Art. 5 
 
 
           Disposizioni relative alle Citta' metropolitane 
 
  1. All'articolo 18 del citato decreto-legge n.  95  del  2012  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «A
garanzia  dell'efficace  ed  efficiente  svolgimento  delle  funzioni
amministrative, in attuazione  degli  articoli  114  e  117,  secondo
comma, lettera p), della Costituzione, le Province di  Roma,  Torino,
Milano,  Venezia,  Genova,  Bologna,  Firenze,  Bari  e  Napoli  sono
soppresse,  con  contestuale  istituzione   delle   relative   Citta'
metropolitane, dal 1° gennaio 2014. La Citta' metropolitana di Milano
comprende altresi' il territorio gia' appartenente alla Provincia  di
Monza e della Brianza; la Citta' metropolitana di  Firenze  comprende
altresi' il territorio gia' appartenente alla Provincia  di  Prato  e
alla Provincia  di  Pistoia.  La  Provincia  di  Reggio  Calabria  e'
soppressa,  con  contestuale  istituzione   della   relativa   Citta'
metropolitana, a  decorrere  dal  novantesimo  giorno  successivo  al
rinnovo degli organi del Comune di Reggio  Calabria  a  completamento
della procedura di commissariamento ai sensi  dell'articolo  143  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni.»; 
    b) al comma 2-bis, nel quinto periodo,  le  parole:  «le  regioni
provvedono con proprie leggi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
regione provvede con legge» ed e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non  si  applicano
al Comune di Roma Capitale.»; 
    c) al comma 3-bis,  nel  primo  periodo,  le  parole:  «entro  il
novantesimo  giorno  antecedente  alla  scadenza  del   mandato   del
Presidente della Provincia o del Commissario, ove anteriore al  2014,
ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al
1° gennaio 2014, entro il 31  ottobre  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 30 settembre 2013»; 
    d) il comma 3-ter e' abrogato; 
    e) al comma 3-quater, le parole: «o, in mancanza, il 1°  novembre
2013» sono sostituite dalle  seguenti:  «o  comunque  il  1°  ottobre
2013»; 
    f) al comma 4, lettera c), prima  delle  parole:  «nel  caso»  e'
inserita la parola: «solo» e  dopo  le  parole:  «comma  2-bis»  sono
inserite le seguenti: «e questa sia attuata, ai  sensi  del  predetto
comma, tramite il referendum e la legge  regionale  ovvero  nel  caso
della Citta' metropolitana di Roma Capitale,»; 
    g) il comma 5 e' sostituito con il seguente: 
    «5. Il consiglio metropolitano e' composto da non piu'  di  dieci
componenti.»; 
    h) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
    «6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti: 
      a) nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), tra i sindaci e
i consiglieri comunali dei Comuni  ricompresi  nel  territorio  della
Citta' metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo  le
modalita' stabilite per l'elezione del consiglio provinciale; 
      b) nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo  il
sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1
del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla  legge  8  marzo
1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. 
    6-bis. L'elezione del  Consiglio  metropolitano  ha  luogo  entro
cinquanta giorni dalla proclamazione del sindaco del Comune capoluogo
nel caso di cui al comma 4, lettera a), o, nel caso di cui  al  comma
4, lettere b) e c), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici
giorni   dalla   proclamazione   dei   consiglieri    della    Citta'
metropolitana,  il  Sindaco  metropolitano   convoca   il   consiglio
metropolitano per il suo insediamento.»; 
    i) al comma 7, dopo la  lettera  b)  e'  aggiunta,  in  fine,  la
seguente: 
    «b-bis) le funzioni diverse da quelle di  cui  alla  lettera  a),
comunque spettanti alle Province alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto.»; 
    l) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
    «9-bis. In caso di  mancata  adozione  dello  statuto  definitivo
entro il termine di cui al comma 9,  il  Consiglio  metropolitano  e'
sciolto e viene nominato un Commissario,  che  provvede  all'adozione
dello statuto e all'amministrazione dell'ente sino alla proclamazione
degli eletti conseguente alle elezioni da svolgersi, entro  sei  mesi
dallo scioglimento, secondo le  modalita'  stabilite,  ai  sensi  dei
commi 4 e 6, dallo statuto medesimo,  che  resta  in  vigore  fino  a
diversa  determinazione  del  nuovo   Consiglio   metropolitano.   Si
applicano le disposizioni dell'articolo 141 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.»; 
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012,
n. 61, il secondo periodo e' soppresso.