Art. 31 
 
 
                      Modifica dell'articolo 45 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 45 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  L'introduzione  o  il  trasferimento  nel   territorio   della
Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e  per  lavori  di
selezione varietale, di  seguito  denominate  "le  attivita'",  degli
organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci,
di cui agli allegati I, II, III, IV e organismi di  cui  all'articolo
7-bis, di seguito denominati "il materiale", e'  subordinata  ad  una
specifica  autorizzazione  rilasciata  dal   Servizio   fitosanitario
centrale,  sentito   il   Servizio   fitosanitario   competente   per
territorio, a seguito di apposita  richiesta  in  cui  devono  essere
specificati: 
    a)  il  nome  e  l'indirizzo  della  persona  responsabile  delle
attivita'; 
    b) il nome o i nomi scientifici del materiale,  nonche',  se  del
caso, quello degli organismi nocivi; 
    c) il tipo di materiale; 
    d) la quantita' di materiale; 
    e) il luogo  d'origine  del  materiale  e  la  provenienza  dello
stesso; 
    f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attivita' previste,
con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli
scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale; 
    g) l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi  specifici
di quarantena e, se del caso, di esame; 
    h) eventualmente,  il  luogo  del  primo  deposito  o  del  primo
impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale; 
    i) il  metodo  previsto  di  distruzione  o  di  trattamento  del
materiale al termine delle attivita' autorizzate, se del caso; 
    l) il punto previsto di entrata nel  territorio  comunitario  del
materiale proveniente da Paesi terzi.». 
 
          Note all'art. 31: 
              Il  testo   dell'articolo   45   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art.  45   (Richiesta   di   autorizzazione).   -   1.
          L'introduzione o  il  trasferimento  nel  territorio  della
          Repubblica italiana, per prove o scopi  scientifici  e  per
          lavori di selezione varietale, di  seguito  denominate  'le
          attivita',  degli  organismi  nocivi,  di   vegetali,   dei
          prodotti vegetali o di altre voci, di cui agli allegati  I,
          II, III, IV e  organismi  di  cui  all'articolo  7-bis,  di
          seguito denominati 'il materiale', e'  subordinata  ad  una
          specifica   autorizzazione    rilasciata    dal    Servizio
          fitosanitario centrale, sentito il  Servizio  fitosanitario
          competente per territorio, a seguito di apposita  richiesta
          in cui devono essere specificati: 
              a) il nome e  l'indirizzo  della  persona  responsabile
          delle attivita'; 
              b) il nome o i nomi scientifici del materiale, nonche',
          se del caso, quello degli organismi nocivi; 
              c) il tipo di materiale; 
              d) la quantita' di materiale; 
              e) il luogo d'origine del materiale  e  la  provenienza
          dello stesso; 
              f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attivita'
          previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica
          delle prove o degli  scopi  scientifici  o  dei  lavori  di
          selezione varietale; 
              g) l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei  luoghi
          specifici di quarantena e, se del caso, di esame; 
              h) eventualmente, il luogo del  primo  deposito  o  del
          primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione  ufficiale
          del materiale; 
              i) il metodo previsto di distruzione o  di  trattamento
          del materiale al termine delle  attivita'  autorizzate,  se
          del caso; 
              l)  il  punto  previsto  di  entrata   nel   territorio
          comunitario del materiale proveniente da Paesi terzi.".