Art. 9 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le udienze fissate dinanzi ad uno degli  uffici  destinati  alla
soppressione per una  data  compresa  tra  l'entrata  in  vigore  del
presente decreto e la data di efficacia di cui all'articolo 11, comma
2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate  per  una
data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio  competente  a  norma
dell'articolo 2. 
  2. Fino alla data di cui all'articolo 11, comma 2, il  processo  si
considera pendente davanti  all'ufficio  giudiziario  destinato  alla
soppressione. 
  3. Compatibilmente con l'organico del personale  effettivamente  in
servizio e con la migliore organizzazione del lavoro,  i  capi  degli
uffici giudiziari di cui alla tabella A allegata al regio decreto  30
gennaio  1941,  n.  12,  cosi'  come  sostituita   dall'articolo   2,
assicurano che i procedimenti penali in relazione ai quali  sia  gia'
stata dichiarata l'apertura del dibattimento proseguano dinanzi  agli
stessi giudici. 
  4. I capi degli uffici di cui al comma 3 curano che, ove possibile,
alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il  magistrato  o
uno dei magistrati originariamente designati. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti al regio decreto 30  gennaio  1941,
          n. 12 si vedano le note all'articolo 2.