Art. 4 Procedimento di iscrizione 1. L'iscrizione nell'elenco ovvero il rifiuto della domanda sono disposti con il provvedimento del Direttore generale di approvazione dell'elenco degli idonei e dei non idonei e delle conseguenti proposte della commissione di cui all'articolo 3. 2. Il termine per la conclusione del procedimento e' fissato in centottanta giorni decorrenti dal termine di presentazione delle domande relativamente a ciascuna sessione. Nel caso di domanda irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarita' o di incompletezza e fissando un termine di 10 giorni per la regolarizzazione. 3. Le domande di iscrizione nell'elenco, previa verifica da parte della divisione del possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 6, sono trasmesse alla commissione ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 3, comma 8. In caso di esito negativo di tale verifica il Direttore generale dispone l'esclusione dalla procedura di selezione.