ARTICOLO 4 COMUNICAZIONI 1. La Fondazione e' autorizzata ad impiantare ed operare sul proprio sito sistemi di telecomunicazione. L'Italia adotta tutti i provvedimenti idonei ad agevolare la Fondazione nell'impianto e nell'utilizzazione di tali sistemi di telecomunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani, e adotta in particolare provvedimenti che permettano la concessione in tempo utile delle autorizzazioni necessarie ad impiantare e utilizzare antenne fisse e mobili e altri dispositivi di telecomunicazione via satellite. 2. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata alla Fondazione o a qualsiasi membro del suo personale, nessuna comunicazione ufficiale inviata dalla Fondazione, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, potra' essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o essere violata nella sua riservatezza. La tutela riguarda in particolare le pubblicazioni, i nastri magnetici, i dischi ottici, i dischetti, le immagini fisse, i film e le registrazioni visive e sonore. 3. La Fondazione gode per le sue comunicazioni ufficiali del trattamento non meno favorevole di quello che e' accordato dall'Italia a qualsiasi altro governo incluse le missione diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana, in materia di precedenze e di tariffe postali, telegrafiche, telegrammi, etc.