Art. 9 
 
 
          Disposizioni in materia di emergenze veterinarie 
 
  1. In presenza di malattie  infettive  e  diffusive  del  bestiame,
anche di rilevanza internazionale, che abbiano carattere emergenziale
o per le quali non si e' proceduto all'eradicazione prescritta  dalla
normativa dell'Unione europea, con la procedura di  cui  all'articolo
8, comma 1, della legge 5 giugno 2003,  n.  131,  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro per gli affari europei, sentito il  Ministro
per gli affari regionali, il turismo e lo sport, diffida  la  regione
interessata ad adottare entro quindici giorni gli atti necessari alla
salvaguardia della salute dell'uomo e degli animali. 
  2. Ove la regione non adempia alla  diffida  di  cui  al  comma  1,
ovvero gli atti posti in essere risultino inidonei  o  insufficienti,
il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute,  di
concerto con il Ministro per gli affari europei, sentito il  Ministro
per gli affari regionali, alla presenza del Presidente della  regione
interessata,  nomina  un  commissario  ad  acta  per  la  risoluzione
dell'emergenza o il conseguimento dell'eradicazione.  Gli  oneri  per
l'attivita' del Commissario sono a carico della regione inadempiente.