(Accordo-art. 13)
                             ARTICOLO 13 
                      DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
 
  1. Ogniqualvolta un membro del personale prende servizio o  termina
le proprie funzioni, la Fondazione ne informa le autorita'  italiane.
Almeno una volta  all'anno  la  Fondazione  comunica  alle  autorita'
italiane l'elenco del personale di cui all'articolo 11, comma 1,  dei
coniugi e dei familiari a loro carico 
  2. Sulla base dell'elenco del personale di cui al precedente  comma
1, il Ministero degli  Affari  Esteri  rilascia  al  personale  della
Fondazione di cui all'articolo 11, comma  1,  lettera  (a),  ai  loro
coniugi  e  ai  familiari  a  loro  carico,  agli  esperti  nazionali
distaccati ed agli esperti nazionali in formazione professionale, una
speciale carta d'identita' che attesti che il titolare di tale  carta
d'identita' speciale e' un funzionario della Fondazione o il  coniuge
o il familiare a carico di tale funzionario. 
  3. Consiglio d'amministrazione della Fondazione ha il diritto e  il
dovere di privare dell'immunita'  Direttore  della  Fondazione  o  un
membro del suo  personale,  qualora  ritenga  che  l'immunita'  possa
ostacolare  il  corso  della  giustizia  e  la  sua   rimozione   non
pregiudichi gli interessi della Fondazione, 
  4,  La  Fondazione  si  impegna  a  cooperare  con  le  competenti'
autorita' del  Governo  italiano  ogniqualvolta  sia  necessario  per
prevenire  abusi  relativi  ai  privilegi,  alle  immunita'  e   alle
facilitazioni previste dal presente Accordo. 
  5. Fatti salvi i privilegi e  le  immunita'  concesse  in  base  al
presente Accordo, tutti coloro  che  godono  di  detti  privilegi  ed
immunita' hanno l'obbligo di  conformarsi  alla  legislazione  ed  ai
regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica Italiana  e  di
non interferire negli affari interni dello Stato. 
  6.  Per  quanto  riguarda  gli  esperti  in  missione   presso   la
Fondazione, nonche' tutte le  persone  invitate  dalla  Fondazione  a
partecipare alle proprie attivita', le competenti autorita'  italiane
assumono tutte le iniziative necessarie ad agevolarne l'ingresso  nel
territorio  italiano,  il  soggiorno  e  la  partenza.  Vengono  loro
concessi  gratuitamente  e  con  la  massima   rapidita'   visti   ed
autorizzazioni e, se necessario, l'assistenza al transito.