ARTICOLO 9 AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 1. La Fondazione, i suoi averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque siano tenuti, sono, entro i limiti della loro attivita' ufficiale, esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni. 2. Per gli acquisti, i servizi e le operazioni concernenti lo svolgimento dei suoi compiti ufficiali la Fondazione fruisce degli stessi esoneri e concessioni accordati alle pubbliche amministrazioni dello Stato italiano. 3. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA) la Fondazione ne e' esente per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo concernenti le sue attivita' ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisti di importo rilevante" si applica all'acquisto di' beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. 4. Per quanto attiene all'utilizzazione degli edifici, la Fondazione e' ugualmente esente dalle imposte sul consumo e dalle analoghe sovratasse sul consumo di elettricita', metano e ogni altro tipo di combustibile impiegato. 5. Le esenzioni e concessioni di cui al presente articolo non si applicano a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi dalle autorita' competenti italiane alla Fondazione. 6, La Fondazione e' esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attivita' ufficiali; per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA) l'esenzione e' limitata alle importazioni di beni di rilevante importo, cosi come definiti al comma 3 del presente articolo. I beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonche' ai-provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione Europea: le autorita' italiane si impegnano ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Fondazione. 7. I beni importati, esportati o trasferiti, se trasportati come bagaglio a mano, possono essere dichiarati all'importazione o all'esportazione, conformemente ad accordi speciali da concludere tra la Fondazione* le competenti autorita' italiane, che comporteranno piu' specificamente l'impiego delle etichette e dei formulari normalmente utilizzati per il bagaglio diplomatico. 8. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni, conformemente al presente Accordo, non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza preventivo accordo delle autorita' italiane, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi vengono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffe in vigore a tale data. 9. La Fondazione puo' ricevere o detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.