Art. 3 
 
 
                             Commissione 
 
  1. Presso la Direzione generale e'  istituita  la  commissione  per
l'espletamento  della  selezione  nazionale   per   titoli   di   cui
all'articolo 20, comma 5, della legge. 
  2. Gli esperti  di  cui  all'articolo  20,  comma  5,  della  legge
designati in rappresentanza del Ministero e delle regioni  dichiarano
il possesso della necessaria esperienza nelle discipline economiche e
giuridiche   attraverso   la   presentazione   di    un    curriculum
professionale, redatto in formato europeo. 
  3. Nella commissione almeno il presidente o un altro componente  e'
di sesso diverso dagli altri due componenti. 
  4. La commissione dura in carica cinque anni  ed  e'  nominata  dal
Direttore generale. Per  ciascun  componente  e'  nominato  anche  un
supplente, nel rispetto del medesimo criterio di cui al comma 3. 
  5. Le funzioni di segretario della commissione sono  esercitate  da
un funzionario della Direzione generale. 
  6. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza  della
maggioranza dei  componenti  e  le  decisioni  sono  assunte  con  la
medesima maggioranza. 
  7. La commissione tiene due sessioni di selezione per ciascun anno. 
  8. La commissione e' incaricata di esaminare e valutare i requisiti
professionali di cui all'articolo 7 e i titoli di cui all'articolo 8,
desunti dai curricula professionali dei richiedenti in  possesso  dei
requisiti generali di cui all'articolo 6. 
  9. La valutazione dei requisiti professionali si  conclude  con  un
giudizio  preliminare  di  ammissione   alla   successiva   fase   di
valutazione dei titoli. In caso di valutazione negativa relativamente
al  possesso  dei  requisiti  professionali  non  si   procede   alla
valutazione  dei  titoli  e  la   commissione   propone   l'immediata
esclusione dalla procedura di selezione. 
  10. La valutazione dei  titoli,  da  effettuare  nei  riguardi  dei
richiedenti  che  abbiano  conseguito  il  giudizio  preliminare   di
ammissione di cui al comma 9, si conclude con  l'attribuzione  di  un
punteggio secondo i criteri di cui all'articolo 8 e con la formazione
per ciascuna sessione dell'elenco degli idonei e dell'elenco dei  non
idonei, nonche' con le conseguenti proposte relative all'iscrizione o
al rifiuto dell'iscrizione. 
  11. La commissione puo' richiedere, per il tramite della divisione,
le  integrazioni  documentali  ritenute  necessarie  ai  fini   della
valutazione dei requisiti professionali e dei titoli.