(Accordo-art. 7)
                             ARTICOLO 7 
                       PRIVILEGI ED IMMUNITA' 
 
  1. L'Italia applica alla Fondazione  i  privilegi  e  le  immunita'
previsti  nel  Protocollo  sui  privilegi  e  sulle  immunita'  delle
Comunita' europee, sottoscritto a Bruxelles 1'8 aprile 1965. 
  2. Ai fini dell'applicazione del Protocollo sui privilegi  e  sulle
immunita' delle Comunita' europee alle relazioni tra la Fondazione  e
l'Italia, valgono le seguenti definizioni: 
  - tutti i riferimenti  alle  Comunita'  europee  vanno  letti  come
riferimenti alla Fondazione; 
  - tutti i riferimenti ai  funzionari  e  agli  altri  agenti  delle
Comunita europee vanno letti come riferimenti ai  funzionari  e  agli
altri agenti della Fondazione; 
  - fatta eccezione per gli articoli 7, 13, 15 e 16, i riferimenti al
Consiglio  e  alla  Commissione  vanno  letti  come  riferimenti   al
"Consiglio d'amministrazione" della Fondazione. 
  3. Altri specifici o individuali  privilegi  non  disciplinati  dal
presente  Accordo  saranno  oggetto  di  accordi   supplementari   da
negoziare  alle   condizioni   gia'   ottenute   o   applicate   alle
organizzazioni internazionali o istituzioni dell'Unione Europea o  ad
organismi gia' presenti in Italia.