Art. 2.
                        Diritto di assemblea

  1.  I  dipendenti  hanno diritto a partecipare, durante l'orario di
lavoro,  ad  assemblee  sindacali, in idonei locali concordati con le
aziende  per  dodici  ore  annue  pro capite senza decurtazione della
retribuzione.
  2.  Le  assemblee  che  riguardano  la generalita' dei dipendenti o
gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno
su materie di interesse sindacale e del lavoro:
  - singolarmente  o  congiuntamente  da  una  o  piu' organizzazioni
sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5,
del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
  - dalla  R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con
le modalita' dell'art. 8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione
delle R.S.U. del 7 agosto 1998;
  - da  una  o  piu'  organizzazioni  sindacali  rappresentative  del
comparto, di cui al primo alinea, congiuntamente con la R.S.U.
  3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta
ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del
CCNQ  7 agosto  1998  sulle  modalita'  di  utilizzo  dei  distacchi,
aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali.
  4.  E'  disapplicato  l'art.  26  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/1990.