Art. 8 
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e   disposizioni
                              relative 
 
  l. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2013,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 
  2. Le somme  versate  dal  CONI  nell'ambito  della  voce  «Entrate
derivanti da servizi resi dalle amministrazioni statali» dello  stato
di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal  rischio
e soccorso pubblico», nell'ambito della  missione  «Soccorso  civile»
dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'interno  per  l'anno
finanziario  2013,  per  essere   destinate   alle   spese   relative
all'educazione fisica, all'attivita'  sportiva  e  alla  costruzione,
completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno,  sono  indicate  le  spese   per   le   quali   possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, prelevamenti  dal  fondo  a
disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo  1  della
legge  12  dicembre   1969,   n.   1001,   iscritto   nel   programma
«Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito  della
missione «Ordine pubblico e sicurezza». 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio
anche tra  i  titoli  della  spesa  dello  stato  di  previsione  del
Ministero   dell'interno,   occorrenti   per    l'attuazione    delle
disposizioni recate  dall'articolo  61  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo  10,
comma  11,  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e   successive
modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali. 
  5. In relazione  all'articolo  1  ,  comma  1328,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il  costo  a  carico  dello
Stato  del  servizio  antincendi   negli   aeroporti,   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a  riassegnare,  con
propri decreti, nello stato di previsione del Ministero  dell'interno
le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione
delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo l  della
legge n. 296 del 2006. 
  6. Sono autorizzati l'accertamento e  la  riscossione,  secondo  le
leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici  di  culto,  nonche'
l'impegno e il pagamento delle spese, relative  all'anno  finanziario
2013, in conformita' agli stati di previsione annessi  a  quello  del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1). 
  7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie  del  bilancio  del
Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1,  annesso  al
bilancio predetto. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno,
le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa,  negli
stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo  edifici  di
culto, per l'anno finanziario 2013, conseguenti alle somme  prelevate
dal conto corrente infruttifero di tesoreria  intestato  al  predetto
Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti  dall'attuazione  degli
articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
  9. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire,  con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri  interessati  le
risorse  iscritte  nel  capitolo  2313,  istituito  nell'ambito   del
programma «Garanzia dei diritti e interventi per  lo  sviluppo  della
coesione  sociale»  della  missione  «Immigrazione,   accoglienza   e
garanzia  dei  diritti»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno,  e  nel  capitolo  2872,  istituito   nell'ambito   del
programma «Pianificazione e coordinamento  Forze  di  polizia»  della
missione  «Ordine  pubblico  e  sicurezza»  del  medesimo  stato   di
previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge  23
dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1°  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma  106,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio
anche tra  i  titoli  della  spesa  dello  stato  di  previsione  del
Ministero   dell'interno,   occorrenti   per    l'attuazione    delle
disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6
maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di
autonomia di entrata delle province. 
  11. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno,  i  contributi  relativi  al  rilascio  e  al
rinnovo dei permessi di  soggiorno,  di  cui  all'articolo  5,  comma
2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati,  ai
sensi  dell'articolo  14-bis  del  medesimo  testo  unico,  al  Fondo
rimpatri finalizzato a finanziare le spese  per  il  rimpatrio  degli
stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 
  12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il  finanziamento
dei programmi di rimpatrio volontario e  assistito  di  cittadini  di
Paesi terzi verso il Paese di origine  o  di  provenienza,  ai  sensi
dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  le   occorrenti
variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni  e  programmi
diversi dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 
 
          Note all'art. 8: 
              Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 12 dicembre
          1969, n. 1001 (Istituzione nello stato di previsione  della
          spesa del Ministero dell'interno  di  un  capitolo  con  un
          fondo  a  disposizione   per   sopperire   alle   eventuali
          deficienze di alcuni capitoli relativi  all'Amministrazione
          della pubblica sicurezza): 
              "1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
          dell'interno e'  istituito  un  capitolo  con  un  fondo  a
          disposizione per sopperire alle  eventuali  deficienze  dei
          capitoli dello stato di previsione  medesimo,  indicati  in
          apposita tabella da approvarsi con la legge di bilancio. 
              I  prelevamenti  di  somme  da  tale  fondo,   con   la
          conseguente iscrizione nei capitoli  suddetti,  sono  fatti
          con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi  alla
          Corte dei conti. 
              Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del  fondo  e'
          fissata in milioni 1.500 e  viene  costituita  mediante  le
          seguenti riduzioni  degli  stanziamenti  dei  sottoindicati
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'interno per l'anno stesso: 
              Capitolo 1446 - L. 400.000.000; 
              Capitolo 1452 - L. 300.000.000; 
              Capitolo 1459 - L. 500.000.000; 
              Capitolo 1469 - L. 300.000.000. 
              I  capitoli  a   favore   dei   quali   possono   farsi
          prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario  1969,
          sono indicati nell'annessa tabella. 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   61   del   decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,   e   successive
          modificazioni  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle
          aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali): 
              "Art. 61. Riduzione  dei  trasferimenti  erariali  agli
          enti locali 
              1. A  decorrere  dall'anno  1999,  il  fondo  ordinario
          spettante alle province e' ridotto di un  importo  pari  al
          gettito complessivo riscosso nell'anno 1999  per  l'imposta
          sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'art. 60, ridotto
          dell'importo corrispondente all'incremento medio  nazionale
          dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999,  rispetto
          all'anno  1998,  secondo  dati  di  fonte   ufficiale.   La
          dotazione  del  predetto  fondo  e',   per   l'anno   1999,
          inizialmente ridotta, in base  ad  una  stima  del  gettito
          annuo effettuata, sulla  base  dei  dati  disponibili,  dal
          Ministero  delle  finanze,   per   singola   provincia,   e
          comunicata ai Ministeri del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica e  dell'interno.  Sulla  base  dei
          dati finali, comunicati  dal  Ministero  delle  finanze  ai
          predetti   Ministeri,   sono   determinate   le   riduzioni
          definitive della dotazione del predetto fondo, per  singola
          provincia, e sono introdotte  le  eventuali  variazioni  di
          bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e
          la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000,  ad
          operare i conguagli  e  a  determinare  in  via  definitiva
          l'importo annuo del contributo ridotto  spettante  ad  ogni
          provincia a decorrere dal 1999. 
              2.  A  decorrere  dall'anno  1999  il  fondo  ordinario
          spettante alle provincie e' altresi' ridotto di un  importo
          pari al gettito previsto per il predetto anno  per  imposta
          erariale di  trascrizione,  iscrizione  e  annotazione  dei
          veicoli al pubblico registro automobilistico  di  cui  alla
          legge  23  dicembre  1977,  n.  952.  La  riduzione   della
          dotazione del predetto fondo e' operata  con  la  legge  di
          approvazione  del   bilancio   dello   Stato   per   l'anno
          finanziario  1999  ed  e'  effettuata,  nei  confronti   di
          ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in  base  ai
          dati comunicati dal Ministero delle  finanze  entro  il  30
          giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per
          il 1999 tra le singole provincie in misura  percentualmente
          corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a  ciascuna  di
          esse imputabile. La riduzione  definitiva  delle  dotazioni
          del predetto fondo e' altresi' operata sulla base dei  dati
          definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta  di  cui  al
          presente comma, comunicati dal Ministero delle  finanze  al
          Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999. 
              3.  Le  somme   eventualmente   non   recuperate,   per
          insufficienza dei  contributi  ordinari,  sono  portate  in
          riduzione dei  contributi  a  qualsiasi  titolo  dovuti  al
          singolo  ente  locale  dal   Ministero   dell'interno.   La
          riduzione e' effettuata con  priorita'  sui  contributi  di
          parte corrente. 
              4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti  dei
          tributi previsti dal presente articolo sono determinati con
          riferimento  alle  provincie  delle   regioni   a   statuto
          ordinario. Per le regioni a statuto speciale le  operazioni
          di riequilibrio di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          1997, n. 244, si applicano solo dopo il  recepimento  delle
          disposizioni dell'art.  60  e  del  presente  articolo  nei
          rispettivi statuti." 
