Art. 5 Disposizioni relative alle Citta' metropolitane 1. All'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative Citta' metropolitane, dal 1° gennaio 2014. La Citta' metropolitana di Milano comprende altresi' il territorio gia' appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza; la Citta' metropolitana di Firenze comprende altresi' il territorio gia' appartenente alla Provincia di Prato e alla Provincia di Pistoia. La Provincia di Reggio Calabria e' soppressa, con contestuale istituzione della relativa Citta' metropolitana, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al rinnovo degli organi del Comune di Reggio Calabria a completamento della procedura di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.»; b) al comma 2-bis, nel quinto periodo, le parole: «le regioni provvedono con proprie leggi» sono sostituite dalle seguenti: «la regione provvede con legge» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comune di Roma Capitale.»; c) al comma 3-bis, nel primo periodo, le parole: «entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia o del Commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2013»; d) il comma 3-ter e' abrogato; e) al comma 3-quater, le parole: «o, in mancanza, il 1° novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque il 1° ottobre 2013»; f) al comma 4, lettera c), prima delle parole: «nel caso» e' inserita la parola: «solo» e dopo le parole: «comma 2-bis» sono inserite le seguenti: «e questa sia attuata, ai sensi del predetto comma, tramite il referendum e la legge regionale ovvero nel caso della Citta' metropolitana di Roma Capitale,»; g) il comma 5 e' sostituito con il seguente: «5. Il consiglio metropolitano e' composto da non piu' di dieci componenti.»; h) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: «6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti: a) nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), tra i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Citta' metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo le modalita' stabilite per l'elezione del consiglio provinciale; b) nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6-bis. L'elezione del Consiglio metropolitano ha luogo entro cinquanta giorni dalla proclamazione del sindaco del Comune capoluogo nel caso di cui al comma 4, lettera a), o, nel caso di cui al comma 4, lettere b) e c), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della Citta' metropolitana, il Sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.»; i) al comma 7, dopo la lettera b) e' aggiunta, in fine, la seguente: «b-bis) le funzioni diverse da quelle di cui alla lettera a), comunque spettanti alle Province alla data di entrata in vigore del presente decreto.»; l) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. In caso di mancata adozione dello statuto definitivo entro il termine di cui al comma 9, il Consiglio metropolitano e' sciolto e viene nominato un Commissario, che provvede all'adozione dello statuto e all'amministrazione dell'ente sino alla proclamazione degli eletti conseguente alle elezioni da svolgersi, entro sei mesi dallo scioglimento, secondo le modalita' stabilite, ai sensi dei commi 4 e 6, dallo statuto medesimo, che resta in vigore fino a diversa determinazione del nuovo Consiglio metropolitano. Si applicano le disposizioni dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.»; 2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, il secondo periodo e' soppresso.