Art. 92 

 

				 
                   Attivita' di formazione interna 

 
  1. Al fine di assicurare  l'ottimale  svolgimento  delle  attivita'
istituzionali proprie dei ruoli e delle qualifiche  di  appartenenza,
il personale del Corpo nazionale e' tenuto a partecipare a  corsi  di
formazione,  anche   a   carattere   abilitante,   di   aggiornamento
professionale, nonche' a periodi di attivita'  addestrativi,  secondo
la programmazione e le esigenze definite dal Dipartimento in coerenza
con il procedimento negoziale. 
  2.  Il  Dipartimento  o  il  dirigente  responsabile,  in  caso  di
eccezionali ed improvvise esigenze, puo' disporre la sospensione  dei
corsi e l'impiego del personale in attivita' urgenti. 
  3. Durante lo svolgimento dei corsi, il personale si  attiene  alle
regole ed  alla  disciplina  dei  corsi,  secondo  le  direttive  del
dirigente responsabile e del direttore del corso.