Art. 94 

 

				 
           Formazione per il conseguimento di abilitazioni 

 
  1. Fermo restando quanto specificamente previsto dalle disposizioni
di cui al Titolo VIII, il personale del Corpo nazionale partecipa  ai
corsi di formazione abilitanti all'esecuzione di tecniche, manovre  o
di  conduzione  di  mezzi,  in  relazione  alle  esigenze   stabilite
dall'Amministrazione che ne programma lo svolgimento ed  il  relativo
aggiornamento e mantenimento operativo.