Art. 12 
 
 
                 Procedure concernenti i medicinali 
 
  1. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  79,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Procedimento di classificazione di  un  medicinale  fra  i
farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale). - 1. Fatto salvo
il disposto del comma  2,  l'azienda  farmaceutica  interessata  puo'
presentare all'AIFA la domanda di classificazione  di  un  medicinale
fra i farmaci erogabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  soltanto
dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio dello
stesso medicinale  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni. 
  2. In deroga al  disposto  del  comma  1,  la  domanda  riguardante
farmaci orfani o altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e
sociale previsti in una specifica deliberazione  dell'AIFA,  adottata
su  proposta  della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica,  o
riguardante  medicinali  utilizzabili  esclusivamente   in   ambiente
ospedaliero  o  in  strutture  ad  esso  assimilabili,  puo'   essere
presentata    anteriormente    al    rilascio     dell'autorizzazione
all'immissione in commercio. 
  3. L'AIFA comunica all'interessato le proprie determinazioni  entro
90 giorni dal ricevimento della domanda. Il rigetto della domanda  e'
comunicato al richiedente  unitamente  al  parere  della  Commissione
consultiva tecnico-scientifica o del Comitato prezzi e  rimborso  sul
quale  la  decisione  e'  fondata.  Parimenti   documentata   e'   la
comunicazione della determinazione di esclusione di un medicinale  in
precedenza  classificato  fra  i  farmaci  erogabili   dal   Servizio
sanitario nazionale.». 
  2. I medicinali che ottengono un'autorizzazione  all'immissione  in
commercio comunitaria a norma del regolamento (CE) n.  726/2004,  del
regolamento CE n. 1901/2006 o del regolamento (CE),  n.  1394/2007  o
un'autorizzazione all'immissione in commercio ai  sensi  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni,  sono
automaticamente collocati in apposita sezione,  dedicata  ai  farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita',  della  classe  di
cui all'articolo 8, comma 10, lettera c),  della  legge  24  dicembre
1993,  n.  537,  e  successive  modificazioni,   nelle   more   della
presentazione, da parte dell'azienda interessata,  di  una  eventuale
domanda di diversa classificazione ai sensi della citata disposizione
legislativa.  Entro  15  giorni  dal   rilascio   dell'autorizzazione
comunitaria, l'AIFA pubblica nella Gazzetta Ufficiale  un  comunicato
che da' conto della classificazione ai sensi  del  presente  comma  e
indica il prezzo del medicinale,  sulla  base  di  quanto  comunicato
dall'azienda interessata. Per i medicinali autorizzati ai  sensi  del
decreto  legislativo  24  aprile   2006,   n.   219,   e   successive
modificazioni, le indicazioni  della  classificazione  ai  sensi  del
presente comma  e  del  prezzo  sono  incluse  nel  provvedimento  di
autorizzazione  all'immissione  in  commercio.  Le  disposizioni  del
presente comma non si applicano ai medicinali di cui all'articolo  8,
comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, e successive
modificazioni, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del  presente  articolo  non  si
applicano ai medicinali generici o equivalenti,  per  i  quali  resta
ferma la disciplina prevista dall'articolo 3, comma 130, della  legge
28 dicembre 1995, n. 549, fatta salva la devoluzione  all'AIFA  e  ai
suoi  organismi  collegiali  delle  competenze  ivi   attribuite   al
Ministero della salute e alla Commissione unica del farmaco. 
  4.  All'articolo  15  della  legge  21  ottobre  2005,  n.  219,  e
successive modificazioni, e' abrogato il comma 6. 
  5.  Le  competenze  in  materia  di  sperimentazione  clinica   dei
medicinali attribuite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,
all'Istituto superiore di sanita' sono trasferite all'AIFA, la  quale
si avvale di esperti del predetto Istituto, senza  nuovi  o  maggiori
oneri,  ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  trasferite.   Sono
confermate  in  capo   all'AIFA   le   competenze   in   materia   di
sperimentazione clinica di medicinali attribuite dal  citato  decreto
legislativo n. 211 del 2003 al Ministero della  salute  e  trasferite
all'AIFA ai sensi dell'articolo 48  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326. 
  6. Entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del  presente
decreto ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento  e
di Bolzano nomina un comitato etico competente per le sperimentazioni
cliniche che si svolgono  nei  rispettivi  territori.  Tali  comitati
svolgono tutte le funzioni attribuite ai comitati etici  dal  decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Nelle  regioni  con  piu'  di  un
milione di abitanti il giudizio  di  cui  all'articolo  6,  comma  2,
lettera f), del decreto legislativo  n.  211  del  2003  puo'  essere
affidato a diversi comitati etici, istituiti nel numero massimo di un
per milione di abitanti. A decorrere dal 1°  marzo  2013  i  comitati
etici disciplinati dal presente comma subentrano  ai  comitati  etici
operanti in base alle previgenti disposizioni. 
  7. A decorrere dal 1° marzo  2013,  la  documentazione  riguardante
studi clinici sui medicinali disciplinati dal decreto legislativo  24
giugno  2003,  n.  211,  e'  gestita  esclusivamente  con   modalita'
telematiche,  attraverso   i   modelli   standard   dell'Osservatorio
nazionale sulla sperimentazione clinica dell'AIFA.