Art. 11 
 
 
                      Cancellazione dall'elenco 
 
  1. La cancellazione dall'elenco e' disposta: 
    a) su richiesta dell'interessato; 
    b) al raggiungimento dei limiti di eta' corrispondenti  a  quelli
vigenti per il collocamento in quiescenza dei dirigenti delle  camere
di commercio, salvo proroga, per i segretari  generali  in  servizio,
nei limiti consentiti dalle vigenti normative in  materia  di  lavoro
alle dipendenze della pubblica amministrazione; 
    c) per l'accertata carenza o per  il  venir  meno  dei  requisiti
richiesti per l'iscrizione, fatta salva la cessazione del rapporto di
lavoro dirigenziale con imprese pubbliche o private intervenuta senza
demerito da meno di due anni; 
    d)  nel  caso  di  mancato  invio,  entro  trenta  giorni,  delle
dichiarazioni  e  della  documentazione  richiesta  dalla  divisione,
attestante la sussistenza o la permanenza dei requisiti dichiarati. 
  2. La divisione puo' effettuare in qualsiasi momento accertamenti e
verifiche in ordine al possesso, da parte degli iscritti nell'elenco,
dei requisiti previsti. 
  3. Il provvedimento di cancellazione dall'elenco  e'  adottato  dal
Direttore generale previa comunicazione all'interessato.