(Accordo-art. 4)
                             ARTICOLO 4 
                            COMUNICAZIONI 
 
  1. La Fondazione  e'  autorizzata  ad  impiantare  ed  operare  sul
proprio sito sistemi di telecomunicazione. L'Italia  adotta  tutti  i
provvedimenti idonei  ad  agevolare  la  Fondazione  nell'impianto  e
nell'utilizzazione   di   tali    sistemi    di    telecomunicazione,
conformemente alle leggi e  ai  regolamenti  italiani,  e  adotta  in
particolare provvedimenti che  permettano  la  concessione  in  tempo
utile delle autorizzazioni  necessarie  ad  impiantare  e  utilizzare
antenne fisse e mobili e altri dispositivi di  telecomunicazione  via
satellite. 
  2. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata alla Fondazione o  a
qualsiasi membro del suo personale, nessuna  comunicazione  ufficiale
inviata dalla Fondazione, in  qualsiasi  forma  e  tramite  qualsiasi
mezzo di trasmissione, potra'  essere  sottoposta  a  restrizioni  di
qualsiasi tipo o essere violata nella  sua  riservatezza.  La  tutela
riguarda in particolare  le  pubblicazioni,  i  nastri  magnetici,  i
dischi  ottici,  i  dischetti,  le  immagini  fisse,  i  film  e   le
registrazioni visive e sonore. 
  3. La Fondazione  gode  per  le  sue  comunicazioni  ufficiali  del
trattamento  non  meno  favorevole  di  quello   che   e'   accordato
dall'Italia  a  qualsiasi   altro   governo   incluse   le   missione
diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana, in materia di
precedenze e di tariffe postali, telegrafiche, telegrammi, etc.