«Allegato 1 Disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174 1. Presentare, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa; 2. Se la societa' di capitali e' parte di un gruppo, la struttura del gruppo di cui e' parte non deve essere tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa; 3. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle societa' di capitali devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno 2 anni attraverso l'esercizio di attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; il presidente del Consiglio di amministrazione deve avere maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni attraverso l'esercizio delle stesse attivita' sopra indicate; 4. Non possono ricoprire le cariche di amministratore e sindaco, coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; Le cariche, comunque denominate, di amministratore e sindaco non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 4. lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. La reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non rileva se inferiore a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste da questo punto, e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione nazionale; 5. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore e sindaco: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 4. lettera c); b) l'applicazione di una delle pene di cui al punto 4. lettera c), con sentenza non definitiva; c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3, legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni; d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale; Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate. Nelle ipotesi previste dai punti 5. lettera c) e 5. lettera d), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.».