Art. 2 
 
Modifiche alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al  decreto
                  legislativo 2 luglio 2010, n. 104 
 
  1. L'articolo 9 delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al
decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e'  sostituito  dal
seguente: 
    "Art. 9. Calendario delle udienze e formazione dei collegi - 1. I
presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di  Stato,  il
presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per  la  Regione
siciliana e  i  presidenti  dei  tribunali  amministrativi  regionali
ovvero, nel caso in cui il  tribunale  e'  suddiviso  in  sezioni,  i
presidenti delle sezioni staccate e interne, all'inizio di ogni anno,
stabiliscono il  calendario  delle  udienze,  con  l'indicazione  dei
magistrati chiamati a parteciparvi e, all'inizio di  ogni  trimestre,
la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri  stabiliti
dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.". 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9  delle  norme  di
          attuazione  di  cui  all'allegato  2  del  citato   decreto
          legislativo n. 104 del 2010, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 9. Calendario  delle  udienze  e  formazione  dei
          collegi 
              I  presidenti   delle   sezioni   giurisdizionali   del
          Consiglio  di  Stato,  il  presidente  del   Consiglio   di
          giustizia amministrativa  per  la  Regione  siciliana  e  i
          presidenti dei tribunali amministrativi  regionali  ovvero,
          nel caso in cui il tribunale e'  suddiviso  in  sezioni,  i
          presidenti delle sezioni staccate e interne, all'inizio  di
          ogni anno, stabiliscono il calendario  delle  udienze,  con
          l'indicazione dei magistrati  chiamati  a  parteciparvi  e,
          all'inizio di ogni trimestre, la composizione  dei  collegi
          giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal  Consiglio  di
          presidenza della giustizia amministrativa.".