Art. 5 
 
          Stato di previsione del Ministero della giustizia 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  della  giustizia,  per   l'anno   finanziario   2013,   in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). 
  2. Le entrate  e  le  spese  degli  Archivi  notarili,  per  l'anno
finanziario  2013,  sono  stabilite  in  conformita'  agli  stati  di
previsione annessi a quello del Ministero della giustizia  (Appendice
n. 1). 
  3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle  assegnazioni  di
bilancio e'  utilizzato  lo  stanziamento  del  Fondo  per  le  spese
impreviste  iscritto  nel  programma  «Giustizia  civile  e  penale»,
nell'ambito della missione  «Giustizia»  dello  stato  di  previsione
della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti  da  detto  Fondo,
nonche' l'utilizzazione delle  somme  prelevate,  sono  disposti  con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta  del
Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al  Parlamento
in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi. 
  4. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme
versate  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dalle
regioni, dalle province, dai  comuni  e  da  altri  enti  pubblici  e
privati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  in   termini   di
competenza e di cassa, relativamente alle spese per il  mantenimento,
per l'assistenza e per la  rieducazione  dei  detenuti  e  internati,
nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di  polizia
penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito  del  programma
«Amministrazione penitenziaria» e del programma «Giustizia  minorile»
della missione «Giustizia» dello stato di  previsione  del  Ministero
della giustizia per l'anno finanziario 2013.