Art. 97 Servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo nazionale 1. I servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo nazionale sono svolti dal personale appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico informatici di cui al Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, secondo le modalita' indicate dal presente regolamento e dalle direttive del Dipartimento. 2. Il personale operativo puo' partecipare ai servizi di cui al comma 1 finalizzati all'espletamento dell'attivita' di soccorso tecnico urgente, anche nell'ambito delle turnazioni o in servizio giornaliero, in relazione all'incarico o alla mansione affidatagli. 3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 134, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale operativo privo della piena idoneita' all'espletamento degli interventi di soccorso, tenuto conto dell'attitudine e della formazione ricevuta, e' impiegato in via prioritaria, nei servizi di supporto all'attivita' di soccorso.
Note all'art. 97: Si riporta il testo dell'articolo 134, comma 2, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005: «Art. 134 (Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneita' psico-fisica). - (Omissis). 2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale tecnico-operativo, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilita' parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attivita' tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente puo' continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente e' comunque conciliato con la piena funzionalita' operativa dei servizi istituzionali di soccorso.».