(Protocollo-art. 5)
  ART. 5 
 
  La Regione Piemonte autorizza, ai sensi della  convenzione  con  il
Consorzio, citata in premessa, la stipula  di  un  contratto  con  la
Fondazione per l'uso degli spazi assegnati, a partire dal l°  gennaio
1995, per la durata di 10 Anni. 
  Il contratto sara' rinnovato con modalita'  da  ridefinirsi  per  i
successivi periodi. 
  Nel contratto dovranno essere regolamentati i termini per gli oneri
derivanti  dalle  spese  di  riscaldamento,  utenze  varie,  pulizia,
manutenzione  ordinaria,   servizi   gestionali   dell'area   nonche'
precisati le condizioni di utilizzo degli spazi e dei servizi  comuni
del complesso (sala convegni, sale riunioni, foresteria,  ristorante,
parco,  parcheggi,  ecc.),  le  relative  tariffe  e  quant'altro  si
rendesse necessario per la definizione dei rapporti. 
  Preso  atto  delle  necessita'  espresse   dalla   Fondazione,   il
Consorzio, d'intesa con l'Amministrazione Regionale, operera' al fine
di garantire l'ospitalita' ad un primo nucleo di massimo 25  persone,
a partire dal mese di  luglio  1994,  anche  ricorrendo  a  soluzione
provvisoria.