(Accordo-art. 12)
                             ARTICOLO 12 
                          SICUREZZA SOCIALE 
 
  1. A copertura dei rischi di malattia,  infortunio,  invalidita'  e
decesso, e per  consentire  agli  interessati  il  conseguimento  del
diritto alla pensione di vecchiaia, 
a) i  funzionari  e  gli   agenti   temporanei   sono   iscritti   al
   regimereyknedisicunezza sociale dell'Unione Europea; 
b) gli agenti a  contratto  sono  iscritti  al  regime  di  sicurezza
   sociale dell'Unione Europea, ad eccezione degli agenti a contratto
   con contratto di durata inferiore ad  un  anno,  i  quali  possono
   optare tra l'iscrizione al regime di sicurezza sociale dell'Unione
   Europea ed il regime di sicurezza  sociale  dell'ultimo  paese  di
   iscrizione; 
c) gli agenti locali sono iscritti al regime  italiano  di  sicurezza
   sociale. I contributi previsti  dalla  normativa  in  vigore  sono
   corrisposti dalla Fondazione. 
  2. Salvo quanto previsto alla lettera (o) del precedente comma,  la
Fondazione e' esente dall'obbligo di versamento dei contributi dovuti
agli istituti italiani di sicurezza sociale. La Fondazione e'  esente
dagli obblighi  di  versamento  relativi  all'assicurazione  malattia
sulle retribuzioni da essa  corrisposte,  ovvero  corrisposte  a  suo
nome, al proprio personale. 
  personale di cittadinanza italiana e' tenuto comunque a  versare  i
contributi d'assicurazione malattia  relativi  ai  redditi  riportati
nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dalla  Fondazione,
o a suo nome.