ARTICOLO 6 RESPONSABILITA' PER DANNI O PREGIUDIZI 1. La Fondazione e' responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attivita' in Italia. Senza alcun pregiudizio per la prerogativa della Fondazione di scegliere il diritto applicabile ai contratti, tale responsabilita' e' in principio disciplinata dal diritto italiano. 2. La Fondazione deve tenere indenne l'Italia da ogni richiesta di risarcimento per danni prodotti a terzi. 3. La Fondazione stipula un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilita' civili,