(Accordo-art. 1)
 
 
                           ACCORDO DI SEDE 
                    TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E 
        LA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
  LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata "l'Italia") 
  da una parte, e 
  LA   FONDAZIONE   EUROPEA   PER   LA    FORMAZIONE    PROFESSIONALE
(successivamente denominata "la Fondazione") 
  dall'altra parte 
  CONSIDERANDO il regolamento del Parlamento Europeo e del  Consiglio
n. 1339/2008 del 16  dicembre  2008  (rifusione)  che  istituisce  la
Fondazione, 
  CONSIDERANDO la decisione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993
che stabilisce che la Fondazione ha sede a Torino, 
  CONSIDERANDO che  l'articolo  20  del  regolamento  del  Parlamento
Europeo e del Consiglio n. 1339/2008 stabilisce che il Protocollo sui
privilegi e le immunita' delle Comunita' europee e' applicabile  alla
Fondazione, e che l'articolo 21 sulle norme per personale  stabilisce
che al  personale  della  Fondazione  si  applicano  le  norme  ed  i
regolamenti applicabili ai  funzionari  e  agli  altri  agenti  delle
Comunita' europee, ma che e' necessario prevedere altre  disposizioni
relative all'applicazione  di  taluni  articoli  di  tale  Protocollo
nonche' ad altri aspetti, 
  CONSIDERANDO  che  il  sostegno  dell'Italia  e'  disciplinato  dal
presente Accordo e dalle intese amministrative riguardanti la messa a
disposizione del complesso di Villa Gualino, situato a Torino,  Viale
Settimio Severo, 65, concluse tra la citta'  di  Torino,  la  regione
Piemonte e la Fondazione, riportate all'Allegato 1, 
  INTENZIONATE a prendere tutte le misure necessarie a  garantire  le
migliori condizioni giuridiche e  materiali  di  insediamento  e  di'
funzionamento delle strutture della Fondazione in Italia, 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             ARTICOLO 1 
                                SEDE 
 
  1. Quale sede della Fondazione a Torino l'Italia tramite la  citta'
di Torino e la regione Piemonte mette  a  disposizione  complesso  di
Villa Gualino, conformemente alle clausole  all'Allegato  1,  che  fa
parte integrante del presente accordo. 
  2. Per 'sede" si intendono: 
  a) gli "edifici, locali e terreni" utilizzati dalla  Fondazione  ed
indicati come tali nell'Allegato 1 al presente Accordo; le  modifiche
vengono comunicate mediante  scambio  di  lettere  tra  le  autorita'
designate  dalle  Parti  Contraenti;  le  planimetrie  degli  edifici
vengono messe a disposizione in caso di necessita'; 
  b) gli "edifici, locali e terreni" che la Fondazione  si  trova  ad
utilizzare temporaneamente per proprie attivita'  ufficiali;  in  tal
caso l'applicazione del presente Accordo relativo alla sede vale solo
per il periodo durante il quale la Fondazione occupa  detti  edifici,
locali e  terreni.  In  ciascuna  di  tali  evenienze  la  Fondazione
provvede  ad  avvertire  le  autorita'  competenti  a  mezzo  lettera
raccomandata  indirizzata  al  servizio  designato  dall'Italia,  per
quanto  possibile  con  almeno  un  mese   di   anticipo,   indicando
l'indirizzo esatto del luogo ove si svolgeranno tali attivita'.