Art. 7 
 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato  degli  organi  di
governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario cessa il  31
dicembre 2013. Nelle medesime Province a  decorrere  dal  1°  gennaio
2013 la giunta e' soppressa e le relative competenze sono svolte  dal
Presidente della Provincia, il quale puo' delegarle ad un  numero  di
consiglieri provinciali non superiore a tre. 
  2. Nei casi in cui in una data compresa tra quella  di  entrata  in
vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013 si  verifichino  la
scadenza naturale del mandato degli organi delle Province, oppure  la
scadenza dell'incarico di Commissario  straordinario  delle  Province
nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al  citato  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o altri  casi  di
cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali  ai  sensi
della legislazione vigente, e' nominato un Commissario straordinario,
ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, per la  provvisoria  gestione  dell'ente
fino al 31 dicembre 2013. 
  3. La data delle elezioni per la costituzione  degli  organi  delle
Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera  a),  e
delle Citta' metropolitane di cui all'articolo  18,  comma  1,  primo
periodo, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal
presente decreto, nonche' per il rinnovo degli organi delle  Province
di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), e' fissata dal  Ministro
dell'interno in una domenica compresa tra il  1°  e  il  30  novembre
dell'anno 2013. 
  4. Entro il 30 aprile 2013 le province oggetto di riordino ai sensi
dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),   le   Province   le   cui
circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2,  in
attuazione  dell'articolo  133,  primo  comma,  della   Costituzione,
nonche' le Province di Firenze, di Prato, di Pistoia, di Milano e  di
Monza e della Brianza procedono alla ricognizione dei dati  contabili
ed  economico-finanziari,  del  patrimonio  mobiliare,   incluse   le
partecipazioni,  e  immobiliare,  delle  dotazioni   organiche,   dei
rapporti  di  lavoro  e  di   ogni   altro   dato   utile   ai   fini
dell'amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, delle Province
istituite o aventi circoscrizione modificata, ai sensi  dell'articolo
2, nonche' delle Citta' metropolitane  di  Firenze  e  di  Milano.  I
risultati di tali  adempimenti  sono  trasmessi,  entro  il  medesimo
termine di cui al primo periodo, al prefetto della Provincia  in  cui
ha sede il  Comune  capoluogo  di  Regione.  Decorso  inutilmente  il
predetto termine,  il  prefetto,  previa  diffida  ad  adempiere  nel
termine di venti giorni dalla notifica della diffida medesima, nomina
un proprio commissario che provvede in via sostitutiva. 
  5. Limitatamente  all'anno  2013,  in  deroga  al  termine  di  cui
all'articolo 151, comma 1, del citato testo unico di cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, le Province di cui al comma 4  approvano
il bilancio di previsione improrogabilmente entro il 30 maggio 2013 e
per le medesime non trova applicazione il differimento  eventualmente
disposto ai  sensi  dello  stesso  articolo  151,  comma  1.  Decorso
inutilmente il predetto termine, il prefetto individuato nel medesimo
comma 4, previa diffida ad adempiere  nel  termine  di  venti  giorni
dalla notifica, nomina un proprio commissario  che  provvede  in  via
sostitutiva. 
  6. Entro due mesi dall'insediamento dei nuovi  organi  le  Province
istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), adottano  il
bilancio e le misure necessarie a garantire la piena operativita' con
riferimento all'esercizio delle funzioni attribuite. 
  7. Le prime elezioni del  Consiglio  metropolitano  nonche',  salva
l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), dell'articolo 18 del  citato
decreto-legge n. 95 del 2012, del sindaco metropolitano  si  svolgono
secondo le modalita' stabilite dallo statuto provvisorio ai sensi del
medesimo articolo 18, comma 4. In caso di mancata approvazione  dello
statuto provvisorio entro il  termine  di  cui  al  comma  3-bis  del
predetto articolo 18, come modificato dal  presente  decreto,  e'  di
diritto sindaco metropolitano il sindaco del Comune capoluogo  ed  il
Consiglio metropolitano e' eletto secondo  le  modalita'  di  cui  al
comma 6, lettera a), del medesimo articolo 18,  come  modificato  dal
presente  decreto;  in  tali  casi  entro  tre  mesi  dalla  data  di
approvazione dello statuto definitivo della Citta' metropolitana, ove
lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalita' di  cui
al citato articolo 18, comma 4, lettere b) e c), si procede  a  nuove
elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio metropolitani.