              Si riporta il testo del comma  11  dell'art.  10  della
          legge 13 maggio 1999, n. 133,  e  successive  modificazioni
          (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
          e federalismo fiscale): 
              "11. I trasferimenti alle province  sono  decurtati  in
          misura pari al maggior gettito derivante  dall'applicazione
          dell'aliquota  di  18   lire   per   kWh   dell'addizionale
          provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel  caso  in
          cui la capienza dei trasferimenti  fosse  insufficiente  al
          recupero  dell'intero  ammontare   dell'anzidetto   maggior
          gettito, si provvede mediante una riduzione  dell'ammontare
          di  devoluzione  dovuta   dell'imposta   sull'assicurazione
          obbligatoria per la responsabilita' civile derivante  dalla
          circolazione dei  veicoli  a  motore.  I  trasferimenti  ai
          comuni sono variati in diminuzione o in aumento  in  misura
          pari  alla  somma   del   maggiore   o   minore   derivante
          dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere  a)  e
          b) del comma 2 dell'art. 6 del  decreto-legge  28  novembre
          1988, n. 511 , convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito  dal  comma  9  del
          presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla
          disposizione di cui al  comma  10  del  presente  articolo,
          diminuita del  mancato  gettito  derivante  dall'abolizione
          dell'addizionale comunale sul consumo di energia  elettrica
          nei luoghi diversi dalle abitazioni." 
              Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 8 della legge
          3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          personale scolastico): 
              "5. A decorrere  dall'anno  in  cui  hanno  effetto  le
          disposizioni di cui ai commi 2,  3  e  4  si  procede  alla
          progressiva riduzione dei trasferimenti  statali  a  favore
          degli enti  locali  in  misura  pari  alle  spese  comunque
          sostenute   dagli   stessi   enti   nell'anno   finanziario
          precedente  a  quello  dell'effettivo   trasferimento   del
          personale; i criteri e le modalita' per  la  determinazione
          degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti  con
          decreto del Ministro dell'interno,  emanato  entro  quattro
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica, della pubblica istruzione  e  per
          la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI." 
              Si riporta il testo del comma 1328  dell'art.  1  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              "1. 1328. Al fine di ridurre il costo  a  carico  dello
          Stato   del   servizio    antincendi    negli    aeroporti,
          l'addizionale sui diritti d'imbarco  sugli  aeromobili,  di
          cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350,  e  successive  modificazioni,   e'   incrementata   a
          decorrere  dall'anno  2007  di  50  centesimi  di  euro   a
          passeggero imbarcato. Un apposito fondo,  alimentato  dalle
          societa' aeroportuali in proporzione al traffico  generato,
          concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con
          decreti del Ministero dell'interno,  da  comunicare,  anche
          con evidenze informatiche,  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, tramite  l'Ufficio  centrale  del  bilancio,
          nonche' alle competenti  Commissioni  parlamentari  e  alla
          Corte dei conti, si provvede alla  ripartizione  del  fondo
          tra  le  unita'  previsionali  di  base   del   centro   di
          responsabilita' «Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,  del
          soccorso pubblico e della difesa  civile»  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno." 
              Per il riferimento al testo dell'art. 26 della legge n.
          196 del 2009 si veda nelle note all'art. 2. 
              Si riporta il testo degli articoli 55 e 69 della citata
          legge n. 222 del 1985: 
              "55. Il patrimonio  degli  ex  economati  dei  benefici
          vacanti e dei fondi di religione di cui all'art.  18  della
          legge 27 maggio 1929, n. 848 , del Fondo per il culto,  del
          Fondo di beneficenza e religione nella  citta'  di  Roma  e
          delle Aziende speciali di  culto,  denominate  Fondo  clero
          veneto -  gestione  clero  curato,  Fondo  clero  veneto  -
          gestione grande cartella, Azienda speciale di  culto  della
          Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto,  e'  riunito
          dal  1°  gennaio,  1987  in   patrimonio   unico   con   la
          denominazione di Fondo edifici di culto. 
