Art. 7 Norme transitorie e finali 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli organi di governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario cessa il 31 dicembre 2013. Nelle medesime Province a decorrere dal 1° gennaio 2013 la giunta e' soppressa e le relative competenze sono svolte dal Presidente della Provincia, il quale puo' delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre. 2. Nei casi in cui in una data compresa tra quella di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle Province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle Province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, e' nominato un Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013. 3. La data delle elezioni per la costituzione degli organi delle Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e delle Citta' metropolitane di cui all'articolo 18, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto, nonche' per il rinnovo degli organi delle Province di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), e' fissata dal Ministro dell'interno in una domenica compresa tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013. 4. Entro il 30 aprile 2013 le province oggetto di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in attuazione dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, nonche' le Province di Firenze, di Prato, di Pistoia, di Milano e di Monza e della Brianza procedono alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche, dei rapporti di lavoro e di ogni altro dato utile ai fini dell'amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, delle Province istituite o aventi circoscrizione modificata, ai sensi dell'articolo 2, nonche' delle Citta' metropolitane di Firenze e di Milano. I risultati di tali adempimenti sono trasmessi, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, al prefetto della Provincia in cui ha sede il Comune capoluogo di Regione. Decorso inutilmente il predetto termine, il prefetto, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni dalla notifica della diffida medesima, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva. 5. Limitatamente all'anno 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 151, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province di cui al comma 4 approvano il bilancio di previsione improrogabilmente entro il 30 maggio 2013 e per le medesime non trova applicazione il differimento eventualmente disposto ai sensi dello stesso articolo 151, comma 1. Decorso inutilmente il predetto termine, il prefetto individuato nel medesimo comma 4, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni dalla notifica, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva. 6. Entro due mesi dall'insediamento dei nuovi organi le Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), adottano il bilancio e le misure necessarie a garantire la piena operativita' con riferimento all'esercizio delle funzioni attribuite. 7. Le prime elezioni del Consiglio metropolitano nonche', salva l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, del sindaco metropolitano si svolgono secondo le modalita' stabilite dallo statuto provvisorio ai sensi del medesimo articolo 18, comma 4. In caso di mancata approvazione dello statuto provvisorio entro il termine di cui al comma 3-bis del predetto articolo 18, come modificato dal presente decreto, e' di diritto sindaco metropolitano il sindaco del Comune capoluogo ed il Consiglio metropolitano e' eletto secondo le modalita' di cui al comma 6, lettera a), del medesimo articolo 18, come modificato dal presente decreto; in tali casi entro tre mesi dalla data di approvazione dello statuto definitivo della Citta' metropolitana, ove lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalita' di cui al citato articolo 18, comma 4, lettere b) e c), si procede a nuove elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio metropolitani.