(Allegato 1)
 
                                                          «Allegato 1 
 
Disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del  decreto
                 ministeriale 6 aprile 2006, n. 174 
 
    1. Presentare, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un
programma concernente  l'attivita'  iniziale  nonche'  una  relazione
sulla struttura organizzativa; 
    2. Se la societa' di capitali e' parte di un gruppo, la struttura
del gruppo di cui e' parte  non  deve  essere  tale  da  pregiudicare
l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa; 
    3. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci  delle  societa'
di capitali devono essere scelti secondo criteri di  professionalita'
e  competenza  fra  persone  che   abbiano   maturato   un'esperienza
complessiva di almeno 2 anni attraverso l'esercizio di  attivita'  di
amministrazione  o  di  controllo  ovvero  compiti  direttivi  presso
imprese; il presidente del Consiglio di  amministrazione  deve  avere
maturato  un'esperienza  complessiva  di  almeno  3  anni  attraverso
l'esercizio delle stesse attivita' sopra indicate; 
    4. Non possono ricoprire le cariche di amministratore e  sindaco,
coloro che: 
    a) si trovano  in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita'  o
decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; 
    b)  sono  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione  disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956,  n.
1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni
ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 
    c) sono stati condannati con  sentenza  irrevocabile,  salvi  gli
effetti della riabilitazione: alla reclusione  per  uno  dei  delitti
previsti nel titolo XI del libro V del  codice  civile  e  nel  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure alla reclusione  per  un  tempo
non  inferiore  a  un  anno  per  un  delitto  contro   la   pubblica
amministrazione, contro  la  fede  pubblica,  contro  il  patrimonio,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica  ovvero  per  un
delitto in materia tributaria, oppure alla reclusione  per  un  tempo
non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 
    Le cariche, comunque denominate, di amministratore e sindaco  non
possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata  applicata  una
delle  pene  previste  al  punto  4.  lettera  c),  salvo   il   caso
dell'estinzione del reato. La reclusione per uno dei delitti previsti
nel titolo XI del libro V del codice civile e nel  regio  decreto  16
marzo  1942,  n.  267,  non  rileva  se  inferiore  a  un  anno.  Con
riferimento alle fattispecie disciplinate in  tutto  o  in  parte  da
ordinamenti   stranieri,   la   verifica   dell'insussistenza   delle
condizioni previste da questo punto, e' effettuata sulla base di  una
valutazione di  equivalenza  sostanziale  a  cura  della  Deputazione
nazionale; 
    5.  Costituiscono  cause  di  sospensione   dalle   funzioni   di
amministratore e sindaco: 
    a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei  reati  di
cui al precedente punto 4. lettera c); 
    b) l'applicazione di una delle pene di cui al  punto  4.  lettera
c), con sentenza non definitiva; 
    c)  l'applicazione  provvisoria  di  una  delle  misure  previste
dall'articolo 10, comma  3,  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  come
sostituito dall'articolo 3, legge 19 marzo 1990, n. 55, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale; 
    Il consiglio di amministrazione iscrive  l'eventuale  revoca  dei
soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le  materie  da
trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle
cause di sospensione indicate. Nelle ipotesi previste  dai  punti  5.
lettera c) e 5. lettera d), la sospensione si applica  in  ogni  caso
per l'intera durata delle misure ivi previste.».