Art. 2 
 
 
          Riduzione dei costi della politica nelle regioni 
 
  1. Ai fini del  coordinamento  della  finanza  pubblica  e  per  il
contenimento della spesa pubblica, a decorrere  dal  2013  una  quota
pari all'80 per cento  dei  trasferimenti  erariali  a  favore  delle
regioni, diversi da quelli destinati al  finanziamento  del  servizio
sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, nonche' al 5 per
cento dei  trasferimenti  erariali  destinati  al  finanziamento  del
servizio sanitario nazionale, e' erogata a condizione che la regione,
con le modalita'  previste  dal  proprio  ordinamento,  entro  il  30
novembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
del  presente  decreto  qualora   occorra   procedere   a   modifiche
statutarie: 
    a) abbia dato applicazione a quanto  previsto  dall'articolo  14,
comma 1, lettere a), b), d), e),  f),  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148; 
    b)  abbia  definito  l'importo  dell'indennita'  di  funzione   e
dell'indennita'  di  carica  dei  consiglieri   e   degli   assessori
regionali, spettanti in virtu' del loro mandato, in modo tale che non
ecceda complessivamente l'importo  riconosciuto  dalla  regione  piu'
virtuosa. La regione piu' virtuosa e'  individuata  dalla  Conferenza
Stato-regioni entro il 30  ottobre  2012.  Decorso  inutilmente  tale
termine, la regione piu' virtuosa  e'  individuata  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  adottato  nei   successivi
quindici giorni, su proposta del Ministro dell'interno,  di  concerto
con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
dell'economia e delle finanze; 
    c)  abbia  introdotto  il  divieto  di  cumulo  di  indennita'  o
emolumenti, ivi comprese le indennita' di funzione o di presenza,  in
commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di presidente
della Regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore  o
di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di  piu'
cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la  situazione  di  cumulo
potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennita'; 
    d)  abbia  previsto,  per  i  consiglieri,  la  gratuita'   della
partecipazione alle commissioni permanenti, con l'esclusione anche di
diarie, indennita' di presenza e rimborsi spese comunque denominati; 
    e) abbia disciplinato le modalita' di pubblicita'  e  trasparenza
dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e
di  governo  di  competenza,  prevedendo  che  la  dichiarazione,  da
pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul  sito
internet dell'ente riguardi: i dati di reddito e  di  patrimonio  con
particolare riferimento ai redditi  annualmente  dichiarati;  i  beni
immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in societa'
quotate e non quotate; la consistenza degli  investimenti  in  titoli
obbligazionari, titoli di Stato,  o  in  altre  utilita'  finanziarie
detenute anche tramite fondi di investimento,  sicav  o  intestazioni
fiduciarie,  stabilendo  altresi'  sanzioni  amministrative  per   la
mancata o parziale ottemperanza; 
    f) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali  previsti  dalla
normativa nazionale,  abbia  definito  l'importo  dei  contributi  in
favore di gruppi consiliari, esclusa in ogni  caso  la  contribuzione
per  gruppi  composti  da  un  solo  consigliere,  salvo  quelli  che
risultino  cosi'  composti  gia'  all'esito  delle  elezioni,  ovvero
partiti  o  movimenti  politici,  in  modo  tale  che  non   eccedano
complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione piu'  virtuosa,
secondo criteri  omogenei,  ridotto  della  meta'.  La  regione  piu'
virtuosa e' individuata dalla Conferenza Stato-regioni  entro  il  30
ottobre 2012. Decorso  inutilmente  tale  termine,  la  regione  piu'
virtuosa e' individuata con decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri adottato nei successivi quindici  giorni,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze; 
    g) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e
dall'articolo  9,  comma  28,  del  decreto-legge  n.  78  del  2010,
dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e
5-ter, e dall'articolo 23-ter del  decreto-legge  n.  201  del  2011,
dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5,
comma 6, e dall'articolo 9, comma 1,  del  decreto-legge  n.  95  del
2012; 
    h) abbia istituito, altresi', un  sistema  informativo  al  quale
affluiscono i  dati  relativi  al  finanziamento  dell'attivita'  dei
gruppi politici curandone, altresi', la pubblicita' sul proprio  sito
istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via  telematica,  al
sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia
e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
nonche' alla Commissione  per  la  trasparenza  e  il  controllo  dei
rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9
della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. 
  2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma  1,  lettera
f), del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  e  fino
all'adeguamento da parte delle Regioni a quanto ivi  previsto,  ferma
restando, in ogni caso, l'abolizione dei vitalizi gia' disposta dalle
Regioni, le stesse, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto  e  fatti  salvi  i  relativi  trattamenti  gia'  in
erogazione a tale data, possono prevedere o corrispondere trattamenti
pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la
carica di presidente della Regione, di  consigliere  regionale  o  di
assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari: 
    a) hanno compiuto sessantasei anni di eta'; 
    b) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per
un periodo non inferiore a dieci anni. 
  3. Gli enti interessati comunicano il  documentato  rispetto  delle
condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da  inviare  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e
delle finanze entro quindici  giorni  successivi  alla  scadenza  dei
termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1  si  applicano
anche alle Regioni nelle quali, alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Presidente della  regione  abbia  presentato  le
dimissioni ovvero si debbano  svolgere  le  consultazioni  elettorali
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. In tali casi, il termine di sei mesi di cui  all'alinea  del
comma 1 decorre dalla data della prima riunione del  nuovo  consiglio
regionale. Ai fini del  coordinamento  della  finanza  pubblica,  se,
all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo  del  consiglio
regionale, la Regione non ha  provveduto  all'adeguamento  statutario
nei termini  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono  indette  per
il numero massimo dei consiglieri  regionali  previsto,  in  rapporto
alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a),  del
decreto-legge n. 138 del 2011. 
  4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad  adeguare  i  propri  ordinamenti  a  quanto
previsto  dal  comma  1  compatibilmente  con  i  propri  statuti  di
autonomia e con le relative norme di attuazione. 
  5. Qualora le regioni non  adeguino  i  loro  ordinamenti  entro  i
termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla
regione inadempiente e' assegnato, ai  sensi  dell'articolo  8  della
legge 5 giugno 2003,  n.  131,  il  termine  di  novanta  giorni  per
provvedervi.  Il  mancato  rispetto  di  tale  ulteriore  termine  e'
considerato grave violazione di legge  ai  sensi  dell'articolo  126,
comma 1, della Costituzione. 
  6. All'articolo 2 della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 83, secondo periodo, le parole: "il presidente  della
regione commissario ad acta", sono  sostituite  dalla  seguenti:  "un
commissario ad acta"; 
    b) al comma 84, le parole: "ai sensi dei  commi  79  o  83"  sono
sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 79"; 
    c) dopo il comma 84, e' inserito il seguente: "84-bis. In caso di
dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio
dei Ministri nomina un commissario  ad  acta,  al  quale  spettano  i
poteri indicati  nel  terzo  e  quarto  periodo  del  comma  83  fino
all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione
della causa di impedimento. Il presente comma  si  applica  anche  ai
commissariamenti disposti ai sensi  dell'articolo  4,  comma  2,  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.". 
  7. Al terzo periodo del comma  6  dell'articolo  1  della  legge  3
giugno 1999, n. 157, e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:
"Camera dei deputati" sono inserite le seguenti: "o di  un  Consiglio
regionale".