Art. 6 
 
 
                     Successione delle Province 
 
  1. Ogni Provincia istituita ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,
lettera a), succede  a  quelle  ad  essa  pre-esistenti  in  tutti  i
rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale. 
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  adottato
sentita l'Unione delle Province d'Italia (UPI)  e  previa  intesa  in
sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali   di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
possono essere fissati criteri e modalita' operative uniformi per  la
regolazione in sede amministrativa degli effetti della successione di
cui al comma 1, anche con riguardo alla gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali. 
  3.  Il  passaggio  dei   dipendenti   di   ruolo   delle   Province
pre-esistenti a quelle istituite ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,
lettera  a),  avviene  nel   rispetto   della   disciplina   prevista
dall'articolo 31 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.
Decorsi  trenta  giorni  dall'avvio  dell'esame  congiunto   con   le
organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato,  in
assenza dell'individuazione di  criteri  e  modalita'  condivisi,  le
Province istituite ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,  lettera  a),
adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti.
Le relative dotazioni organiche saranno rideterminate, tenendo  conto
dell'effettivo fabbisogno. Resta ferma  l'applicazione  dell'articolo
16, comma 8, del citato decreto-legge n. 95 del 2012. Per i  restanti
rapporti di lavoro in essere nelle Province  pre-esistenti  le  nuove
Province istituite subentrano nella  titolarita'  dei  rapporti  fino
alla prevista scadenza. 
  4. Le procedure di esame congiunto di cui al comma 3  si  applicano
anche   in   relazione   ai   processi   di   mobilita'   conseguenti
all'applicazione dell'articolo 17,  commi  8  e  10-bis,  del  citato
decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto.