Art. 91 Servizi di vigilanza antincendio 1. I servizi di vigilanza, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi in orario di lavoro ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale. 2. I servizi di vigilanza, allorche' organizzati con personale libero dal servizio, sono programmati secondo criteri di equita' e rotazione concordati in sede di procedimento negoziale, tenendo conto delle specifiche professionalita' e privilegiando la volontarieta'. 3. Il personale si presenta alla sede di servizio prevista all'ora prestabilita in uniforme e raggiunge il luogo dell'attivita' con i mezzi di istituto e le attrezzature necessarie. Ovvero, sempre in uniforme, si reca, compatibilmente con la disponibilita' delle attrezzature necessarie, direttamente, all'ora stabilita, sul luogo del servizio. 4. Per i servizi di vigilanza nei luoghi indicati al comma 2 e dal comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il responsabile del servizio, prima dell'avvio dell'attivita', deve documentarsi sulle condizioni di esercizio e sulle eventuali prescrizioni imposte dalla commissione comunale o provinciale di vigilanza, coordinandosi con i referenti delle altre forze operative istituzionali presenti e con i referenti del servizio di prevenzione e protezione aziendale. 5. Nello svolgimento del servizio di cui al comma 4, il personale operativo: a) prima dell'inizio dello spettacolo ispeziona il locale e controlla gli impianti e mezzi di protezione antincendio, la fruibilita' delle vie di esodo e verifica l'efficienza dei sistemi di comunicazione. Laddove sono riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione provinciale o comunale di vigilanza, che non sia possibile eliminare prima dell'inizio dello spettacolo, determinando condizioni di rischio, il responsabile del servizio di vigilanza attiva le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dandone conoscenza al comando provinciale dei vigili del fuoco, e ne da comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; b) durante lo svolgimento dello spettacolo, verifica che vengano osservate le prescrizioni regolamentari e quelle di esercizio, finalizzate al mantenimento delle condizioni di sicurezza; c) al termine dello spettacolo, assicura il presidio nel luogo dell'attivita' per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti; d) al termine del servizio, il responsabile redige un rapporto relativo alle attivita' svolte che viene acquisito agli atti del comando provinciale per gli eventuali, successivi adempimenti.
Note all'art. 91: Si riporta l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006. «Art. 18 (Servizi di vigilanza antincendio). - 1. La vigilanza antincendio e' il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attivita' in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio e' finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attivita' di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso. 2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo. 3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformita' alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. 4. Su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio nei locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili diversi da quelli indicati al comma 2. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilita' di personale e mezzi del Corpo nazionale. 5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, nonche' dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale.». Per il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, si veda nella nota all'articolo 86. Si riporta il testo dell'articolo 82 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): «Art. 82. - Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumita' pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale. Qualora il disordine avvenga per colpa di chi da' o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.».