Art. 92 Attivita' di formazione interna 1. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle attivita' istituzionali proprie dei ruoli e delle qualifiche di appartenenza, il personale del Corpo nazionale e' tenuto a partecipare a corsi di formazione, anche a carattere abilitante, di aggiornamento professionale, nonche' a periodi di attivita' addestrativi, secondo la programmazione e le esigenze definite dal Dipartimento in coerenza con il procedimento negoziale. 2. Il Dipartimento o il dirigente responsabile, in caso di eccezionali ed improvvise esigenze, puo' disporre la sospensione dei corsi e l'impiego del personale in attivita' urgenti. 3. Durante lo svolgimento dei corsi, il personale si attiene alle regole ed alla disciplina dei corsi, secondo le direttive del dirigente responsabile e del direttore del corso.