Art. 4 
 
 
                     Procedimento di iscrizione 
 
  1. L'iscrizione nell'elenco ovvero il rifiuto  della  domanda  sono
disposti con il provvedimento del Direttore generale di  approvazione
dell'elenco degli  idonei  e  dei  non  idonei  e  delle  conseguenti
proposte della commissione di cui all'articolo 3. 
  2. Il termine per la conclusione del  procedimento  e'  fissato  in
centottanta giorni decorrenti  dal  termine  di  presentazione  delle
domande relativamente  a  ciascuna  sessione.  Nel  caso  di  domanda
irregolare o incompleta  il  responsabile  del  procedimento  ne  da'
comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le  cause
di irregolarita' o di incompletezza  e  fissando  un  termine  di  10
giorni per la regolarizzazione. 
  3. Le domande di iscrizione nell'elenco, previa verifica  da  parte
della  divisione  del  possesso  dei  requisiti   generali   di   cui
all'articolo  6,  sono  trasmesse  alla  commissione  ai  fini  delle
valutazioni di cui all'articolo 3, comma 8. In caso di esito negativo
di tale verifica il Direttore  generale  dispone  l'esclusione  dalla
procedura di selezione.