ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata "l'Italia") da una parte, e LA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (successivamente denominata "la Fondazione") dall'altra parte CONSIDERANDO il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1339/2008 del 16 dicembre 2008 (rifusione) che istituisce la Fondazione, CONSIDERANDO la decisione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 che stabilisce che la Fondazione ha sede a Torino, CONSIDERANDO che l'articolo 20 del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1339/2008 stabilisce che il Protocollo sui privilegi e le immunita' delle Comunita' europee e' applicabile alla Fondazione, e che l'articolo 21 sulle norme per personale stabilisce che al personale della Fondazione si applicano le norme ed i regolamenti applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunita' europee, ma che e' necessario prevedere altre disposizioni relative all'applicazione di taluni articoli di tale Protocollo nonche' ad altri aspetti, CONSIDERANDO che il sostegno dell'Italia e' disciplinato dal presente Accordo e dalle intese amministrative riguardanti la messa a disposizione del complesso di Villa Gualino, situato a Torino, Viale Settimio Severo, 65, concluse tra la citta' di Torino, la regione Piemonte e la Fondazione, riportate all'Allegato 1, INTENZIONATE a prendere tutte le misure necessarie a garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e di' funzionamento delle strutture della Fondazione in Italia, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 SEDE 1. Quale sede della Fondazione a Torino l'Italia tramite la citta' di Torino e la regione Piemonte mette a disposizione complesso di Villa Gualino, conformemente alle clausole all'Allegato 1, che fa parte integrante del presente accordo. 2. Per 'sede" si intendono: a) gli "edifici, locali e terreni" utilizzati dalla Fondazione ed indicati come tali nell'Allegato 1 al presente Accordo; le modifiche vengono comunicate mediante scambio di lettere tra le autorita' designate dalle Parti Contraenti; le planimetrie degli edifici vengono messe a disposizione in caso di necessita'; b) gli "edifici, locali e terreni" che la Fondazione si trova ad utilizzare temporaneamente per proprie attivita' ufficiali; in tal caso l'applicazione del presente Accordo relativo alla sede vale solo per il periodo durante il quale la Fondazione occupa detti edifici, locali e terreni. In ciascuna di tali evenienze la Fondazione provvede ad avvertire le autorita' competenti a mezzo lettera raccomandata indirizzata al servizio designato dall'Italia, per quanto possibile con almeno un mese di anticipo, indicando l'indirizzo esatto del luogo ove si svolgeranno tali attivita'.