(Accordo-art. 10)
                             ARTICOLO 10 
                      VEICOLI DELLA FONDAZIONE 
 
  1. La Fondazione e'  esente  da  imposte,  dazi  o  da  ogni  altro
diritto, nonche' da ogni divieto o  restrizione  all'importazione  di
veicoli destinati "alle attivita' ufficiali" e dei relativi pezzi  di
ricambio. La Fondazione e' parimenti esente dalla tassa  di  possesso
sui  veicoli,  che  verranno  immatricolati  in  serie  speciale.   I
carburanti e lubrificanti necessari a  detti  veicoli  possono  esser
acquistati o importati in esenzione  dei  diritti  doganali  e  delle
accise e imposte di consumo, entro i limiti dei contingenti stabiliti
per  le  altre   organizzazioni   internazionali,   Tre   anni   dopo
l'importazione la Fondazione  potra'  disporre  liberamente  di  tali
veicoli senza divieti, restrizioni, diritti doganali o altri diritti.