Art. 97 

 

				 
           Servizi amministrativi, tecnici ed informatici 
                         del Corpo nazionale 

 
  1. I servizi  amministrativi,  tecnici  ed  informatici  del  Corpo
nazionale sono svolti dal personale appartenente  ai  ruoli  tecnici,
amministrativo-contabili e tecnico informatici di cui al  Titolo  III
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, secondo le modalita'
indicate dal presente regolamento e dalle direttive del Dipartimento. 
  2. Il personale operativo puo' partecipare ai  servizi  di  cui  al
comma  1  finalizzati  all'espletamento  dell'attivita'  di  soccorso
tecnico urgente, anche nell'ambito delle  turnazioni  o  in  servizio
giornaliero, in relazione all'incarico o alla mansione affidatagli. 
  3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 134, comma  2,  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il  personale  operativo
privo della piena  idoneita'  all'espletamento  degli  interventi  di
soccorso, tenuto conto dell'attitudine e della  formazione  ricevuta,
e'  impiegato  in  via   prioritaria,   nei   servizi   di   supporto
all'attivita' di soccorso. 
 
          Note all'art. 97: 
              Si riporta il testo dell'articolo  134,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 217 del 2005: 
              «Art. 134 (Mutamento di  funzioni  e  trasferimento  di
          ruolo  per  sopravvenuta   inidoneita'   psico-fisica).   -
          (Omissis). 
              2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo
          del personale appartenente ai ruoli  tecnico-operativi,  in
          previsione della sua riammissione al  termine  dell'assenza
          per infortunio o malattia, nel  rispetto  dell'articolo  12
          della legge 5 dicembre 1988, n. 521,  il  Dipartimento  dei
          vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa
          civile invia ai competenti organismi sanitari una specifica
          richiesta di parere per stabilire se il  dipendente,  sulla
          base dei parametri psico-fisici previsti per  il  personale
          tecnico-operativo, sia totalmente o parzialmente inabile al
          servizio. Nel caso di inabilita' parziale, il  Dipartimento
          individua,  sulla  base  delle   funzioni   proprie   della
          qualifica,  le  attivita'  tecnico-operative  correlate  al
          soccorso, compatibili  con  lo  stato  di  salute,  che  il
          dipendente puo' continuare  a  svolgere,  permanendo  nella
          qualifica di appartenenza. L'attuazione  del  principio  di
          tutela del dipendente e' comunque conciliato con  la  piena
          funzionalita'  operativa  dei  servizi   istituzionali   di
          soccorso.».