Art. 4 
 
 
                Dirigenza sanitaria e governo clinico 
 
  1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3-bis, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali  delle
aziende e degli enti del  Servizio  sanitario  regionale,  attingendo
obbligatoriamente  all'elenco  regionale  di  idonei,   ovvero   agli
analoghi  elenchi  delle  altre  regioni,  costituiti  previo  avviso
pubblico  e  selezione  effettuata  da  parte  di   una   commissione
costituita  in  prevalenza  da  esperti   indicati   da   qualificate
istituzioni scientifiche indipendenti dalla regione medesima, di  cui
uno  designato  dall'Agenzia  nazionale  per   i   servizi   sanitari
regionali,  senza  nuovi  o  maggiori   oneri.   Gli   elenchi   sono
periodicamente aggiornati. Alla selezione si accede con  il  possesso
di laurea magistrale e di adeguata  esperienza  dirigenziale,  almeno
quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale  negli
altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilita'
delle risorse umane, tecniche o finanziarie,  nonche'  del  requisito
dell'eta' anagrafica non superiore a 65 anni, alla data della nomina.
La regione assicura adeguate misure di pubblicita' della procedura di
conseguimento della medesima, delle nomine e dei  curricula,  nonche'
di  trasparenza  nella  valutazione  degli  aspiranti.  Resta   ferma
l'intesa con il Rettore per  la  nomina  del  direttore  generale  di
aziende ospedaliero universitarie.»; 
    b) all'articolo 3-bis, comma 5, il primo  periodo  e'  sostituito
dal seguente: 
  «Le regioni provvedono altresi' alla individuazione di criteri e di
sistemi  di  valutazione  e  verifica  dell'attivita'  dei  direttori
generali, sulla base di obiettivi di salute e  di  funzionamento  dei
servizi definiti  nel  quadro  della  programmazione  regionale,  con
particolare   riferimento   all'efficienza,    all'efficacia,    alla
sicurezza, all'ottimizzazione dei  servizi  sanitari  e  al  rispetto
degli  equilibri   economico-finanziari   di   bilancio   concordati,
avvalendosi dei dati e  degli  elementi  forniti  anche  dall'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali.»; 
    c) all'articolo 15, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. I dirigenti medici e sanitari  sono  sottoposti  a  valutazione
secondo  le  modalita'  definite  dalle  regioni  sulla  base   della
normativa vigente in materia per le  pubbliche  amministrazioni.  Gli
strumenti per la valutazione dei  dirigenti  medici  e  sanitari  con
incarico di direzione di  struttura  complessa  e  dei  direttori  di
dipartimento rilevano la quantita' e la  qualita'  delle  prestazioni
sanitarie  erogate  in   relazione   agli   obiettivi   assistenziali
assegnati, concordati  preventivamente  in  sede  di  discussione  di
budget,  in  base  alle   risorse   professionali,   tecnologiche   e
finanziarie messe a disposizione, nonche' registrano  gli  indici  di
soddisfazione  degli  utenti  e  provvedono  alla  valutazione  delle
strategie adottate  per  il  contenimento  dei  costi  tramite  l'uso
appropriato  delle  risorse.  L'esito  positivo   della   valutazione
determina la  conferma  nell'incarico  o  il  conferimento  di  altro
incarico  di   pari   rilievo,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
senza oneri aggiuntivi per l'azienda.»; 
    d) all'articolo 15, comma 7, secondo periodo, le  parole  da:  «e
secondo» fino alla fine del periodo sono soppresse e il terzo periodo
e' soppresso; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
  «7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie,
e nei limiti del numero delle strutture complesse previste  dall'atto
aziendale di cui all'articolo 3,  comma  1-bis,  tenuto  conto  delle
norme  in  materia   stabilite   dalla   contrattazione   collettiva,
disciplinano i criteri e  le  procedure  per  il  conferimento  degli
incarichi di direzione di  struttura  complessa,  previo  avviso  cui
l'azienda e' tenuta a  dare  adeguata  pubblicita',  sulla  base  dei
seguenti principi: 
    a) la selezione viene effettuata da una commissione  composta  da
tre  direttori  di  struttura  complessa  nella  medesima  disciplina
dell'incarico da  conferire,  individuati  tramite  sorteggio  da  un
elenco nazionale nominativo  costituito  dall'insieme  degli  elenchi
regionali dei  direttori  di  struttura  complessa.  Qualora  fossero
sorteggiati tre  direttori  di  struttura  complessa  della  medesima
regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura  del  posto,
non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e  si  prosegue  nel
sorteggio fino ad individuare almeno un componente della  commissione
direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove  ha
sede la predetta azienda; 
    b) la commissione riceve dall'azienda  il  profilo  professionale
del dirigente da incaricare e, sulla  base  dell'analisi  comparativa
dei  curricula,  dei  titoli  professionali  posseduti,  dei   volumi
dell'attivita' svolta, dell'aderenza al  profilo  ricercato  e  degli
esiti di un colloquio, presenta al direttore generale  una  terna  di
candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il direttore generale individua il candidato da nominare  nell'ambito
della terna predisposta dalla commissione; ove non  intenda  nominare
un candidato con migliore punteggio deve motivare  analiticamente  la
scelta.  L'azienda   sanitaria   interessata   puo'   preventivamente
stabilire che, nel caso in cui il dirigente a cui e' stato  conferito
l'incarico  dovesse  dimettersi   o   decadere,   si   procede   alla
sostituzione conferendo l'incarico  ad  uno  dei  due  professionisti
facenti parte della terna iniziale; 
    c) la nomina dei responsabili di  unita'  operativa  complessa  a
direzione universitaria e' effettuata dal direttore generale d'intesa
con il Rettore, sentito  il  dipartimento  universitario  competente,
ovvero, laddove  costituita,  la  competente  struttura  di  raccordo
interdipartimentale,  sulla  base  del   curriculum   scientifico   e
professionale del responsabile da nominare; 
    d) il  profilo  professionale  del  dirigente  da  incaricare,  i
curriculum  dei  candidati,  la  relazione  della  commissione,  sono
pubblicati sul sito internet dell'azienda prima  della  nomina.  Sono
altresi' pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta  da
parte del direttore generale di cui alla lettera b), secondo periodo. 
  7-ter. L'incarico di direttore di struttura complessa deve in  ogni
caso essere confermato al termine di un periodo di prova di sei  mesi
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla  base  della
valutazione cui all'articolo 15, comma 5. 
  7-quater. L'incarico di responsabile di struttura semplice,  intesa
come articolazione  interna  di  una  struttura  complessa  o  di  un
dipartimento, e' attribuito  dal  direttore  generale,  su  proposta,
rispettivamente, del direttore della struttura complessa di afferenza
o del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianita'  di
servizio   di   almeno   cinque   anni   nella   disciplina   oggetto
dell'incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni  e
non superiore a cinque anni, con possibilita' di rinnovo.  L'oggetto,
gli obiettivi da conseguire, la  durata,  salvo  i  casi  di  revoca,
nonche' il corrispondente trattamento economico degli incarichi  sono
definiti dalla contrattazione collettiva nazionale. 
  7-quinquies.  Per  il  conferimento  dell'incarico   di   struttura
complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato
di cui all'articolo 15-septies.»; 
    e) all'articolo 15-ter , comma 1, il primo periodo e'  sostituito
dal seguente: 
    «Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti a
tempo determinato compatibilmente con le risorse finanziarie  a  tale
fine disponibili e nei limiti del  numero  degli  incarichi  e  delle
strutture semplici stabiliti nell'atto aziendale di cui  all'articolo
3, comma 1-bis; 
    f) all'articolo 15-ter il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a
sette anni, con facolta' di rinnovo  per  lo  stesso  periodo  o  per
periodo piu' breve.»; 
    g) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 17 (Collegio di  direzione).  -  1.  Le  regioni  prevedono
l'istituzione, nelle aziende e  negli  enti  del  Servizio  sanitario
regionale, del collegio  di  direzione,  quale  organo  dell'azienda,
individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione
di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente e
disciplinandone le competenze e i criteri di  funzionamento,  nonche'
le  relazioni  con  gli  altri  organi  aziendali.  Il  collegio   di
direzione,  in  particolare,  concorre  al  governo  delle  attivita'
cliniche, partecipa alla pianificazione delle attivita',  incluse  la
ricerca, la didattica, i  programmi  di  formazione  e  le  soluzioni
organizzative per  l'attuazione  dell'attivita'  libero-professionale
intramuraria. Nelle aziende ospedaliero universitarie il collegio  di
direzione partecipa alla pianificazione delle attivita' di ricerca  e
didattica nell'ambito di quanto definito  dall'universita';  concorre
inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle  aziende,  con
particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato
clinico-assistenziale e  di  efficienza,  nonche'  dei  requisiti  di
appropriatezza e di qualita' delle  prestazioni.  Partecipa  altresi'
alla valutazione interna dei risultati conseguiti in  relazione  agli
obiettivi prefissati ed e' consultato obbligatoriamente dal direttore
generale su tutte le questioni attinenti al governo  delle  attivita'
cliniche. Ai componenti del  predetto  collegio  non  e'  corrisposto
alcun emolumento, compenso, indennita' o rimborso spese.». 
  2. Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli  3-bis,  comma
3, e  15  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di  nomina
dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, nonche' dei direttori di struttura  complessa,  pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Le regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto predispongono ovvero aggiornano gli  elenchi  di
cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, come sostituito  dal  comma
1, lettera a), del presente decreto.