              Il Fondo edifici di culto succede in tutti  i  rapporti
          attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti." 
              "69. I patrimoni della Basilica  di  San  Francesco  di
          Paola in Napoli, della cappella di San Pietro  nel  palazzo
          ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo  annessa
          al palazzo ex  reale  di  Milano  sono  trasferiti,  con  i
          relativi oneri, al Fondo edifici di culto." 
              Si riporta il testo del comma  562  dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006): 
              "1. 562.  Al  fine  della  progressiva  estensione  dei
          benefici  gia'  previsti  in  favore  delle  vittime  della
          criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere
          individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la
          spesa annua nel limite massimo di  10  milioni  di  euro  a
          decorrere dal 2006." 
              Si riporta il testo dell'art. 34 del  decreto-legge  1°
          ottobre  2007,  n.  159  (Interventi  urgenti  in   materia
          economico-finanziaria,  per   lo   sviluppo   e   l'equita'
          sociale), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
          novembre 2007, n. 222: 
              "34. Estensione dei  benefici  riconosciuti  in  favore
          delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto
          2004, n. 206, alle vittime del dovere  a  causa  di  azioni
          criminose e alle vittime  della  criminalita'  organizzata,
          nonche'   ai   loro   familiari    superstiti.    Ulteriori
          disposizioni a favore delle vittime del terrorismo. 
              1.  Alle  vittime  del  dovere  ed  ai  loro  familiari
          superstiti, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge
          23  dicembre  2005,  n.  266,   ed   alle   vittime   della
          criminalita' organizzata, di cui all'art. 1 della legge  20
          ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti  sono
          corrisposte le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e  5,
          della legge 3 agosto 2004, n.  206.  Ai  beneficiari  vanno
          compensate le somme  gia'  percepite.  L'onere  recato  dal
          presente comma e' valutato  in  173  milioni  di  euro  per
          l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per  l'anno  2008  e  3,2
          milioni di euro a decorrere dal 2009. 
              2. Il Ministero dell'interno provvede  al  monitoraggio
          degli  oneri  di  cui  al  presente  articolo,   informando
          tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
          anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
          cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
          468, e  successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti
          emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n.  2),  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in
          vigore dei provvedimenti o delle misure  di  cui  al  primo
          periodo,  sono  tempestivamente  trasmessi   alle   Camere,
          corredati da apposite relazioni illustrative. 
              2-bis.  Ai  cittadini  italiani  appartenenti   o   non
          appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
          altri organi dello Stato, colpiti  dalla  eversione  armata
          per  le  loro  idee  e  per  il  loro  impegno  morale,  il
          Presidente della  Repubblica  concede  la  onorificenza  di
          «vittima del terrorismo» con la consegna  di  una  medaglia
          ricordo in oro. 
              2-ter.  L'onorificenza  di  cui  al  comma   2-bis   e'
          conferita alle vittime del terrorismo ovvero,  in  caso  di
          decesso, ai parenti e affini entro il  secondo  grado,  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno. 
              2-quater.  Al   fine   di   ottenere   la   concessione
          dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso  di
          decesso, i loro parenti e affini entro  il  secondo  grado,
          presentano  domanda  alla  prefettura  di  residenza  o  al
          Ministero  dell'interno,  anche  per   il   tramite   delle
          associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo. 
              2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova  o
          ai figli in caso di  decesso  del  titolare.  Nel  caso  la
          vittima  non  sia  coniugata,  o  non  abbia  figli,  viene
          conferita ai parenti e affini entro il secondo grado. 
              2-sexies. Le  domande  e  i  documenti  occorrenti  per
          ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di  bollo  e
          da qualunque altro diritto. 
