(Accordo-art. 6)
                             ARTICOLO 6 
               RESPONSABILITA' PER DANNI O PREGIUDIZI 
 
  1. La Fondazione e' responsabile di  tutti  i  danni  o  pregiudizi
provocati dalle proprie attivita' in Italia. Senza alcun  pregiudizio
per  la  prerogativa  della  Fondazione  di  scegliere   il   diritto
applicabile  ai  contratti,  tale  responsabilita'  e'  in  principio
disciplinata dal diritto italiano. 
  2. La Fondazione deve tenere indenne l'Italia da ogni richiesta  di
risarcimento per danni prodotti a terzi. 
  3. La Fondazione stipula un'assicurazione a copertura delle proprie
responsabilita' civili,