Art. 6 Successione delle Province 1. Ogni Provincia istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), succede a quelle ad essa pre-esistenti in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato sentita l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri e modalita' operative uniformi per la regolazione in sede amministrativa degli effetti della successione di cui al comma 1, anche con riguardo alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. 3. Il passaggio dei dipendenti di ruolo delle Province pre-esistenti a quelle istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), avviene nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame congiunto con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, in assenza dell'individuazione di criteri e modalita' condivisi, le Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti. Le relative dotazioni organiche saranno rideterminate, tenendo conto dell'effettivo fabbisogno. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 16, comma 8, del citato decreto-legge n. 95 del 2012. Per i restanti rapporti di lavoro in essere nelle Province pre-esistenti le nuove Province istituite subentrano nella titolarita' dei rapporti fino alla prevista scadenza. 4. Le procedure di esame congiunto di cui al comma 3 si applicano anche in relazione ai processi di mobilita' conseguenti all'applicazione dell'articolo 17, commi 8 e 10-bis, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto.