Art. 3 
 
 
Responsabilita' professionale dell'esercente le professioni sanitarie 
 
  1. Fermo restando il disposto dell'articolo 2236 del codice civile,
nell'accertamento della colpa lieve nell'attivita' dell'esercente  le
professioni sanitarie il giudice, ai  sensi  dell'articolo  1176  del
codice civile, tiene conto in particolare dell'osservanza,  nel  caso
concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate  dalla
comunita' scientifica nazionale e internazionale. 
  2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  dello
sviluppo  economico  e  dell'economia  e   delle   finanze,   sentite
l'Associazione nazionale fra  le  imprese  assicuratrici  (ANIA),  le
Federazioni nazionali degli ordini e dei  collegi  delle  professioni
sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative
delle  categorie  professionali  interessate,  anche  in   attuazione
dell'articolo 3, comma 5, lettera e),  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011,  n.  148,  al  fine  di  agevolare  l'accesso  alla   copertura
assicurativa  agli   esercenti   le   professioni   sanitarie,   sono
disciplinati le  procedure  e  i  requisiti  minimi  e  uniformi  per
l'idoneita'  dei  relativi  contratti,  in  conformita'  ai  seguenti
criteri: 
    a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie
di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo  ad  un  fondo
appositamente costituito, di garantire idonea copertura  assicurativa
agli esercenti le professioni sanitarie. Il  fondo  viene  finanziato
dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa  richiesta
e da un ulteriore  contributo  a  carico  delle  imprese  autorizzate
all'esercizio dell'assicurazione per danni  derivanti  dall'attivita'
medico-professionale, determinato  in  misura  percentuale  ai  premi
incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al  4  per
cento del premio stesso,  con  provvedimento  adottato  dal  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute  e
il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite  le  Federazioni
nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie; 
    b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla  lettera
a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica; 
    c) prevedere che i  contratti  di  assicurazione  debbano  essere
stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza  la
variazione in aumento o in diminuzione del  premio  in  relazione  al
verificarsi o meno di sinistri e  subordinare  comunque  la  disdetta
della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte  del
sanitario. 
  3. Il  danno  biologico  conseguente  all'attivita'  dell'esercente
della professione sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle  di
cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui  al  comma  1
del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui  ai  citati
articoli, per tener conto delle fattispecie  da  esse  non  previste,
afferenti all'attivita' di cui al presente articolo. 
  4.  Per  i  contenuti  e  le  procedure   inerenti   ai   contratti
assicurativi per i  rischi  derivanti  dall'esercizio  dell'attivita'
professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o  in
rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene  adottato
sentita altresi' la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.
Resta comunque esclusa a carico degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale ogni copertura assicurativa  della  responsabilita'  civile
ulteriore rispetto a quella  prevista,  per  il  relativo  personale,
dalla normativa contrattuale vigente. 
  5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13
del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni  di
attuazione del codice di procedura civile, devono  essere  aggiornati
con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella
medico legale, una idonea e  qualificata  rappresentanza  di  esperti
delle discipline specialistiche dell'area  sanitaria,  anche  con  il
coinvolgimento delle societa' scientifiche. 
  6. Dall'applicazione del presente articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.