ovvero,  sempre  in
uniforme,  si  reca,  compatibilmente  con  la  disponibilita'  delle
attrezzature necessarie, direttamente, all'ora stabilita,  sul  luogo
del servizio. 
  4. Per i servizi di vigilanza nei luoghi indicati al comma 2 e  dal
comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.
139, il responsabile del servizio, prima  dell'avvio  dell'attivita',
deve documentarsi sulle condizioni di  esercizio  e  sulle  eventuali
prescrizioni imposte dalla  commissione  comunale  o  provinciale  di
vigilanza, coordinandosi con i referenti delle altre forze  operative
istituzionali presenti e con i referenti del servizio di  prevenzione
e protezione aziendale. 
  5. Nello svolgimento del servizio di cui al comma 4,  il  personale
operativo: 
    a) prima dell'inizio  dello  spettacolo  ispeziona  il  locale  e
controlla  gli  impianti  e  mezzi  di  protezione  antincendio,   la
fruibilita' delle vie di esodo e verifica l'efficienza dei sistemi di
comunicazione.   Laddove   sono   riscontrate    inosservanze    alle
prescrizioni regolamentari e a  quelle  di  esercizio  imposte  dalla
commissione  provinciale  o  comunale  di  vigilanza,  che  non   sia
possibile eliminare prima dell'inizio dello spettacolo,  determinando
condizioni di rischio, il  responsabile  del  servizio  di  vigilanza
attiva le procedure di cui al comma 3 dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,  dandone  conoscenza  al  comando
provinciale dei vigili del fuoco, e ne da comunicazione all'autorita'
di pubblica sicurezza  per  l'eventuale  adozione  dei  provvedimenti
previsti dall'articolo 82 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
    b) durante lo svolgimento dello spettacolo, verifica che  vengano
osservate  le  prescrizioni  regolamentari  e  quelle  di  esercizio,
finalizzate al mantenimento delle condizioni di sicurezza; 
    c) al termine dello spettacolo, assicura il  presidio  nel  luogo
dell'attivita' per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico,
ispezionando il locale e le aree di pertinenza al fine  di  accertare
che non siano intervenute alterazioni delle condizioni  di  sicurezza
preesistenti; 
    d) al termine del servizio, il responsabile  redige  un  rapporto
relativo alle attivita' svolte che  viene  acquisito  agli  atti  del
comando provinciale per gli eventuali, successivi adempimenti. 
 
          Note all'art. 91: 
              Si riporta l'articolo 18 del citato decreto legislativo
          n. 139 del 2006. 
              «Art. 18 (Servizi di vigilanza antincendio).  -  1.  La
          vigilanza antincendio e' il  servizio  di  presidio  fisico
          reso  in  via  esclusiva  e  a  titolo  oneroso  dal  Corpo
          nazionale con  proprio  personale  e  mezzi  tecnici  nelle
          attivita' in cui  fattori  comportamentali  o  sequenze  di
          eventi incontrollabili possono assumere rilevanza  tale  da
          determinare condizioni  di  rischio  non  preventivabili  e
          quindi non fronteggiabili soltanto con misure  tecniche  di
          prevenzione. La  vigilanza  antincendio  e'  finalizzata  a
          completare le misure di sicurezza peculiari  dell'attivita'
          di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e
          ad assicurare l'immediato intervento nel  caso  in  cui  si
          verifichi l'evento dannoso. 
              2. I  soggetti  responsabili  dei  locali  di  pubblico
          spettacolo   ed   intrattenimento   e    delle    strutture
          caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti
          a richiedere i servizi di  vigilanza  antincendio.  Con  il
          decreto di cui al comma 5 sono individuati i  locali  e  le
          strutture esclusi da tale obbligo. 
              3. I servizi di vigilanza  antincendio  nei  locali  di
          pubblico spettacolo ed intrattenimento sono  effettuati  in
          conformita' alle apposite deliberazioni  delle  commissioni
          comunali e provinciali di vigilanza sui locali di  pubblico
          spettacolo di cui agli articoli 141-bis  e  142  del  regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. 
              4. Su  richiesta  dei  soggetti  responsabili,  possono
          essere effettuati  servizi  di  vigilanza  antincendio  nei
          locali,  impianti,   stabilimenti,   laboratori,   natanti,
          depositi, magazzini e simili diversi da quelli indicati  al
          comma  2.  I  servizi  sono  resi  compatibilmente  con  la
          disponibilita' di personale e mezzi del Corpo nazionale. 
              5. Con decreto del Ministro dell'interno, da  adottarsi
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, e' dettata la disciplina organica dei servizi
          di vigilanza antincendio,  nonche'  dei  compiti  ispettivi
          affidati al Corpo nazionale.». 
              Per  il  testo  dell'articolo  19  del  citato  decreto
          legislativo  n.  139  del  2006,   si   veda   nella   nota
          all'articolo 86. 
              Si riporta il testo dell'articolo 82 del regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza): 
              «Art. 82. - Nel caso di tumulto o  di  disordini  o  di
          pericolo per la  incolumita'  pubblica  o  di  offese  alla
          morale o al buon costume, gli ufficiali  o  gli  agenti  di
          pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la  cessazione
          dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale. 
              Qualora il disordine avvenga per colpa di chi da' o  fa
          dare lo spettacolo, gli  ufficiali  o  gli  agenti  possono
          ordinare che  sia  restituito  agli  spettatori  il  prezzo
          d'ingresso.».