Art. 15.
             Tutela dei dipendenti portatori di handicap

  1.  Allo  scopo  di  favorire  la  riabilitazione e il recupero dei
dipendenti  a  tempo  indeterminato nei confronti dei quali sia stato
accertato,  da  una  struttura  sanitaria pubblica o convenzionata in
base  alle  leggi  nazionali  o  regionali  vigenti, la condizione di
portatore  di  handicap  e  che  debbano  sottoporsi  ad  un progetto
terapeutico  di  riabilitazione predisposto dalle predette strutture,
sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalita' di
sviluppo ed esecuzione del progetto:
    a) il  diritto  alla  conservazione del posto per l'intera durata
del   progetto   di  recupero,  con  corresponsione  del  trattamento
economico  previsto  dall'art.  23, comma 6, del CCNL del 1 settembre
1995; i periodi eccedenti i diciotto mesi non sono retribuiti;
    b) concessione  di  permessi  giornalieri  orari  retribuiti  nel
limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
    c) riduzione  dell'orario  di  lavoro,  con  l'applicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a
tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
    d) assegnazione  del  lavoratore  a  compiti  diversi  da  quelli
abituali,  quando  tale  misura  sia  individuata dalla struttura che
gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
  2.  I  dipendenti,  i  cui  parenti  entro  il  secondo grado o, in
mancanza,  entro  il  terzo  grado,  ovvero  i  conviventi stabili si
trovino  nelle  condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a
dare   attuazione   al   progetto   di   recupero,   possono   fruire
dell'aspettativa  di cui all'art. 12, comma 8, lettera c), nei limiti
massimi ivi previsti.
  3.  Qualora  risulti - su segnalazione della struttura che segue il
progetto - che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per
loro  volonta'  alle  previste  terapie,  l'azienda  dispone,  con le
modalita' previste dalle norme vigenti, l'accertamento dell'idoneita'
allo svolgimento della prestazione lavorativa.
  4.  Il  dipendente  deve  riprendere  servizio presso l'azienda nei
quindici giorni successivi alla data di completamento del progetto di
recupero.
  5.  Durante  la  realizzazione  dei progetti di recupero i benefici
previsti  dalla legge n. 104/1992 in tema di permessi non si cumulano
con quelli previsti dal presente articolo.
  6.  E'  disapplicato  l'art.  22  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/1990.