(Accordo-art. 5)
                             ARTICOLO 5 
              RESPONSABILITA' GIURIDICA INTERNAZIONALE 
 
  La responsabilita' giuridica internazionale  dell'Italia  non  puo'
essere chiamata in causa in conseguenza di attivita' della Fondazione
sul territorio italiano, di atti o omissioni della  Fondazione  o  di
suoi rappresentanti, che  agiscono  o  si  astengono  dall'agire  nei
limiti delle proprie funzioni.  Qualora  sia  chiamata  in  causa  la
responsabilita'  dell'Italia,  questa  ha  diritto  di  rivalsa   nei
confronti della Fondazione.