ART. 5 La Regione Piemonte autorizza, ai sensi della convenzione con il Consorzio, citata in premessa, la stipula di un contratto con la Fondazione per l'uso degli spazi assegnati, a partire dal l° gennaio 1995, per la durata di 10 Anni. Il contratto sara' rinnovato con modalita' da ridefinirsi per i successivi periodi. Nel contratto dovranno essere regolamentati i termini per gli oneri derivanti dalle spese di riscaldamento, utenze varie, pulizia, manutenzione ordinaria, servizi gestionali dell'area nonche' precisati le condizioni di utilizzo degli spazi e dei servizi comuni del complesso (sala convegni, sale riunioni, foresteria, ristorante, parco, parcheggi, ecc.), le relative tariffe e quant'altro si rendesse necessario per la definizione dei rapporti. Preso atto delle necessita' espresse dalla Fondazione, il Consorzio, d'intesa con l'Amministrazione Regionale, operera' al fine di garantire l'ospitalita' ad un primo nucleo di massimo 25 persone, a partire dal mese di luglio 1994, anche ricorrendo a soluzione provvisoria.