(Accordo-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
                       PERSONALITA' GIURIDICA 
 
  1. L'Italia riconosce la personalita'  giuridica  della  Fondazione
come prevista all'articolo 3 del regolamento del Parlamento Europeo e
del Consiglio n. 1339/2008 ed, in particolare, la sua capacita' di: 
a) stipulare contratti; 
b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili; 
c) di stare in giudizio. 
  2.  Per  le  finalita'  del  presente  Accordo,  la  Fondazione  e'
rappresentata dal Direttore.