Art. 4 
 
 
Disposizioni relative alle Province e alla presenza dello  Stato  sul
                             territorio 
 
  1. All'articolo 17 del citato decreto-legge n.  95  del  2012  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
    «9-bis. In relazione alla procedura di riordino e fermo  restando
quanto  previsto  dall'articolo  10,  ai  fini  di   una   funzionale
allocazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali  lo
Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti  locali
interessati.»; 
    b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
    «10-bis. Nelle materie di cui all'articolo  117,  commi  terzo  e
quarto,  della   Costituzione,   le   Regioni   con   propria   legge
trasferiscono ai Comuni le  funzioni  gia'  conferite  alle  Province
dalla  normativa  vigente  salvo  che,  per  assicurarne  l'esercizio
unitario, tali funzioni siano acquisite dalle  Regioni  medesime.  In
caso di trasferimento delle funzioni ai sensi del primo periodo, sono
altresi' trasferite le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali.
Nelle more di quanto previsto dal primo periodo le  funzioni  restano
conferite alle Province.»; 
    c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
    « 12-bis. Ai sindaci e  ai  consiglieri  comunali  che  rivestano
altresi' la carica  di  presidente  di  provincia  o  di  consigliere
provinciale non puo' essere corrisposto  alcun  emolumento  ulteriore
rispetto a quello loro spettante  per  la  carica  di  sindaco  e  di
consigliere comunale.». 
  2. Con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 2,  del  citato
decreto-legge  n.  95  del   2012   sono   definiti,   in   relazione
all'istituzione dei presidi previsti dal medesimo  comma  2,  lettera
b), i poteri e i compiti spettanti ai  responsabili  delle  strutture
presidiarie in relazione alle specifiche  finalita'  ivi  previste  e
conseguentemente  sono  introdotte  le   necessarie   previsioni   di
coordinamento  e  raccordo  ordinamentale  anche   in   deroga   alle
disposizioni  di  legge  vigenti.  Con  il  medesimo  regolamento  e'
altresi' disciplinata la possibilita' di  prevedere  che,  presso  la
prefettura-ufficio  territoriale  del  governo  operante  nell'ambito
territoriale corrispondente  a  quello  della  citta'  metropolitana,
vengano delegate ad un  prefetto,  con  le  modalita'  e  nei  limiti
previsti  dalle  stesse  disposizioni   regolamentari,   e   comunque
congiuntamente o anche disgiuntamente, specifiche funzioni in materia
di  protezione  civile,  difesa  civile  e  soccorso   pubblico,   di
immigrazione ed asilo, di enti locali.