«Allegato 2 Requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174 1. Non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; 2. Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 3. Non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: a) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; Non possono essere titolari di partecipazioni al capitale sociale coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 3., salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste al punto 3. lettera a), non rilevano se inferiori a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica del possesso dei requisiti di onorabilita', e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione nazionale.».