(Accordo-art. 11)
                             ARTICOLO 11 
                     PERSONALE DELLA FONDAZIONE 
 
  1. personale della Fondazione e' composto dalle seguenti categorie: 
  a) personale statutario soggetto allo statuto dei funzionari  o  al
regime applicabile agli altri agenti delle Comunita' europee 
  - funzionari 
  - agenti temporanei 
  agenti a contratto 
  agenti locali 
b) personale esterno 
  - esperti nazionali distaccati (END) 
  -  esperti  nazionali  in   formazione   professionale   (ENFP)   -
tirocinanti 
  2. I privilegi e le immunita'  concessi  dal  presente  Accordo  al
personale  della  Fondazione  mirano  unicamente   a   garantire   il
funzionamento senza ostacoli della Fondazione, e l'indipendenza delle
persone che ne fruiscono. 
  3. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 12 a  15  del
Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle  Comunita'  europee,
si conviene specificamente che i funzionari, gli  agenti  temporanei,
gli agenti a contratto della Fondazione: 
  (i) godono dell'immunita' di giurisdizione per  gli  atti  da  loro
compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali,  comprese  le  loro
parole e i loro scritti  e  continueranno  a  beneficiare  di  queste
immunita' dopo la cessazione delle loro funzioni; 
  (ii) sono esenti da imposte nazionali  sugli  stipendi,  salari  ed
emolumenti versati dalla Fondazione; 
  (iii) essi, i loro coniugi e i familiari a  loro  carico  non  sono
sottoposti alle  disposizioni  che  limitano  l'immigrazione  e  alle
formalita' di registrazione degli stranieri; 
  (iv) godono, per quanto riguarda la  disciplina  dei  cambi,  delle
agevolazioni riconosciute ai funzionari di' pari grado delle missioni
diplomatiche straniere in Italia; 
  (v) essi, i loro coniugi e i familiari a loro carico,  ricevono  la
stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici  in  caso  di
crisi  internazionale;  la  clausola  non  si  applica  ai  cittadini
italiani o residenti permanenti; 
  (vi) che non sono residenti  permanenti  in  Italia  ne'  cittadini
italiani, possono: 
  (a) a titolo di primo insediamento e per un periodo di  un  anno  a
decorrere dalla presa di servizio presso la Fondazione, importare per
un massimo di due spedizioni - dal paese della loro ultima  residenza
o da quello di cui sono cittadini - in 
  esenzione doganale e di altre imposte indirette la propria  mobilia
e i propri effetti personali, o acquistare in  Italia,  in  esenzione
dall'IVA, mobilia ed effetti personali che siano di importo superiore
ai limite stabilito dalla legislazione italiana per le organizzazioni
internazionali; 
  (b) a titolo di primo insediamento e per un periodo di un  anno  ad
iniziare dalla presa di servizio presso la Fondazione, importare -dal
paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini -
in esenzione doganale e di  altre  imposte  indirette  un  veicolo  a
motore, o acquistarlo in  esenzione  dall'IVA.  Il  predetto  veicolo
durante il periodo della loro residenza in Italia e' altresi'  esente
da tasse di immatricolazione ed automobilistiche ed e' registrato  in
serie speciale; 
  (vii)  possono  esportare,  nell'anno  successivo  alla   data   di
cessazione delle loro funzioni  dalla  Fondazione,  senza  divieti  e
restrizioni,  la  propria  mobilia  e  i  propri  effetti  personali,
compresi i veicoli, in loro uso e possesso. 
  4. L'immunita' dalla giurisdizione  non  si  applica  in  caso  di'
azione civile intentata  da  un  terzo  per  i  danni  risultanti  da
incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente  alla
Fondazione o circolante per suo conto, ne' in caso di infrazione alla
regolamentazione  della  circolazione  automobilistica,  nautica   ed
aerea.   La   Fondazione,   comunque,   si   impegna   a    stipulare
un'assicurazione a copertura di  ogni  responsabilita'  civile  verso
terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente
causati nello svolgimento delle proprie funzioni. 
  5.  Oltre  ai  privilegi  ed  alle  immunita'  definite  ai   commi
precedenti,  al  Direttore  della  Fondazione  e  ai  quattro  membri
dell'organo  interno  di  direzione  e   programmazione   (cosiddetto
Management Team) aventi funzioni di  direttori  di  dipartimento,  ai
loro  coniugi  e  ai  familiari  a  loro  carico,  sono  riconosciuti
privilegi e immunita', agevolazioni  e  facilitazioni  accordate  dal
Governo italiano ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico
in Italia. 
  6.  Agli  agenti  locali  si  applicano  unicamente   i   privilegi
dell'articolo 11 comma 3 (i).