Art. 2. Diritto di assemblea 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con le aziende per dodici ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee che riguardano la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro: - singolarmente o congiuntamente da una o piu' organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; - dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalita' dell'art. 8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione delle R.S.U. del 7 agosto 1998; - da una o piu' organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di cui al primo alinea, congiuntamente con la R.S.U. 3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali. 4. E' disapplicato l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990.