Art. 6 
 
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e  disposizioni
                              relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero degli  affari  esteri,  per  l'anno  finanziario  2013,  in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6). 
  2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa,  il  bilancio
dell'Istituto agronomico per l'Oltremare per l'anno finanziario 2013,
annesso allo stato di previsione del Ministero  degli  affari  esteri
(Appendice n. 1). 
  3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio  dello
Stato per contributi versati da Paesi esteri  in  applicazione  della
direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme  stesse  ai   pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
per l'anno finanziario 2013, affinche' siano utilizzate per gli scopi
per cui tali somme sono state versate. 
  4. In  relazione  alle  somme  affluite  all'entrata  del  bilancio
dell'Istituto  agronomico  per  l'Oltremare,  per   anticipazioni   e
rimborsi  di  spese  per  conto  di  terzi   nonche'   di   organismi
internazionali o della Direzione generale per  la  cooperazione  allo
sviluppo del Ministero degli affari esteri, il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto  bilancio
per l'anno finanziario 2013. 
  5. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato  ad  effettuare,
previe  intese  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita'
esistenti nei conti  correnti  valuta  Tesoro  costituiti  presso  le
rappresentanze  diplomatiche  e  gli  uffici  consolari,   ai   sensi
dell'articolo 5 della legge 6 febbraio  1985,  n.  15,  e  successive
modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme  o
disposizioni locali. Il relativo controvalore in  euro  e'  acquisito
all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente  iscritto,
con decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sulla  base
delle indicazioni del Ministero degli affari esteri,  nei  pertinenti
programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno
finanziario 2013, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze
di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e  consolari,
degli istituti di cultura e  delle  scuole  italiane  all'estero.  Il
Ministero degli affari esteri e' altresi' autorizzato ad  effettuare,
con le medesime modalita', operazioni  in  valuta  estera  pari  alle
disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro  in  valute
inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni
di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro  del  Ministero
dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione
generale del Ministero degli affari esteri. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, su proposta del Ministro degli affari  esteri,  variazioni
compensative in termini di competenza  e  di  cassa  tra  i  capitoli
allocati nel  programma  «Cooperazione  allo  sviluppo»,  nell'ambito
della missione «L'Italia in  Europa  e  nel  mondo»  dello  stato  di
previsione del Ministero  degli  affari  esteri,  relativamente  agli
stanziamenti per l'aiuto pubblico  allo  sviluppo  determinati  nella
Tabella, allegata alla legge di stabilita', di cui  all'articolo  11,
comma 3, lettera d), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 6: 
              La Direttiva 77/486/CEE del Consiglio,  del  25  luglio
          1977, relativa alla formazione  scolastica  dei  figli  dei
          lavoratori migranti  e'  pubblicata  nella  GU  L  199  del
          6.8.1977, pagg. 32-33 
              Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 6  febbraio
          1985, n. 15, e successive modificazioni  (Disciplina  delle
          spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli  affari
          esteri): 
              "5. Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto
          del  Ministro  degli  affari  esteri  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti  valuta
          Tesoro. 
              A detti conti  affluiscono  le  entrate  consolari,  le
          eccedenze sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche',  su
          indicazione del Ministero del tesoro, altre  entrate  dello
          Stato realizzate all'estero. 
              Per la gestione di detti  fondi  vengono  aperti  conti
          correnti presso locali istituti bancari di fiducia. 
              Le ricevute dei versamenti  ai  conti  correnti  valuta
          Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
          della riscossione che hanno  effettuato  detti  versamenti,
          quietanze  liberatorie  da  allegarsi  a  discarico   delle
          rispettive contabilita'. 
              I conti correnti valuta Tesoro sono  gestiti  sotto  la
          vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
          dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
          corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in  copia
          al  Ministero  degli  affari  esteri  ed  alla  coesistente
          ragioneria centrale. 
              A seguito di motivata richiesta  formulata  dalle  sedi
          all'estero   ed   in   attesa    dell'accreditamento    dei
          finanziamenti ministeriali di cui all'art. 2, la competente
          direzione generale del Ministero degli affari  esteri  puo'
          autorizzare,    previa    comunicazione    al    competente
          Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
          finanze e  all'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il
          Ministero   degli   affari   esteri,   le    rappresentanze
          diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare  somme  dai
          rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
          esigenze delle sedi stesse. 
              Ad operazione effettuata viene disposto  il  versamento
          all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
          seguendo le procedure previste dall'art. 6  della  presente
          legge e dai D.M. 6 agosto 2003 del Ministro dell'economia e
          delle finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  n.  197
          del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6  e  7
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  15  dicembre  2001,   n.   482.   Dell'avvenuto
          versamento  viene  data   comunicazione,   a   cura   della
          competente direzione generale del  Ministero  degli  affari
          esteri,  al   Dipartimento   del   tesoro   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e  all'Ufficio  centrale  del
          bilancio presso il Ministero degli affari esteri. 
              La Direzione generale del tesoro  -  portafoglio  dello
          Stato,  compatibilmente  con  le   disposizioni   valutarie
          locali,  autorizza  il  trasferimento   in   Italia   delle
          disponibilita'  in  valuta  esistenti  sui  conti  correnti
          valuta  Tesoro  per  il  successivo  versamento  del   loro
          controvalore in lire all'entrata dello Stato." 
              Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  11  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "3. La  legge  di  stabilita'  contiene  esclusivamente
          norme tese a realizzare effetti finanziari  con  decorrenza
          nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
              a)  il  livello  massimo   del   ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio pluriennale,  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; 
              b) le variazioni delle  aliquote,  delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del quantum della prestazione,  afferenti  a
          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi in vigore, con effetto di norma dal  1°  gennaio
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
          fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio  2009,  n.
          42, con riferimento ai tributi,  alle  addizionali  e  alle
          compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; 
              c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 18
          e le corrispondenti tabelle; 
              d) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
              e) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
              f) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
              g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
          degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al  rinnovo
          dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'art.  48,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ed
          alle modifiche del trattamento economico  e  normativo  del
          personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in
          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la
          parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
              h) altre regolazioni  meramente  quantitative  rinviate
          alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
              i) norme che comportano aumenti di entrata o  riduzioni
          di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, fatto salvo  quanto  previsto  dalla
          lettera m); 
              l)  norme  recanti  misure  correttive  degli   effetti
          finanziari delle leggi di cui all'art. 17, comma 13; 
              m)  le  norme  eventualmente  necessarie  a   garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degli articoli 8, comma  2,  e  10-bis,  comma  1,
          lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
          cui all'art. 18 della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  come
          modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge." 
              Si riporta il testo del  comma  9  dell'art.  15  della
          legge 26 febbraio 1987, n. 49, e  successive  modificazioni
          (Nuova disciplina  della  cooperazione  dell'Italia  con  i
          Paesi in via di sviluppo): 
              "9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza
          possono  essere  impegnate  nell'esercizio  successivo.  Il
          Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli  affari
          esteri, puo' apportare variazioni compensative tra capitoli
          di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti  nella
          rubrica dello  stato  di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri di cui all'art. 14, comma 1, lettera a),  cui
          affluiscono i mezzi  finanziari  gia'  destinati  al  Fondo
          speciale per la cooperazione allo sviluppo."