              2-septies. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          definite: 
              a) le caratteristiche della medaglia di  cui  al  comma
          2-bis; 
              b)  le  condizioni   previste   per   il   conferimento
          dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
          provato con dichiarazione, anche contestuale alla  domanda,
          sottoscritta dall'interessato, con  firma  autenticata  dal
          segretario comunale o da  altro  impiegato  incaricato  dal
          sindaco. 
              3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 1,  comma  1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo:  «Ai  fini  della  presente  legge,  sono
          ricomprese fra gli atti di terrorismo le  azioni  criminose
          compiute  sul  territorio  nazionale  in  via   ripetitiva,
          rivolte a soggetti  indeterminati  e  poste  in  essere  in
          luoghi pubblici o aperti al pubblico»; 
              b) all'art. 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino
          alla fine del comma sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
          retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la
          medesima di una quota del 7,5 per cento»; 
              c) all'art. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
          «1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai  liberi  professionisti
          spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento
          di  fine  rapporto,  un'indennita'   calcolata   applicando
          l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo  pari  a  dieci
          volte la media  dei  redditi,  da  lavoro  autonomo  ovvero
          libero  professionale   degli   ultimi   cinque   anni   di
          contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'art. 3,  comma  5,
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata
          del 7,5 per cento. La predetta indennita' e' determinata ed
          erogata in unica soluzione nell'anno  di  decorrenza  della
          pensione». 
              3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3  e'
          la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2  e  3
          della legge 3 agosto 2004, n. 206. 
              3-ter.  L'onere  derivante  dai  commi  3  e  3-bis  e'
          valutato in 2 milioni di  euro  per  l'anno  2007,  in  0,9
          milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro  a
          decorrere dall'anno 2009. 
              3-quater. Gli enti  previdenziali  privati  gestori  di
          forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la  parte
          di propria competenza, al pagamento  dei  benefici  di  cui
          alla legge 3 agosto 2004, n.  206,  in  favore  dei  propri
          iscritti aventi  diritto  ai  suddetti  benefici,  fornendo
          rendicontazione  degli  oneri   finanziari   sostenuti   al
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale.   Il
          predetto Ministero provvede a rimborsare  gli  enti  citati
          nei limiti di spesa previsti dalla predetta  legge  n.  206
          del 2004." 
              Si riporta il testo del comma  106  dell'art.  2  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
              "2. 106.  Alla  legge  3  agosto  2004,  n.  206,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 4, comma 2, le parole: «calcolata  in  base
          all'ultima retribuzione» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «in misura pari all'ultima retribuzione»; 
              b) all'art. 5,  comma  3,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente  periodo:  «Ai   figli   maggiorenni   superstiti,
          ancorche'  non  conviventi  con  la   vittima   alla   data
          dell'evento  terroristico,  e'   altresi'   attribuito,   a
          decorrere dal  26  agosto  2004,  l'assegno  vitalizio  non
          reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998,
          n. 407, e successive modificazioni»; 
              c) all'art. 9,  comma  1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente  periodo:  «Ai  medesimi  soggetti  e'  esteso  il
          beneficio di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 2000,  n.
          203»; 
              d) all'art. 15, comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si
          applicano  anche  agli  eventi  verificatisi  all'estero  a
          decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
          cittadini  italiani  residenti   in   Italia   al   momento
          dell'evento»; 
              e)   all'art.   16,   comma   1,   dopo   le    parole:
          «dall'attuazione della presente  legge»  sono  inserite  le
          seguenti: «, salvo quanto previsto dall'art. 15,  comma  2,
          secondo periodo». 
              Il decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23  recante
          "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  marzo  2011,  n.
          67. 
              Il decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68  recante
          "Disposizioni in materia  di  autonomia  di  entrata  delle
          regioni a statuto ordinario e delle  province,  nonche'  di
          determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel
          settore sanitario" e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          12 maggio 2011, n. 109. 
              Si riporta il testo del comma 2-ter dell'art. 5, l'art.
          14-bis e 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
          286  (Testo  unico  delle   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero): 
              "2-ter. La richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di  cui  all'art.  14-bis,  comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per  motivi
          umanitari." 
