(Accordo-art. 9)
                             ARTICOLO 9 
                      AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 
 
  1. La Fondazione, i suoi averi, beni e redditi, ovunque  situati  e
da chiunque siano tenuti, sono, entro i limiti della  loro  attivita'
ufficiale, esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato,
regioni, province e comuni. 
  2. Per gli acquisti, i  servizi  e  le  operazioni  concernenti  lo
svolgimento dei suoi compiti ufficiali la  Fondazione  fruisce  degli
stessi esoneri e concessioni accordati alle pubbliche amministrazioni
dello Stato italiano. 
  3. Per quanto attiene all'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA)  la
Fondazione ne e' esente  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di
rilevante  importo  concernenti  le   sue   attivita'   ufficiali   e
l'esercizio  delle  sue  funzioni.  Ai  fini  del  presente   Accordo
l'espressione "acquisti di importo rilevante" si applica all'acquisto
di' beni e servizi di importo superiore  al  limite  stabilito  dalla
legislazione  nazionale  per  le  organizzazioni  internazionali   in
Italia. 
  4.  Per  quanto  attiene  all'utilizzazione   degli   edifici,   la
Fondazione e' ugualmente esente dalle imposte  sul  consumo  e  dalle
analoghe sovratasse sul consumo di elettricita', metano e ogni  altro
tipo di combustibile impiegato. 
  5. Le esenzioni e concessioni di cui al presente  articolo  non  si
applicano a imposte e tasse che costituiscono  il  corrispettivo  per
servizi  pubblici  resi  dalle  autorita'  competenti  italiane  alla
Fondazione. 
  6, La Fondazione e' esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto
o  restrizione,  sui  beni  di  ogni  tipo  importati   o   esportati
nell'esercizio delle proprie attivita' ufficiali; per quanto  attiene
all'imposta sul valore aggiunto (IVA) l'esenzione  e'  limitata  alle
importazioni di beni di rilevante importo, 
  cosi come definiti  al  comma  3  del  presente  articolo.  I  beni
importati verranno sottoposti ai controlli sanitari  e  fitosanitari,
nonche' ai-provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti  in
vigore nell'Unione Europea: le autorita'  italiane  si  impegnano  ad
effettuare i controlli con tutta  la  diligenza  necessaria,  tenendo
conto delle esigenze operative della Fondazione. 
  7. I beni importati, esportati o trasferiti,  se  trasportati  come
bagaglio  a  mano,  possono  essere  dichiarati  all'importazione   o
all'esportazione, conformemente ad accordi speciali da concludere tra
la Fondazione* le competenti autorita'  italiane,  che  comporteranno
piu'  specificamente  l'impiego  delle  etichette  e  dei   formulari
normalmente utilizzati per il bagaglio diplomatico. 
  8. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e  da  divieti  e
restrizioni, conformemente al presente Accordo,  non  possono  essere
ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza  preventivo  accordo
delle  autorita'  italiane,  e  senza  il  pagamento  delle  relative
imposte, diritti e  contributi.  Qualora  dette  imposte,  diritti  e
contributi vengano fissati in funzione  del  valore  dei  beni,  essi
vengono calcolati su tale  valore  al  momento  della  cessione,  con
l'applicazione della tariffe in vigore a tale data. 
  9. La Fondazione puo' ricevere o detenere qualsiasi tipo di  fondi,
valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta  nella  misura
necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.