Art. 13 
 
Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario
2013, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni  e
le attivita' culturali, rispettivamente per la parte corrente  e  per
il conto capitale dello stato di previsione del Ministero per i  beni
e le attivita' culturali per l'anno finanziario 2013,  le  variazioni
compensative di bilancio, in termini di residui, competenza e  cassa,
tra i capitoli iscritti nel  programma  «Sostegno,  valorizzazione  e
tutela  del  settore  dello  spettacolo»  della  missione  «Tutela  e
valorizzazione dei  beni  e  attivita'  culturali  e  paesaggistici»,
relativi al Fondo unico per lo spettacolo. 
  3.  Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle  risorse  di
bilancio, per l'anno finanziario 2013, il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,
adottati  su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, comunicati  alle  competenti  Commissioni  parlamentari  e
trasmessi alla Corte dei conti per la  registrazione,  le  occorrenti
variazioni compensative di bilancio, in termini di  competenza  e  di
cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi  dello  stato
di previsione del Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali,
relativi agli acquisti e alle espropriazioni per  pubblica  utilita',
nonche' per l'esercizio del diritto  di  prelazione  da  parte  dello
Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e  su  cose
di arte antica, medievale, moderna e  contemporanea  e  di  interesse
artistico e storico, nonche' su materiale  archivistico  pregevole  e
materiale bibliografico, raccolte bibliografiche,  libri,  documenti,
manoscritti  e  pubblicazioni  periodiche,  ivi  comprese  le   spese
derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione,  del  diritto  di
acquisto    delle    cose    denunciate    per    l'esportazione    e
dell'espropriazione, a norma di  legge,  di  materiale  bibliografico
prezioso e raro.