Art. 11 
 
Revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale e altre
  disposizioni   dirette   a   favorire   l'impiego   razionale    ed
  economicamente compatibile dei medicinali  da  parte  del  Servizio
  sanitario nazionale 
 
  1. Entro il 30 giugno 2013 l'AIFA,  sulla  base  delle  valutazioni
della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  e  del  Comitato
prezzi e  rimborso,  provvede  ad  una  revisione  straordinaria  del
Prontuario farmaceutico nazionale, collocando  nella  classe  di  cui
all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24  dicembre  1993,
n. 537, i farmaci terapeuticamente superati e quelli la cui efficacia
non risulti sufficientemente dimostrata,  alla  luce  delle  evidenze
rese disponibili dopo l'immissione in commercio. Per  i  farmaci  che
non soddisfano il criterio di economicita', in rapporto al  risultato
terapeutico  previsto,  e'  avviata   dall'AIFA   la   procedura   di
rinegoziazione del prezzo; il termine per l'eventuale  esclusione  di
questi ultimi  prodotti  dal  Prontuario  farmaceutico  nazionale  e'
stabilito al 31 dicembre 2013. In sede di revisione straordinaria  ai
sensi dei precedenti periodi del presente comma  e,  successivamente,
in  sede  di  periodico  aggiornamento  del  Prontuario  farmaceutico
nazionale, i medicinali equivalenti, ai sensi di legge, ai medicinali
di cui e' in scadenza il brevetto  o  il  certificato  di  protezione
complementare non possono essere classificati come farmaci  a  carico
del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore  alla  data
di  scadenza  del  brevetto   o   del   certificato   di   protezione
complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo  economico  ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
  2. Qualora, alla scadenza di un  accordo  stipulato  dall'AIFA  con
un'azienda farmaceutica ai sensi  dell'articolo  48,  comma  33,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  il  medicinale
che   era   stato   oggetto   dell'accordo   venga   escluso    dalla
rimborsabilita', l'AIFA puo' stabilire l'ulteriore dispensazione  del
medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale ai soli fini del
completamento della terapia dei pazienti gia' in trattamento. 
  3. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,  n.
648, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «dalla Commissione unica  del  farmaco  conformemente
alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «dall'AIFA,  conformemente  alle  procedure  ed  ai
criteri adottati dalla stessa, previa valutazione  della  Commissione
consultiva tecnico-scientifica»; 
  b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: 
  «Se  e'  disponibile  un'alternativa  terapeutica  nell'ambito  dei
farmaci autorizzati, la presenza nell'elenco  di  cui  al  precedente
periodo del medicinale non autorizzato,  con  conseguente  erogazione
dello stesso a carico del Servizio sanitario  nazionale,  e'  ammessa
unicamente  nel  caso   in   cui   a   giudizio   della   Commissione
tecnico-scientifica dell'AIFA, il medicinale possieda un  profilo  di
sicurezza, con riferimento  all'impiego  proposto,  non  inferiore  a
quella del farmaco autorizzato e quest'ultimo risulti  eccessivamente
oneroso  per  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Agli  effetti  del
presente  comma  il  medicinale  gia'  autorizzato   e'   considerato
eccessivamente oneroso se il costo medio della terapia basata sul suo
impiego supera di almeno il 50 per cento il costo medio della terapia
basata sull'impiego del farmaco non autorizzato.». 
  4. Previa autorizzazione dell'AIFA, rilasciata  su  proposta  della
regione  competente,  la  farmacia   ospedaliera   puo',   attraverso
operazioni  di  ripartizione  del  quantitativo  di   un   medicinale
regolarmente  in   commercio,   allestire   dosaggi   da   utilizzare
all'interno  dell'ospedale  in  cui  opera  o  all'interno  di  altri
ospedali, ovvero da consegnare all'assistito per impiego  domiciliare
sotto il controllo della struttura pubblica. Il disposto del presente
comma si applica anche nell'ipotesi di utilizzazione di un medicinale
per  un'indicazione  diversa  da   quella   autorizzata,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.  536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,
come modificato dal comma 3 del presente articolo. 
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  sono
autorizzate a sperimentare, nei limiti delle loro  disponibilita'  di
bilancio, sistemi di riconfezionamento, anche  personalizzato,  e  di
distribuzione dei medicinali agli  assistiti  in  trattamento  presso
strutture ospedaliere e residenziali, al fine di eliminare sprechi di
prodotti e rischi di errori e di consumi impropri. Le  operazioni  di
sconfezionamento e riconfezionamento dei medicinali  sono  effettuate
nel rispetto delle norme di buona fabbricazione. L'AIFA, su richiesta
della regione, autorizza l'allestimento e la fornitura alle strutture
sanitarie che partecipano alla sperimentazione di macroconfezioni  di
medicinali in grado di agevolare le operazioni predette.