Art. 9 Disposizioni transitorie 1. Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 2. 2. Fino alla data di cui all'articolo 11, comma 2, il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione. 3. Compatibilmente con l'organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro, i capi degli uffici giudiziari di cui alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come sostituita dall'articolo 2, assicurano che i procedimenti penali in relazione ai quali sia gia' stata dichiarata l'apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici. 4. I capi degli uffici di cui al comma 3 curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 si vedano le note all'articolo 2.