ARTICOLO 12 SICUREZZA SOCIALE 1. A copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidita' e decesso, e per consentire agli interessati il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, a) i funzionari e gli agenti temporanei sono iscritti al regimereyknedisicunezza sociale dell'Unione Europea; b) gli agenti a contratto sono iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea, ad eccezione degli agenti a contratto con contratto di durata inferiore ad un anno, i quali possono optare tra l'iscrizione al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea ed il regime di sicurezza sociale dell'ultimo paese di iscrizione; c) gli agenti locali sono iscritti al regime italiano di sicurezza sociale. I contributi previsti dalla normativa in vigore sono corrisposti dalla Fondazione. 2. Salvo quanto previsto alla lettera (o) del precedente comma, la Fondazione e' esente dall'obbligo di versamento dei contributi dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale. La Fondazione e' esente dagli obblighi di versamento relativi all'assicurazione malattia sulle retribuzioni da essa corrisposte, ovvero corrisposte a suo nome, al proprio personale. personale di cittadinanza italiana e' tenuto comunque a versare i contributi d'assicurazione malattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dalla Fondazione, o a suo nome.