Art. 4 Disposizioni relative alle Province e alla presenza dello Stato sul territorio 1. All'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. In relazione alla procedura di riordino e fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, ai fini di una funzionale allocazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali lo Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti locali interessati.»; b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le Regioni con propria legge trasferiscono ai Comuni le funzioni gia' conferite alle Province dalla normativa vigente salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, tali funzioni siano acquisite dalle Regioni medesime. In caso di trasferimento delle funzioni ai sensi del primo periodo, sono altresi' trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali. Nelle more di quanto previsto dal primo periodo le funzioni restano conferite alle Province.»; c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: « 12-bis. Ai sindaci e ai consiglieri comunali che rivestano altresi' la carica di presidente di provincia o di consigliere provinciale non puo' essere corrisposto alcun emolumento ulteriore rispetto a quello loro spettante per la carica di sindaco e di consigliere comunale.». 2. Con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono definiti, in relazione all'istituzione dei presidi previsti dal medesimo comma 2, lettera b), i poteri e i compiti spettanti ai responsabili delle strutture presidiarie in relazione alle specifiche finalita' ivi previste e conseguentemente sono introdotte le necessarie previsioni di coordinamento e raccordo ordinamentale anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti. Con il medesimo regolamento e' altresi' disciplinata la possibilita' di prevedere che, presso la prefettura-ufficio territoriale del governo operante nell'ambito territoriale corrispondente a quello della citta' metropolitana, vengano delegate ad un prefetto, con le modalita' e nei limiti previsti dalle stesse disposizioni regolamentari, e comunque congiuntamente o anche disgiuntamente, specifiche funzioni in materia di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico, di immigrazione ed asilo, di enti locali.