(Accordo-art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                          SOSTEGNO GENERALE 
 
  1. L'Italia adotta tutti i provvedimenti necessari  ad  aiutare  la
Fondazione ad insediare e mantenere in buono stato  di  funzionamento
le proprie strutture in Italia. 
  2. L'Italia riconosce e conviene  che  per  il  buon  funzionamento
della Fondazione  sono  necessarie  apposite  misure  e  prestazioni,
nonche' impianti e servizi di sostegno. Per agevolare  l'applicazione
a livello locale del presente Accordo, la Fondazione mantiene stretti
rapporti di coordinamento con i rappresentanti nominati dall'Italia e
con le amministrazioni locali. 
  3. a) Le competenti autorita' italiane e gli enti loro  subordinati
si adoperano per quanto possibile a fornire alla Fondazione,  su  sua
richiesta, tutti i servizi necessari, che comprendono  a  titolo  non
esaustivo l'elettricita', l'acqua, le fognature, il gas, la posta, il
telefono, i collegamenti  per  trasmissione  dati,  il  telegrafo,  i
trasporti  locali,  le  canalizzazioni,  la  raccolta  rifiuti  e  la
protezione anti-incendio. 
b) I suddetti servizi vengono forniti alla  Fondazione  a  condizioni
   eguali   a   quelle   garantite   in   circostanze   simili   alle
   amministrazioni pubbliche dello Stato italiano. 
  4. L'Italia si adopera affinche' le competenti  autorita'  italiane
garantiscano  una  protezione  adeguata  alle  aree  circostanti  gli
edifici indicati all'articolo 1, soprattutto per prevenire  ingerenze
o accessi non autorizzati o altre forme di disturbo. 
  5.  L'Italia  si  adoperera'  per  fornire  un'adeguata  istruzione
scolastica materna, primaria e  secondaria  ai  figli  del  personale
della Fondazione garantendo un apprendimento plurilingue coerente con
il sistema delle Scuole Europee.