Art. 3 Commissione 1. Presso la Direzione generale e' istituita la commissione per l'espletamento della selezione nazionale per titoli di cui all'articolo 20, comma 5, della legge. 2. Gli esperti di cui all'articolo 20, comma 5, della legge designati in rappresentanza del Ministero e delle regioni dichiarano il possesso della necessaria esperienza nelle discipline economiche e giuridiche attraverso la presentazione di un curriculum professionale, redatto in formato europeo. 3. Nella commissione almeno il presidente o un altro componente e' di sesso diverso dagli altri due componenti. 4. La commissione dura in carica cinque anni ed e' nominata dal Direttore generale. Per ciascun componente e' nominato anche un supplente, nel rispetto del medesimo criterio di cui al comma 3. 5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale. 6. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono assunte con la medesima maggioranza. 7. La commissione tiene due sessioni di selezione per ciascun anno. 8. La commissione e' incaricata di esaminare e valutare i requisiti professionali di cui all'articolo 7 e i titoli di cui all'articolo 8, desunti dai curricula professionali dei richiedenti in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 6. 9. La valutazione dei requisiti professionali si conclude con un giudizio preliminare di ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli. In caso di valutazione negativa relativamente al possesso dei requisiti professionali non si procede alla valutazione dei titoli e la commissione propone l'immediata esclusione dalla procedura di selezione. 10. La valutazione dei titoli, da effettuare nei riguardi dei richiedenti che abbiano conseguito il giudizio preliminare di ammissione di cui al comma 9, si conclude con l'attribuzione di un punteggio secondo i criteri di cui all'articolo 8 e con la formazione per ciascuna sessione dell'elenco degli idonei e dell'elenco dei non idonei, nonche' con le conseguenti proposte relative all'iscrizione o al rifiuto dell'iscrizione. 11. La commissione puo' richiedere, per il tramite della divisione, le integrazioni documentali ritenute necessarie ai fini della valutazione dei requisiti professionali e dei titoli.