Art. 93 

 

				 
                      Formazione degli allievi 

 
  1. Le attivita' di formazione iniziale  degli  allievi  finalizzate
all'immissione nei ruoli di cui al  decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, sono svolte presso la Scuola di formazione di base,  la
Scuola di  formazione  operativa,  l'Istituto  superiore  antincendi,
nonche' presso  i  poli  didattici,  le  altre  strutture  del  Corpo
nazionale o, in casi  di  particolari  esigenze,  presso  altre  sedi
didattiche individuate dal Dipartimento. 
  2. Durante lo svolgimento dei corsi l'allievo: 
    a) e' tenuto all'osservanza delle norme del presente  regolamento
compatibili con il  proprio  status  di  allievo  e  dei  regolamenti
emanati dalla competente struttura del Dipartimento; 
    b) segue i programmi formativi adottati secondo le direttive  del
dirigente responsabile e del direttore del corso; 
    c) indossa l'uniforme e tutti gli  equipaggiamenti  previsti,  di
cui cura la  custodia  ed  il  mantenimento  in  perfetto  ordine  ed
efficienza negli spazi affidati; 
    d) partecipa alle attivita' formative e alle prove  pratiche  con
impegno e disciplina; 
    e) qualora eccezionalmente impiegato in servizi  di  istituto  si
attiene alle disposizioni ed ai  compiti  affidati  dal  responsabile
operativo in loco. 
 
          Note all'art. 93: 
              Per i riferimenti al citato decreto legislativo n.  217
          2005, si veda nella nota al titolo.