Art. 4 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e disposizioni di coordinamento 1. La tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto. 2. Per la costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello, nonche' per la variazione del numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali previste dall'articolo 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 6-bis della predetta legge.
Note all'art. 4: - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 recante: "Revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di Corti di assise." e' pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 10 settembre 1951, n. 207. - Si riporta il testo degli articoli 2-bis, 6-bis e 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise): "Art. 2-bis. Costituzione in sezioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo piu' sezioni delle Corti d'assise e nel medesimo distretto piu' sezioni delle Corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2. Con identiche modalita' si provvede alla soppressione delle sezioni non piu' necessarie.". "Art. 6-bis. Variazioni al numero dei giudici popolari. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis sono apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute nel successivo articolo 23.". "Art. 23. Procedimento per la formazione delle liste generali dei giudici popolari. Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di assise e per le Corti di assise di appello sono formate con l'intervento del pubblico ministero e del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e l'assistenza del cancelliere, imbussolando, in pubblica udienza, in una urna tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascuna Corte di assise o a ciascuna Corte di assise di appello, e procedendo all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari, prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale, rispettivamente degli uomini e delle donne. Tutti gli iscritti delle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo. Per la formazione delle liste dei giudici popolari supplenti vengono imbussolati i numeri corrispondenti agli iscritti negli albi definitivi aventi la residenza nel comune per cui occorre formare la lista e poi si procede alla estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari ordinari prescritto tenendo separate le liste degli uomini e quelle delle donne. Ai fini della formazione delle liste separate dei giudici popolari, uomini e donne, di cui ai due precedenti comma, allorche' una delle due liste viene completata, le estrazioni proseguono fino al completamento dell'altra, senza tener conto dei nominativi di coloro che vengono sorteggiati in eccedenza alla lista gia' formata.".