              "14-bis. Fondo rimpatri. 
              1. E' istituito, presso il Ministero  dell'interno,  un
          Fondo rimpatri finalizzato a finanziare  le  spese  per  il
          rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di  origine  ovvero
          di provenienza. 
              2. Nel Fondo di cui al comma 1  confluiscono  la  meta'
          del  gettito  conseguito  attraverso  la  riscossione   del
          contributo di  cui  all'art.  5,  comma  2-ter,  nonche'  i
          contributi eventualmente disposti dall'Unione  europea  per
          le finalita' del  Fondo  medesimo.  La  quota  residua  del
          gettito del contributo di cui all'art. 5, comma  2-ter,  e'
          assegnata  allo   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno,  per  gli  oneri  connessi   alle   attivita'
          istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del  permesso
          di soggiorno." 
              "14-ter. Programmi di rimpatrio assistito. 
              1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle  risorse
          di cui al comma 7, attua, anche in  collaborazione  con  le
          organizzazioni internazionali  o  intergovernative  esperte
          nel settore  dei  rimpatri,  con  gli  enti  locali  e  con
          associazioni   attive   nell'assistenza   agli   immigrati,
          programmi di rimpatrio volontario  ed  assistito  verso  il
          Paese di origine o di provenienza  di  cittadini  di  Paesi
          terzi, salvo quanto previsto al comma 3. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno sono  definite
          le linee  guida  per  la  realizzazione  dei  programmi  di
          rimpatrio volontario  ed  assistito,  fissando  criteri  di
          priorita' che tengano conto innanzitutto  delle  condizioni
          di vulnerabilita' dello straniero di cui all'art. 19, comma
          2-bis,  nonche'  i  criteri  per   l'individuazione   delle
          organizzazioni, degli enti e delle associazioni di  cui  al
          comma 1 del presente articolo. 
              3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente
          nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di  cui
          al comma 1, la prefettura del luogo ove egli  si  trova  ne
          da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura,
          anche in via telematica. Fatto  salvo  quanto  previsto  al
          comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei  provvedimenti  emessi
          ai sensi degli articoli 10, comma 2,  13,  comma  2  e  14,
          comma  5-bis.   E'   sospesa   l'efficacia   delle   misure
          eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli
          13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura,  dopo  avere
          ricevuto dalla prefettura la comunicazione,  anche  in  via
          telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa
          l'autorita' giudiziaria competente per  l'accertamento  del
          reato previsto dall'art. 10-bis, ai fini di cui al comma  5
          del medesimo articolo. 
              4. Nei confronti dello  straniero  che  si  sottrae  al
          programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al  comma  3
          sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento  immediato
          alla frontiera, ai sensi dell'art. 13, comma 4,  anche  con
          le modalita' previste dall'art. 14. 
              5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano agli stranieri che: 
              a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma
          1; 
              b) si trovano nelle  condizioni  di  cui  all'art.  13,
          comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui
          all'art. 13, comma 4-bis, lettere d) ed e); 
              c) siano destinatari di un provvedimento di  espulsione
          come sanzione penale o come  conseguenza  di  una  sanzione
          penale ovvero di un provvedimento di estradizione o  di  un
          mandato di arresto europeo o di un mandato  di  arresto  da
          parte della Corte penale internazionale. 
              6. Gli stranieri ammessi ai programmi di  rimpatrio  di
          cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione  ed
          espulsione rimangono nel Centro  fino  alla  partenza,  nei
          limiti della durata massima prevista dall'art. 14, comma 5. 
              7.  Al  finanziamento  dei   programmi   di   rimpatrio
          volontario assistito di cui al  comma  1  si  provvede  nei
          limiti: 
              a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui
          all'art. 14-bis, individuate annualmente  con  decreto  del
          Ministro dell'interno; 
              b)  delle  risorse  disponibili   dei   fondi   europei
          destinati a tale scopo, secondo le  relative  modalita'  di
          gestione."