Art. 13 
 
 
Disposizioni in materia di medicinali omeopatici, anche veterinari  e
                   di sostanze ad azione ormonica 
 
  1. L'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 20  (Disposizioni  sui  medicinali  omeopatici  presenti  sul
mercato italiano alla  data  del  6  giugno  1995;  estensione  della
disciplina ai  medicinali  antroposofici).  -  1.  Per  i  medicinali
omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995,
resta fermo quanto previsto dalla  normativa  vigente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Tali prodotti  sono  soggetti
alla procedura semplificata di registrazione prevista  agli  articoli
16 e 17, anche quando non abbiano  le  caratteristiche  di  cui  alle
lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo  16.  In  alternativa  alla
documentazione richiesta dal  modulo  4  di  cui  all'allegato  1  al
presente decreto, per i medicinali  omeopatici  di  cui  al  presente
comma, le  aziende  titolari  possono  presentare  una  dichiarazione
autocertificativa sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda
medesima, recante: a) elementi comprovanti la sicurezza del prodotto,
avendo riguardo alla sua composizione, forma farmaceutica  e  via  di
somministrazione; b) i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque
anni; c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese ai  sensi
delle disposizioni di cui al titolo IX  del  presente  decreto.  Tale
disposizione non si  applica  ai  medicinali  omeopatici  di  origine
biologica  o  preparati  per  uso   parenterale   o   preparati   con
concentrazione ponderale di  ceppo  omeopatico,  per  i  quali  resta
confermato l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del modulo 4 di
cui all'allegato 1 al presente decreto. 
  2.  Anche  a   seguito   dell'avvenuta   registrazione   in   forma
semplificata, per i medicinali omeopatici non in possesso di tutti  i
requisiti previsti dal comma  1  dell'articolo  16  si  applicano  le
disposizioni previste dal titolo IX del presente decreto. 
  3. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale
e preparati secondo un  metodo  omeopatico  sono  assimilabili,  agli
effetti del presente decreto, ai medicinali omeopatici.». 
  2. Ai fini della procedura di cui al  terzo  periodo  del  comma  1
dell'articolo 20, del decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.  219,
come modificato dal comma 1 del  presente  articolo,  e'  dovuta  una
tariffa da versare all'AIFA  determinata  con  decreto  del  Ministro
della salute, oltre al  diritto  annuale  previsto  dall'articolo  4,
comma 5, del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n.  53.
Con lo stesso decreto sono aggiornate, con un incremento del  10  per
cento, le tariffe vigenti  stabilite  dal  Ministro  della  salute  o
dall'Agenzia italiana del farmaco in materia  di  medicinali  e  sono
individuate, in  misura  che  tiene  conto  delle  affinita'  fra  le
prestazioni rese,  le  tariffe  relative  a  prestazioni  non  ancora
tariffate. Entro il mese di marzo  di  ogni  anno,  le  tariffe  sono
aggiornate, con le stesse  modalita',  sulla  base  delle  variazioni
annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite  al  mese  di
dicembre. 
  3. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e
successive  modificazioni,  le  parole:  «31  dicembre   2011»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». 
  4. All'articolo 15, comma 6, lettera d) del decreto legislativo  16
marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «nel  caso
in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione  deve
essere controfirmata,  sul  retro  della  stessa,  al  momento  della
prescrizione  o  dell'invio  degli  animali  allo   stabilimento   di
macellazione, dal medico veterinario che  ha  prescritto  i  predetti
trattamenti;» sono soppresse.