ARTICOLO 2 PERSONALITA' GIURIDICA 1. L'Italia riconosce la personalita' giuridica della Fondazione come prevista all'articolo 3 del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1339/2008 ed, in particolare, la sua capacita' di: a) stipulare contratti; b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili; c) di stare in giudizio. 2. Per le finalita' del presente Accordo, la Fondazione e' rappresentata dal Direttore.